Art. 29 Tutela legale e assicurazioni 1. La difesa del personale Dirigente, convenuto in giudizio in sede amministrativa, civile o penale per fatti e cause di servizio e' assunta a carico dell'Ente. 2. Sono altresi' a carico dell'Ente le spese sostenute dal Dirigente, anche per l'assistenza di un legale di propria fiducia, purche' opportunamente documentate e provate nel loro nesso di conseguenzialita' con il procedimento. 3. Nel caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, l'Ente, con proprio provvedimento, provvedera' al recupero delle spese sostenute nel giudizio. 4. Il Dirigente che, ove si apra il procedimento nei suoi confronti, risolva il rapporto motivando il proprio recesso con l'avvenuto rinvio a giudizio ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento di indennita' supplementare pari alla meta' del corrispettivo del preavviso individuale maturato. 5. Il Dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente comma sempreche' abbia formalmente e tempestivamente comunicato all'Ente la notifica, a lui fatta, dell'avviso di reato a seguito del quale sia stato successivamente rinviato a giudizio. 6. Il rinvio a giudizio del Dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non costituisce di per se' giustificato motivo di licenziamento; in caso di privazione della liberta' personale il Dirigente avra' diritto alla conservazione del posto con sospensione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della liberta', salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 28. 7. Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo si applicano al Dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro sempreche' si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso. 8. In sede di rinnovo contrattuale per la parte economica 1996-1997 verranno definite le modalita' per una integrazione delle disposizioni sopra riportate con apposita polizza assicurativa. 9. Verranno parimenti definiti i termini per una adeguata "assicurazione integrativa" sanitaria, con possibile integrazione da parte del personale Dirigente ed eventuale estensione al nucleo familiare, in analogia a quanto previsto all'art. 36 del contratto collettivo relativo al personale non Dirigente.