Art. 29
                    Tutela legale e assicurazioni
    1. La difesa del personale Dirigente, convenuto  in  giudizio  in
sede amministrativa, civile o penale per fatti e cause di servizio e'
assunta a carico dell'Ente.
    2.  Sono  altresi'  a  carico  dell'Ente  le  spese sostenute dal
Dirigente, anche per l'assistenza di un legale  di  propria  fiducia,
purche'  opportunamente  documentate  e  provate  nel  loro  nesso di
conseguenzialita' con il procedimento.
    3. Nel caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza  passata
in  giudicato,  l'Ente,  con  proprio  provvedimento,  provvedera' al
recupero delle spese sostenute nel giudizio.
    4. Il Dirigente  che,  ove  si  apra  il  procedimento  nei  suoi
confronti,  risolva  il  rapporto  motivando  il  proprio recesso con
l'avvenuto rinvio a giudizio ha diritto, oltre al trattamento di fine
rapporto, ad un trattamento di  indennita'  supplementare  pari  alla
meta' del corrispettivo del preavviso individuale maturato.
    5.  Il  Dirigente  consegue  il diritto a percepire i trattamenti
previsti  dal  precedente  comma  sempreche'  abbia   formalmente   e
tempestivamente   comunicato  all'Ente  la  notifica,  a  lui  fatta,
dell'avviso di reato a seguito del quale  sia  stato  successivamente
rinviato a giudizio.
    6.  Il  rinvio  a  giudizio  del Dirigente per fatti direttamente
attinenti all'esercizio delle funzioni attribuitegli non  costituisce
di   per  se'  giustificato  motivo  di  licenziamento;  in  caso  di
privazione della liberta' personale il Dirigente avra'  diritto  alla
conservazione  del  posto  con  sospensione della retribuzione per la
durata dello stato di detenzione o comunque dello  stato  restrittivo
della liberta', salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 28.
    7.  Le  garanzie  e  le  tutele  di  cui  al presente articolo si
applicano  al  Dirigente  anche  successivamente  all'estinzione  del
rapporto  di  lavoro sempreche' si tratti di fatti accaduti nel corso
del rapporto stesso.
    8. In  sede  di  rinnovo  contrattuale  per  la  parte  economica
1996-1997  verranno  definite le modalita' per una integrazione delle
disposizioni sopra riportate con apposita polizza assicurativa.
    9.  Verranno  parimenti  definiti  i  termini  per  una  adeguata
"assicurazione  integrativa" sanitaria, con possibile integrazione da
parte del personale  Dirigente  ed  eventuale  estensione  al  nucleo
familiare,  in  analogia  a quanto previsto all'art. 36 del contratto
collettivo relativo al personale non Dirigente.