Art. 3
                        Obiettivi e strumenti
    1. Il sistema delle relazioni sindacali tra la Amministrazione  e
le Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza favorisce
una  piena  convergenza di intenti sugli obiettivi di efficienza e di
modernizzazione.
    Esse sono strutturate in modo da assicurare un ampio e tempestivo
coinvolgimento della categoria anche nelle decisioni riguardanti  gli
assetti   organizzativi   e   l'attribuzione   delle  responsabilita'
dirigenziali - in funzione dell'esigenza fondamentale di migliorare i
livelli di efficacia e di efficienza  dell'azione  amministrativa.  -
garantendo   alle   Organizzazioni  Sindacali  rappresentative  della
dirigenza un'adeguata presenza nei momenti piu'  significativi  della
vita istituzionale.
    2. Il sistema di relazioni sindacali definito nel presente titolo
intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti
di  confronto non negoziali, espressione dei diritti di informazione,
consultazione e di partecipazione  riconosciuti  alle  Organizzazioni
Sindacali   rappresentative   della  dirigenza,  nel  rispetto  delle
prerogative specifiche della funzione dirigenziale e  nell'ottica  di
una consapevole assunzione di ruolo da parte dei singoli dirigenti.
    3.  In  coerenza  con  le  linee  indicate  nei  commi  1 e 2, le
relazioni sindacali  nell'area  della  dirigenza  si  articolano  nei
seguenti modelli relazionali:
    a) contrattazione collettiva e nel suo ambito accordi successivi:
    essa  si  svolge  sulle  materie,  con  i  tempi  e  le procedure
indicati,  rispettivamente,  dagli  art.  2,  7  e  8  del   presente
contratto,  secondo  le  disposizioni  del  decreto n. 29. La piena e
corretta applicazione del presente contratto collettivo di  lavoro  e
nel  suo ambito degli accordi separati e' garantita dalle parti anche
mediante   le   procedure   di   risoluzione    delle    controversie
interpretative previste dall'art. 9. In coerenza con il suo carattere
privatistico,   la  contrattazione  si  svolge  in  conformita'  alle
convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
    b) informazione:
    sua finalita' fondamentale e' quella di rendere piu'  trasparente
e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli del sistema
delle   relazioni  sindacali;  ogni  qual  volta  se  ne  ravvisi  la
necessita' e l'opportunita' e, in particolare, in tutti i casi in cui
la legge o il presente  contratto  lo  richiedano,  l'Amministrazione
fornisce  informazioni  su  specifici  argomenti  alle rappresentanze
sindacali. Le informazioni sono normalmente fornite in forma  scritta
ed  in  tempo utile.   Per le informazioni su materie riservate e nei
casi di urgenza possono essere adottate modalita' e forme diverse;
    c) esame a seguito di informazione:
    si  svolge  nelle  materie  previste  dall'art.  5  del  presente
contratto, previa informazione ai soggetti sindacali di cui  all'art.
8.
    d) consultazione:
    viene  attivata  dall'amministrazione  tutte  le  volte che se ne
ravvisa la necessita' e l'opportunita' e, in particolare, in tutti  i
casi   e   relativamente  alle  materie  per  cui  le  norme  vigenti
espressamente la prevedono. In tali  casi  l'amministrazione,  previa
adeguata  informazione,  acquisisce  senza  particolari formalita' il
parere dei soggetti sindacali;
    e) partecipazione:
    si concretizza  in  momenti  di  confronto,  di  dibattito  e  di
elaborazione comune per l'analisi di problematiche di ordine generale
ovvero   di   portata   piu'  specifica  e  per  la  formulazione  di
osservazioni e proposte;
    f) procedure di conciliazione e mediazione  dei  conflitti  e  di
risoluzione delle controversie interpretative:
    sono  finalizzate  alla  prevenzione  e  al  raffreddamento della
conflittualita' e si svolgono  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
successivo art. 9.