Art. 31 Funzioni dirigenziali 1. I Dirigenti sono titolari delle attribuzioni ed esercitano le funzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti nell'ambito delle competenze loro assegnate. 2. Con il nuovo Regolamento di Organizzazione potranno essere riviste le funzioni dirigenziali ed i conseguenti riflessi sul trattamento economico in relazione al nuovo disegno delle strutture organizzative dell'Ente ed al suo assetto istituzionale complessivo anche alla luce del D.Lgs 29/93 uniformandosi in tale revisione ai seguenti principi: - criteri rigorosamente motivati per qualsiasi diversificazione economica; - correlazione delle funzioni all'organizzazione delle strutture ed alla loro evoluzione; - impostazione dell'ordinamento e relative disposizioni in relazione alle esigenze di flessibilita' e fungibilita' di impiego; - valorizzazione degli apporti individuali anche attraverso rotazione nei diversi incarichi dirigenziali, garantendo a tutto il personale Dirigente la possibilita' di attuare al meglio l'esperienza maturata e le specifiche capacita' professionali possedute. 3. In occasione della revisione di cui al precedente punto, sara' esaminata la possibilita' di valutare anche la professionalita' espressa nel corso del tempo nelle qualifiche dirigenziali possedute.