Art. 31
                        Funzioni dirigenziali
     1. I Dirigenti sono titolari delle attribuzioni ed esercitano le
funzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti
nell'ambito delle competenze loro assegnate.
    2. Con il nuovo Regolamento  di  Organizzazione  potranno  essere
riviste  le  funzioni  dirigenziali  ed  i  conseguenti  riflessi sul
trattamento economico in relazione al nuovo disegno  delle  strutture
organizzative  dell'Ente  ed al suo assetto istituzionale complessivo
anche alla luce del D.Lgs 29/93 uniformandosi in  tale  revisione  ai
seguenti principi:
    -  criteri  rigorosamente motivati per qualsiasi diversificazione
economica;
    - correlazione delle funzioni all'organizzazione delle  strutture
ed alla loro evoluzione;
    -   impostazione  dell'ordinamento  e  relative  disposizioni  in
relazione alle esigenze di flessibilita' e fungibilita' di impiego;
    -  valorizzazione  degli  apporti  individuali  anche  attraverso
rotazione  nei  diversi incarichi dirigenziali, garantendo a tutto il
personale Dirigente la possibilita' di attuare al meglio l'esperienza
maturata e le specifiche capacita' professionali possedute.
    3. In occasione della revisione di cui al precedente punto, sara'
esaminata la  possibilita'  di  valutare  anche  la  professionalita'
espressa nel corso del tempo nelle qualifiche dirigenziali possedute.