Art. 33 Retribuzione base 1. A decorrere dal 1 gennaio l995, compete al Dirigente lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', di Lit. 35.000.000 che ricomprende, oltre all'incremento stipendiale: a) lo stipendio tabellare al 31.12.1994 al netto dell'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta dal 1.1 al 31.12.1994, b) un importo di Lit. 3.697.440 = pari al 20% della indennita' di funzione meno elevata spettante ai dirigenti dell'Ente alla data del 31.12.1994 2. Gli importi del trattamento tabellare annuo per 12 mensilita' sono riportati nella tabella allegata sub A). 3. Al personale Dirigente e' attribuito l'elemento sostitutivo di adeguamento della retribuzione al costo della vita gia' in godimento secondo le norme vigenti per i pubblici dipendenti. 4. Al personale Dirigente compete altresi' la retribuzione individuale di anzianita' gia' maturata in dipendenza dei contratti di lavoro precedenti.