Art. 33
                          Retribuzione base
    1. A decorrere dal  1  gennaio  l995,  compete  al  Dirigente  lo
stipendio tabellare annuo, per dodici mensilita', di Lit.  35.000.000
che ricomprende, oltre all'incremento stipendiale:
    a)  lo stipendio tabellare al 31.12.1994 al netto dell'indennita'
di vacanza contrattuale corrisposta dal 1.1 al 31.12.1994,
    b) un importo di Lit. 3.697.440 = pari al 20% della indennita' di
funzione meno elevata spettante ai dirigenti dell'Ente alla data  del
31.12.1994
    2.  Gli importi del trattamento tabellare annuo per 12 mensilita'
sono riportati nella tabella allegata sub A).
    3. Al personale Dirigente e' attribuito l'elemento sostitutivo di
adeguamento della retribuzione al costo della vita gia' in  godimento
secondo le norme vigenti per i pubblici dipendenti.
    4.  Al  personale  Dirigente  compete  altresi'  la  retribuzione
individuale di anzianita' gia' maturata in dipendenza  dei  contratti
di lavoro precedenti.