Art. 34 Effetti nuovo trattamento economico 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dell'art. 33 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di fine servizio, sull'indennita' alimentare di cui all'articolo 28, comma 4 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 33 sono corrisposti integralmente negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.