Art. 34
                 Effetti nuovo trattamento economico
    1.   Le    misure    degli    stipendi    tabellari    risultanti
dall'applicazione   dell'art.  33  hanno  effetto  sulla  tredicesima
mensilita',  sul  trattamento  ordinario  di  quiescenza,  normale  e
privilegiato,    sull'indennita'    premio    di    fine    servizio,
sull'indennita' alimentare  di  cui  all'articolo  28,  comma  4  del
presente    contratto,    sull'equo    indennizzo,   sulle   ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui  contributi
di riscatto.
    2.    I    benefici    economici   risultanti   dall'applicazione
dell'articolo  33  sono  corrisposti  integralmente   negli   importi
previsti  dal  medesimo  articolo  al  personale comunque cessato dal
servizio,  con  diritto  a   pensione,   nel   periodo   di   vigenza
contrattuale.