Art. 35 Tredicesima mensilita' 1. Per ciascun anno di servizio il personale Dirigente ha diritto ad una tredicesima mensilita' costituita dalla retribuzione base di cui al precedente art. 33 e dalla retribuzione di posizione di cui al successivo art. 37. 2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di impiego in corso d'anno il Dirigente ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita' maturata. 3. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni viene considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.