Art. 35
                       Tredicesima mensilita'
    1. Per ciascun anno di servizio il personale Dirigente ha diritto
ad una tredicesima mensilita' costituita dalla retribuzione  base  di
cui al precedente art. 33 e dalla retribuzione di posizione di cui al
successivo art. 37.
    2.  Nel  caso  di  inizio o cessazione del rapporto di impiego in
corso  d'anno  il   Dirigente   ha   diritto   a   tanti   dodicesimi
dell'ammontare  della  tredicesima  mensilita'  quanti sono i mesi di
anzianita' maturata.
    3. La frazione di mese pari o superiore a quindici  giorni  viene
considerata mese intero; la frazione inferiore viene trascurata.