Art. 36 Finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato 1. Al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede mediante l'utilizzo: a) dell'ammontare delle risorse destinate nell'anno 1993 al pagamento della indennita' di funzione istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR 333/90 relativo al contratto degli Enti locali gia' esteso al personale dell'Ente per la parte eccedente lo 0,2 dell'indennita' di funzione minima di cui al comma 1 sub b) dell'art. 33, aumentate del 6% ed integrate del 7% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi validi per tutto il personale dell'Ente. L'ammontare anzidetto va riferito al personale con qualifica dirigenziale risultante in organico al 31 agosto 1993 in base alla rideterminazione della pianta organica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 6 e 19 della legge 537/1993 di cui alla deliberazione n. 37950 in data 31 ottobre 1995 ed e' calcolato ricomprendendo la quota relativa alla tredicesima mensilita' sull'indennita' stessa. b) di una somma pari allo 0,85% del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'Ente, calcolato con riferimento all'anno 1993 per il solo personale con qualifica dirigenziale; c) di un ulteriore incremento delle risorse di cui ai precedenti commi a) e b) pari allo 0,5% della quote del monte salari calcolato in base al comma b) e, qualora si siano verificati risparmi di gestione della spesa del personale dirigente, a tale incremento viene aggiunto un ulteriore 0,2%. Gli anzidetti risparmi sono determinati in base alla differenza tra la spesa per il personale Dirigente al 31 agosto 1993 calcolata secondo i criteri di cui alla lettera a) 2 comma, al netto della spesa per la indennita' di funzione e la stessa spesa alla data del 31.8.1995. d) delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione prestazioni o risultati raggiunti dal personale per la quota di pertinenza dei dirigenti quali ad esempio quelle di cui all'art. 18 della legge 109/1994. e) nell'ambito di tali risorse e' destinato specificatamente al finanziamento della retribuzione di risultato il 50% delle risorse di cui ai precedenti comma c) e d) nonche' una quota del 5% delle risorse di cui ai precedenti comma a) e b). 2. Le risorse di cui al precedente comma 1, lettere da a) a d) diminuite secondo quanto previsto al comma e) sono destinate al finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione.