Art. 36
            Finanziamento della retribuzione di posizione
                  e della retribuzione di risultato
    1. Al finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  della
retribuzione   di   risultato  dei  dirigenti  in  servizio  a  tempo
indeterminato si provvede mediante l'utilizzo:
    a) dell'ammontare  delle  risorse  destinate  nell'anno  1993  al
pagamento  della  indennita' di funzione istituita ai sensi e per gli
effetti dell'art. 38 del DPR 333/90 relativo al contratto degli  Enti
locali  gia'  esteso al personale dell'Ente per la parte eccedente lo
0,2 dell'indennita' di funzione minima di  cui  al  comma  1  sub  b)
dell'art.  33, aumentate del 6% ed integrate del 7% delle economie di
gestione individuate  con  criteri  oggettivi  validi  per  tutto  il
personale  dell'Ente.  L'ammontare anzidetto va riferito al personale
con qualifica dirigenziale risultante in organico al 31  agosto  1993
in  base  alla  rideterminazione  della pianta organica effettuata ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 6 e 19 della legge 537/1993
di cui alla deliberazione n. 37950 in data  31  ottobre  1995  ed  e'
calcolato   ricomprendendo   la   quota   relativa  alla  tredicesima
mensilita' sull'indennita' stessa.
    b) di una somma pari allo 0,85% del monte salari,  al  netto  dei
contributi  a  carico  dell'Ente,  calcolato con riferimento all'anno
1993 per il solo personale con qualifica dirigenziale;
    c) di un ulteriore incremento delle risorse di cui ai  precedenti
commi  a)  e b) pari allo 0,5% della quote del monte salari calcolato
in base al comma b)  e,  qualora  si  siano  verificati  risparmi  di
gestione della spesa del personale dirigente, a tale incremento viene
aggiunto un ulteriore 0,2%.
    Gli  anzidetti  risparmi sono determinati in base alla differenza
tra la spesa per il personale Dirigente al 31 agosto  1993  calcolata
secondo  i  criteri  di  cui  alla lettera a) 2 comma, al netto della
spesa per la indennita' di funzione e la stessa spesa alla  data  del
31.8.1995.
    d) delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano
alla  incentivazione  prestazioni o risultati raggiunti dal personale
per la quota di pertinenza dei dirigenti quali ad esempio  quelle  di
cui all'art. 18 della legge 109/1994.
    e)  nell'ambito  di tali risorse e' destinato specificatamente al
finanziamento della retribuzione di risultato il 50% delle risorse di
cui ai precedenti comma c) e  d)  nonche'  una  quota  del  5%  delle
risorse di cui ai precedenti comma a) e b).
    2.  Le  risorse  di cui al precedente comma 1, lettere da a) a d)
diminuite secondo quanto previsto  al  comma  e)  sono  destinate  al
finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione.