Art. 37 Retribuzione di posizione 1. La retribuzione di posizione e' definita, nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 36, 2 comma, da un minimo di Lit. 20.000.000 = ad un massimo di Lit. 50.000.000 = (valori annui lordi per 13 mensilita'). 2. L'Amministrazione determina la graduazione delle funzioni dirigenziali ed il relativo trattamento economico di posizione, ai sensi dell'art. 24 del D.Leg.29/93. Le funzioni sono graduate tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessita' organizzativa, alle responsabilita' gestionali interne ed esterne. 3. Qualora l'importo dell'indennita' di funzione in godimento al 31.12.94 secondo la precedente disciplina, diminuito della quota di cui al comma 1, sub b) dell'art. 33, dovesse risultare superiore alla retribuzione di posizione di nuova attribuzione, il dirigente conserva la relativa differenza, utile ai fini della tredicesima mensilita', quale valore differenziale di posizione riassorbibile in caso di ulteriori miglioramenti della stessa indennita' di posizione. 4. In mancanza delle determinazioni dell'Amministrazione previste al comma 2 ed in attesa della riforma dell'ordinamento dell'Ente e dell'applicazione del nuovo Regolamento di Organizzazione che consentiranno una diversa graduazione delle funzioni dirigenziali in rapporto al nuovo disegno della struttura organizzativa l'entita' della retribuzione di posizione sara' attribuita dal Segretario Generale, nell'ambito del Fondo, in ragione della rilevanza delle funzioni ed incarichi, tenuto conto della indennita' di funzione gia' in godimento. 5. La retribuzione di posizione, sostituisce la indennita' di funzione di cui all'art. 38 del DPR 333/90 e pertanto e' utile ai fini pensionistici e dell'indennita' di fine servizio cosi' come gia' previsto per la citata indennita' di funzione secondo le vigenti disposizioni.