Art. 37
                      Retribuzione di posizione
    1. La retribuzione di posizione e'  definita,  nei  limiti  delle
disponibilita' del fondo di cui all'art. 36, 2 comma, da un minimo di
Lit.  20.000.000  =  ad un massimo di Lit. 50.000.000 = (valori annui
lordi per 13 mensilita').
    2. L'Amministrazione  determina  la  graduazione  delle  funzioni
dirigenziali  ed  il  relativo trattamento economico di posizione, ai
sensi dell'art. 24 del D.Leg.29/93. Le funzioni sono graduate tenendo
conto di parametri connessi alla collocazione nella  struttura,  alla
complessita'  organizzativa,  alle responsabilita' gestionali interne
ed esterne.
    3. Qualora l'importo dell'indennita' di funzione in godimento  al
31.12.94  secondo  la precedente disciplina, diminuito della quota di
cui al comma 1, sub b) dell'art. 33, dovesse risultare superiore alla
retribuzione  di  posizione  di  nuova  attribuzione,  il   dirigente
conserva  la  relativa  differenza,  utile  ai fini della tredicesima
mensilita', quale valore differenziale di posizione riassorbibile  in
caso di ulteriori miglioramenti della stessa indennita' di posizione.
    4. In mancanza delle determinazioni dell'Amministrazione previste
al  comma  2  ed in attesa della riforma dell'ordinamento dell'Ente e
dell'applicazione  del  nuovo  Regolamento  di   Organizzazione   che
consentiranno  una diversa graduazione delle funzioni dirigenziali in
rapporto al nuovo disegno  della  struttura  organizzativa  l'entita'
della  retribuzione  di  posizione  sara'  attribuita  dal Segretario
Generale, nell'ambito del Fondo, in  ragione  della  rilevanza  delle
funzioni ed incarichi, tenuto conto della indennita' di funzione gia'
in godimento.
    5.  La  retribuzione  di  posizione, sostituisce la indennita' di
funzione di cui all'art. 38 del DPR 333/90 e  pertanto  e'  utile  ai
fini pensionistici e dell'indennita' di fine servizio cosi' come gia'
previsto  per  la  citata  indennita'  di funzione secondo le vigenti
disposizioni.