Art. 38
                      Retribuzione di risultato
    A - Premio di risultato
    1. Al fine di  mantenere  livelli  elevati  di  produttivita'  in
rapporto   all'incremento  delle  attivita'  istituzionali  dell'Ente
destinato  a  svilupparsi  ulteriormente  a  seguito  delle   riforme
dell'ordinamento  a fronte, di contro, di una limitata disponibilita'
di personale e'  attribuito  al  personale  Dirigente  un  premio  di
risultato  che  sara' corrisposto nell'ambito delle risorse di cui al
precedente art. 36, a consuntivo semestrale secondo gli importi e  le
modalita' di seguito indicate.
    2.  Per  il  biennio  1994-1995 l'ammontare annuo complessivo del
premio e' fissato nel 75% delle risorse disponibili sul fondo per  la
retribuzione di risultato.
    3. L'importo di cui sopra e' ripartito ed attribuito come segue:
    a) quota fissa
    E'  attribuita  a  tutto  il  personale  Dirigente  per una quota
individuale pari alla retribuzione mensile in godimento  al  mese  di
giugno dell'anno di riferimento inclusa la retribuzione di posizione.
    b) quota variabile per la parte rimanente.
    E'  attribuita con provvedimento motivato del Segretario Generale
in funzione dei risultati e/o delle economie di  gestione  realizzati
da  ciascuna  unita'  dirigenziale  individuate  attraverso  appositi
criteri predeterminati che dovranno formare oggetto  di  informazione
alle organizzazioni sindacali ai sensi del precedente art. 4.
    A  regime la quota variabile verra' erogata per la meta' riferita
al primo semestre dell'anno con la competenza del mese di agosto; per
l'altra  meta'  riferita  al  secondo  semestre  dell'anno   con   le
competenze del successivo mese di febbraio.
    In  caso  di  mancata  determinazione dei criteri di ripartizione
sopra richiamati e/o di mancata applicazione dei  medesimi  in  tempo
utile  ai  fini  della  determinazione  delle  quote  individuali  si
procedera' alla erogazione con provvedimento del Segretario  Generale
con  le  competenze del mese di agosto per la meta' riferita al primo
semestre dell'anno  e  con  le  competenze  del  successivo  mese  di
febbraio per la meta' riferita al secondo semestre; ferma restando la
quota   complessiva,   le  quote  individuali  saranno  in  tal  caso
determinate in misura proporzionale allo stipendio individualmente in
godimento (inclusa la retribuzione di posizione)  alle  date  del  30
giugno  (per  la  quota  riferita al primo semestre) e al 31 dicembre
(per la quota riferita al secondo semestre).
    4. Per gli anni 1994-1995 sia della quota  fissa  che  di  quella
variabile   l'erogazione   avverra'   secondo   quanto  indicato  nel
precedente punto 3a e nell'ultima parte del precedente punto  3b  per
la quota variabile dopo la stipulazione dal presente contratto.
    5.  In  caso  di  mancato  rinnovo del contratto di lavoro per la
parte economica 1996-1997, l'ammontare del premio  di  risultato  per
gli  anni  1996  e  seguenti sara' determinato, per la quota fissa in
misura pari allo stipendio in godimento al 31 dicembre  1995  secondo
quanto previsto al comma 3, sub a); analogamente si procedera' per la
determinazione della quota variabile.
    Continueranno  ad  applicarsi  i  criteri  di  ripartizione  e le
modalita' di erogazione come definiti nel presente articolo
    6. Le somme derivanti dai recuperi sulla quota fissa  del  premio
di  risultato  di  cui  al punto 3a per effetto dell'interruzione del
servizio in corso d'anno andranno a costituire un apposito "Fondo" da
destinare  ad  assicurazioni  sanitarie  e/o  fondi  integrativi   di
pensione,  secondo  modalita'  concordate  fra  le  parti  in sede di
rinnovo contrattuale per il periodo 1996-1997.
    B - Elemento distinto individuale su base annua
    1.  Allo  scopo  di  valorizzare  il  contributo  del   personale
Dirigente  (costretto  ad  operare nell'attuale fase in condizioni di
precarieta'  dovuta  alla  carenza  di  personale)  alla  regolarita'
dell'azione  amministrativa  e,  in  fase  di sviluppo, alla maggiore
efficienza dell'Ente ed  al  costante  miglioramento  della  gestione
delle   attivita'   istituzionali   e'  istituito  un  fondo  per  la
corresponsione di un elemento distinto  individuale  su  base  annua,
pari al 25% del fondo per la retribuzione di risultato.
    2.  In  sede  di  prima applicazione a valere sul fondo di cui al
precedente punto 1 l'elemento distinto individuale e'  articolato  in
fascia  unica  per tutto il personale dirigente ed e' attribuito, con
provvedimento  motivato,  dal  Segretario  Generale  sulla  base  dei
seguenti criteri:
    - maggiore incidenza sull'attivita' della struttura in condizioni
negative  di  operativita'  riferita  principalmente  alla carenza di
personale;
    -  rispondenza  dell'azione  svolta  nonostante  il  grado  delle
condizioni  di cui sopra all'efficienza delle attivita' gestite anche
in termini di economicita';
    -  capacita'  di   adattamento   operativo   alle   esigenze   di
flessibilita'   ed  alla  gestione  di  innovazioni  nella  struttura
organizzativa dell'Ente
    - capacita' di gestione e di controllo del personale  nonche'  di
motivare  e  valutare  i  propri  collaboratori  attivando  idonei  e
proficui processi motivazionali,
    -  qualita'  dell'apporto  personale   specifico   e   contributo
all'integrazione   tra   diversi  uffici  ed  aree  di  attivita'  ed
all'adattamento ai contesti operativi anche in situazioni critiche  o
emergenze, ovvero a fronte di cambiamenti delle modalita' operative,.
    3.  L'erogazione  dell'elemento  distinto  individuale  avviene a
consuntivo annuale con le competenze del mese di dicembre.   Per  gli
anni   gia'  decorsi  avverra'  dopo  la  stipulazione  del  presente
contratto.
    4. Le decisioni inerenti l'attribuzione  del  premio  di  cui  ai
commi precedenti devono esser rese pubbliche. A richiesta del singolo
Dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la
motivazione  delle  decisioni  medesime.  I  risultati generali della
gestione   del   particolare   istituto   saranno   comunicate   alle
Organizzazioni  sindacali  che  potranno  chiedere  un  incontro  con
l'Amministrazione per l'esame dell'argomento a norma dell'art. 4.