Art. 38 Retribuzione di risultato A - Premio di risultato 1. Al fine di mantenere livelli elevati di produttivita' in rapporto all'incremento delle attivita' istituzionali dell'Ente destinato a svilupparsi ulteriormente a seguito delle riforme dell'ordinamento a fronte, di contro, di una limitata disponibilita' di personale e' attribuito al personale Dirigente un premio di risultato che sara' corrisposto nell'ambito delle risorse di cui al precedente art. 36, a consuntivo semestrale secondo gli importi e le modalita' di seguito indicate. 2. Per il biennio 1994-1995 l'ammontare annuo complessivo del premio e' fissato nel 75% delle risorse disponibili sul fondo per la retribuzione di risultato. 3. L'importo di cui sopra e' ripartito ed attribuito come segue: a) quota fissa E' attribuita a tutto il personale Dirigente per una quota individuale pari alla retribuzione mensile in godimento al mese di giugno dell'anno di riferimento inclusa la retribuzione di posizione. b) quota variabile per la parte rimanente. E' attribuita con provvedimento motivato del Segretario Generale in funzione dei risultati e/o delle economie di gestione realizzati da ciascuna unita' dirigenziale individuate attraverso appositi criteri predeterminati che dovranno formare oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del precedente art. 4. A regime la quota variabile verra' erogata per la meta' riferita al primo semestre dell'anno con la competenza del mese di agosto; per l'altra meta' riferita al secondo semestre dell'anno con le competenze del successivo mese di febbraio. In caso di mancata determinazione dei criteri di ripartizione sopra richiamati e/o di mancata applicazione dei medesimi in tempo utile ai fini della determinazione delle quote individuali si procedera' alla erogazione con provvedimento del Segretario Generale con le competenze del mese di agosto per la meta' riferita al primo semestre dell'anno e con le competenze del successivo mese di febbraio per la meta' riferita al secondo semestre; ferma restando la quota complessiva, le quote individuali saranno in tal caso determinate in misura proporzionale allo stipendio individualmente in godimento (inclusa la retribuzione di posizione) alle date del 30 giugno (per la quota riferita al primo semestre) e al 31 dicembre (per la quota riferita al secondo semestre). 4. Per gli anni 1994-1995 sia della quota fissa che di quella variabile l'erogazione avverra' secondo quanto indicato nel precedente punto 3a e nell'ultima parte del precedente punto 3b per la quota variabile dopo la stipulazione dal presente contratto. 5. In caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro per la parte economica 1996-1997, l'ammontare del premio di risultato per gli anni 1996 e seguenti sara' determinato, per la quota fissa in misura pari allo stipendio in godimento al 31 dicembre 1995 secondo quanto previsto al comma 3, sub a); analogamente si procedera' per la determinazione della quota variabile. Continueranno ad applicarsi i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione come definiti nel presente articolo 6. Le somme derivanti dai recuperi sulla quota fissa del premio di risultato di cui al punto 3a per effetto dell'interruzione del servizio in corso d'anno andranno a costituire un apposito "Fondo" da destinare ad assicurazioni sanitarie e/o fondi integrativi di pensione, secondo modalita' concordate fra le parti in sede di rinnovo contrattuale per il periodo 1996-1997. B - Elemento distinto individuale su base annua 1. Allo scopo di valorizzare il contributo del personale Dirigente (costretto ad operare nell'attuale fase in condizioni di precarieta' dovuta alla carenza di personale) alla regolarita' dell'azione amministrativa e, in fase di sviluppo, alla maggiore efficienza dell'Ente ed al costante miglioramento della gestione delle attivita' istituzionali e' istituito un fondo per la corresponsione di un elemento distinto individuale su base annua, pari al 25% del fondo per la retribuzione di risultato. 2. In sede di prima applicazione a valere sul fondo di cui al precedente punto 1 l'elemento distinto individuale e' articolato in fascia unica per tutto il personale dirigente ed e' attribuito, con provvedimento motivato, dal Segretario Generale sulla base dei seguenti criteri: - maggiore incidenza sull'attivita' della struttura in condizioni negative di operativita' riferita principalmente alla carenza di personale; - rispondenza dell'azione svolta nonostante il grado delle condizioni di cui sopra all'efficienza delle attivita' gestite anche in termini di economicita'; - capacita' di adattamento operativo alle esigenze di flessibilita' ed alla gestione di innovazioni nella struttura organizzativa dell'Ente - capacita' di gestione e di controllo del personale nonche' di motivare e valutare i propri collaboratori attivando idonei e proficui processi motivazionali, - qualita' dell'apporto personale specifico e contributo all'integrazione tra diversi uffici ed aree di attivita' ed all'adattamento ai contesti operativi anche in situazioni critiche o emergenze, ovvero a fronte di cambiamenti delle modalita' operative,. 3. L'erogazione dell'elemento distinto individuale avviene a consuntivo annuale con le competenze del mese di dicembre. Per gli anni gia' decorsi avverra' dopo la stipulazione del presente contratto. 4. Le decisioni inerenti l'attribuzione del premio di cui ai commi precedenti devono esser rese pubbliche. A richiesta del singolo Dirigente o delle Organizzazioni sindacali deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime. I risultati generali della gestione del particolare istituto saranno comunicate alle Organizzazioni sindacali che potranno chiedere un incontro con l'Amministrazione per l'esame dell'argomento a norma dell'art. 4.