Art. 42 Norma finale 1. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n. 29/93 rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti. 2. Le parti si impegnano a rivedere consensualmente la predetta normativa entro il 31 dicembre 1997. 3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 72 e 74 comma 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 a far data dall'entrata in vigore del presente contratto cessano di trovare applicazione tutte le norme previggenti incompatibili ed in contrasto con quelle contenute nel contratto stesso in relazione ai soggetti ed alle materie da esse disciplinate.