Art. 42
                            Norma finale
    1. Per tutte le materie  e  gli  istituti  non  disciplinati  dal
presente  contratto,  ai  sensi  dell'art.  72  del  D.Lgs.  n. 29/93
rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti.
    2. Le parti si impegnano a rivedere consensualmente  la  predetta
normativa entro il 31 dicembre 1997.
    3.  Ai  sensi  e  per gli effetti degli artt. 72 e 74 comma 3 del
D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 a far data dall'entrata  in  vigore  del
presente  contratto  cessano  di  trovare applicazione tutte le norme
previggenti incompatibili ed in contrasto con  quelle  contenute  nel
contratto  stesso  in  relazione  ai soggetti ed alle materie da esse
disciplinate.