Art. 5
                   Esame a seguito di informazione
    1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 4, lettere a), b),  c)  e
d)  ciascuna  delle  rappresentanze  sindacali  di  cui  all'art.  8,
ricevuta  l'informazione,  puo'  richiedere  all'amministrazione,  in
forma  scritta,  un incontro per il confronto dei rispettivi punti di
vista su argomenti relativi alle specifiche materie.
    2. Della richiesta di cui al comma 1 e' data notizia  alle  altre
rappresentanze sindacali.
    3. L'incontro richiesto ha inizio, di norma, entro le quarantotto
ore  dalla  ricezione  della richiesta da parte dell'amministrazione.
Durante il periodo in cui si svolge  l'esame,  l'amministrazione  non
adotta  provvedimenti unilaterali nelle materie che ne sono oggetto e
le organizzazioni sindacali che vi  partecipano  non  assumono  sulle
stesse  materie  iniziative conflittuali. Ciascuna delle due parti si
adegua, nei  suoi  comportamenti,  ai  principi  di  responsabilita',
correttezza e di trasparenza.
    4.  L'esame  si  conclude  nel  termine  di quindici giorni dalla
ricezione dell'informazione ovvero  in  un  termine  piu'  breve  ove
sussistano obiettivi motivi di urgenza.
    5.  Dell'esito  dell'esame e' redatto verbale dal quale risultano
le posizioni delle parti sugli argomenti oggetto dell'esame.  Restano
ferme  l'autonoma  determinazione definitiva e la responsabilita' del
Direttore Generale nelle stesse materie.