Art. 7
                      Materie di contrattazione
    1.  Nell'ambito  del  presente  contratto  collettivo  di  lavoro
saranno  stipulati  tra  le  parti  firmatarie  del  contratto stesso
accordi successivi sulle seguenti materie:
    a) linee di indirizzo generale per l'attivita'  di  formazione  e
aggiornamento dei dirigenti;
    b)  mobilita'  dei dirigenti nel quadro della disciplina prevista
dall'art. 35, comma 8, del decreto n. 29 e dall'art. 22 del  presente
contratto;
    c)  programmi di azione in materia di pari opportunita', anche in
relazione agli obiettivi - indicati dalla legge 10  aprile  1991,  n.
125;   in   tale   materia  sono  confermate  tutte  le  disposizioni
legislative vigenti;
    d)  criteri  generali,  concernenti  tempi   e   modalita',   per
l'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente nonche'
di  igiene,  sicurezza e prevenzione nei luoghi di con riferimento al
D.lgs. n. 626/1994  e  nei  limiti  stabiliti  dagli  accordi  quadro
stipulati per l'attuazione di detto decreto;
    e) criteri generali per la gestione delle iniziative di carattere
socio-assistenziale a favore dei dirigenti;
    f) criteri generali per l'attuazione della disciplina concernente
la   retribuzione   direttamente   collegata   ai  risultati  e  alla
realizzazione di specifici progetti.
    2.  Gli  accordi   successivi   non   possono   comportare,   ne'
direttamente   ne'   indirettamente   anche   a  carico  di  esercizi
successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal  presente
contratto  e  conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei
successivi accordi.