Art. 7 Materie di contrattazione 1. Nell'ambito del presente contratto collettivo di lavoro saranno stipulati tra le parti firmatarie del contratto stesso accordi successivi sulle seguenti materie: a) linee di indirizzo generale per l'attivita' di formazione e aggiornamento dei dirigenti; b) mobilita' dei dirigenti nel quadro della disciplina prevista dall'art. 35, comma 8, del decreto n. 29 e dall'art. 22 del presente contratto; c) programmi di azione in materia di pari opportunita', anche in relazione agli obiettivi - indicati dalla legge 10 aprile 1991, n. 125; in tale materia sono confermate tutte le disposizioni legislative vigenti; d) criteri generali, concernenti tempi e modalita', per l'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente nonche' di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di con riferimento al D.lgs. n. 626/1994 e nei limiti stabiliti dagli accordi quadro stipulati per l'attuazione di detto decreto; e) criteri generali per la gestione delle iniziative di carattere socio-assistenziale a favore dei dirigenti; f) criteri generali per l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti. 2. Gli accordi successivi non possono comportare, ne' direttamente ne' indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto e conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi accordi.