Art. 8 Composizione delle delegazioni 1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto n. 29, la delegazione trattante, per la stipulazione del presente contratto collettivo, del suo rinnovo e delle eventuali modifiche e per la stipulazione di accordi successivi, e' costituita per l'Ente: - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - dal Direttore Generale o suo delegato, eventualmente assistiti da una rappresentanza delle direzioni e uffici di pari livello interessati secondo l'oggetto della trattativa. 2. Per le organizzazioni sindacali la delegazione e' costituita: a) da un componente di ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria individuate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970; b) da un componente di ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto. In caso di costituzione delle RSU sulla base dei protocolli di intesa ARAN Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, la delegazione sara' costituita: aa) in luogo dei componenti di cui alla precedente lettera a) dalla stessa RSU, ove abilitata alla contrattazione, a partire dalla data di costituzione; bb) da un componente delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.