Art. 8
                   Composizione delle delegazioni
    1. Ai sensi  dell'art.  45,  comma  8,  del  decreto  n.  29,  la
delegazione  trattante,  per  la  stipulazione del presente contratto
collettivo, del suo rinnovo e delle  eventuali  modifiche  e  per  la
stipulazione di accordi successivi, e' costituita per l'Ente:
    - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
    -  dal Direttore Generale o suo delegato, eventualmente assistiti
da una rappresentanza  delle  direzioni  e  uffici  di  pari  livello
interessati secondo l'oggetto della trattativa.
    2. Per le organizzazioni sindacali la delegazione e' costituita:
    a) da un componente di ciascuna delle organizzazioni sindacali di
categoria individuate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970;
    b)  da  un  componente  di  ciascuna delle strutture territoriali
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie  del  presente
contratto.
    In  caso  di  costituzione delle RSU sulla base dei protocolli di
intesa ARAN Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno  e
22 settembre 1994, la delegazione sara' costituita:
    aa)  in  luogo  dei  componenti di cui alla precedente lettera a)
dalla stessa RSU, ove abilitata alla contrattazione, a partire  dalla
data di costituzione;
    bb)   da   un   componente  delle  strutture  territoriali  delle
organizzazioni  sindacali  di  categoria  firmatarie   del   presente
contratto.