Art. 9
         Interpretazione autentica del Contratto e procedure
                   di raffreddamento dei conflitti
    1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 29 del  1993,  quando
insorgano  controversie  sull'interpretazione  del presente contratto
collettivo le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano entro  15
giorni dalla richiesta di cui al comma 2 per definire consensualmente
il significato della clausola controversa.
    2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra
apposita  richiesta  scritta  con  lettera raccomandata. La richiesta
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e  degli  elementi
di  diritto  sui  quali si basa. Essa deve comunque far riferimento a
problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
    3.  L'eventuale  accordo,  stipulato  con  le  procedure  di  cui
all'art.  51  del  D.Lgs.  n.  29  del  1993, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo  a
norma dell'art. 53, 1 comma dello stesso decreto.
    4.   Qualora   insorgano   controversie  sull'interpretazione  di
clausole di accordi successivi si segue la stessa procedura di cui ai
commi 1  e  2  e  l'interpretazione  autentica,  previo  accordo,  e'
sottoscritta dal Direttore Generale e dalle Organizzazioni Sindacali.
    L'interpretazione  autentica diviene esecutiva con l'approvazione
dell'Amministrazione o sostituisce la clausola controversa producendo
gli effetti previsti dal comma 2 del  predetto  art.  53  del  D.Lgs.
29/93.
    5. Allo scopo di prevenire l'insorgere di conflitti collettivi di
lavoro  o  di  comporre  conflitti in atto, le parti di comune intesa
convengono sulla necessita' che la programmazione e la  effettuazione
di   azioni   di   sciopero   ovvero  l'emanazione  di  provvedimenti
riguardanti  conflitti  in  atto  di  particolare   rilevanza   siano
preceduti  da  un  tentativo  di conciliazione davanti ad un apposito
organismo di conciliazione.