Art. 9 Interpretazione autentica del Contratto e procedure di raffreddamento dei conflitti 1. In attuazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano entro 15 giorni dalla richiesta di cui al comma 2 per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. 3. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 29 del 1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo a norma dell'art. 53, 1 comma dello stesso decreto. 4. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione di clausole di accordi successivi si segue la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 e l'interpretazione autentica, previo accordo, e' sottoscritta dal Direttore Generale e dalle Organizzazioni Sindacali. L'interpretazione autentica diviene esecutiva con l'approvazione dell'Amministrazione o sostituisce la clausola controversa producendo gli effetti previsti dal comma 2 del predetto art. 53 del D.Lgs. 29/93. 5. Allo scopo di prevenire l'insorgere di conflitti collettivi di lavoro o di comporre conflitti in atto, le parti di comune intesa convengono sulla necessita' che la programmazione e la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad un apposito organismo di conciliazione.