Art. 2
                   (Incentivo di professionalita')
    Il  comma  2 dell'art. 12 del CCNL dell'Unioncamere e' sostituito
dal seguente:
    1. Al personale dell'Unioncamere e' corrisposto, con periodicita'
biennale,  a  decorrere  dal  1  luglio   1999,   un   incentivo   di
professionalita' in cifra fissa che risponde a criteri di merito e la
cui   corresponsione   periodica   e'  subordinata  al  contemporaneo
verificarsi,  in  ciascun  biennio  precedente  a  quello  a  cui  si
riferisce  la  corresponsione stessa, di un parametro collettivo, per
tutto  il  Personale,  e  di  parametri  individuali,   per   ciascun
dipendente.
    2.  Il parametro collettivo, nell'arco del biennio, e' costituito
dal raggiungimento complessivo degli obiettivi dell'Ente.
    Il  raggiungimento  complessivo  degli  obiettivi  dell'Ente   e'
documentato,  ciascun  anno,  nel Conto Consuntivo dell'Unione, ed e'
verificato, con specifica delibera di approvazione, dal  Comitato  di
Presidenza,  sulla  base  del  parere  favorevole del Servizio per il
Controllo di Gestione di cui  all'art.  6,  punto  4,  dello  Statuto
dell'Unioncamere.
    Il  mancato  raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Ente
comporta la non corresponsione dell'incentivo di  professionalita'  a
tutto il Personale.
    3.  I parametri individuali, cui e' subordinata la corresponsione
dell'incentivo di professionalita', sono costituiti:
    a) dalla partecipazione, nell'arco del biennio,  ad  uno  o  piu'
eventi  formativi,  qualora  offerti  al  dipendente, d'intesa con il
Dirigente di riferimento, nell'ambito dell'orario di servizio,  anche
su proposta o iniziativa del dipendente stesso;
    b) da un numero di assenze, ognuna della durata di un giorno, per
ciascun anno, inferiori a 15;
    c)   dall'assenza   di  due  o  piu'  provvedimenti  disciplinari
nell'arco del biennio.
    4. Gli importi dell'incentivo di professionalita' in cifra  fissa
sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti
misure e con le seguenti decorrenze:
                            01.07.1999
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          VII                  |                  84.198
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          VI                   |                  91.469
_______________________________|_____________________________________
          V                    |                  95.977
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          IV                   |                 103.664
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          III                  |                 112.635
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          II                   |                 126.187
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          I                    |                 140.702
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       Quadri                  |                 158.400
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    5.  Fermi restando i parametri di cui ai punti 2 e 3 del presente
articolo, l'incentivo di professionalita' e' corrisposto  al  livello
di  inquadramento  raggiunto, da ciascun dipendente, alla data del 30
giugno di ogni biennio.
    6. Gli oneri derivanti  dalla  corresponsione  dell'incentivo  di
professionalita'   in   cifra   fissa  sono  a  carico  del  bilancio
dell'Unioncamere, in sostituzione  degli  stanziamenti  effettuati  a
titolo  di  retribuzione  di anzianita', di cui all'art. 12, comma 2,
del CCNL  dell'Unioncamere,  sottoscritto  l'11.9.1995.  In  caso  di
mancato  utilizzo,  totale  o parziale, di tali risorse aggiuntive, a
seguito dell'applicazione delle modalita' di cui ai commi  precedenti
del   presente   articolo,  le  conseguenti  economie  restano  nelle
disponibilita' di bilancio.