Art. 2 (Incentivo di professionalita') Il comma 2 dell'art. 12 del CCNL dell'Unioncamere e' sostituito dal seguente: 1. Al personale dell'Unioncamere e' corrisposto, con periodicita' biennale, a decorrere dal 1 luglio 1999, un incentivo di professionalita' in cifra fissa che risponde a criteri di merito e la cui corresponsione periodica e' subordinata al contemporaneo verificarsi, in ciascun biennio precedente a quello a cui si riferisce la corresponsione stessa, di un parametro collettivo, per tutto il Personale, e di parametri individuali, per ciascun dipendente. 2. Il parametro collettivo, nell'arco del biennio, e' costituito dal raggiungimento complessivo degli obiettivi dell'Ente. Il raggiungimento complessivo degli obiettivi dell'Ente e' documentato, ciascun anno, nel Conto Consuntivo dell'Unione, ed e' verificato, con specifica delibera di approvazione, dal Comitato di Presidenza, sulla base del parere favorevole del Servizio per il Controllo di Gestione di cui all'art. 6, punto 4, dello Statuto dell'Unioncamere. Il mancato raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Ente comporta la non corresponsione dell'incentivo di professionalita' a tutto il Personale. 3. I parametri individuali, cui e' subordinata la corresponsione dell'incentivo di professionalita', sono costituiti: a) dalla partecipazione, nell'arco del biennio, ad uno o piu' eventi formativi, qualora offerti al dipendente, d'intesa con il Dirigente di riferimento, nell'ambito dell'orario di servizio, anche su proposta o iniziativa del dipendente stesso; b) da un numero di assenze, ognuna della durata di un giorno, per ciascun anno, inferiori a 15; c) dall'assenza di due o piu' provvedimenti disciplinari nell'arco del biennio. 4. Gli importi dell'incentivo di professionalita' in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze: 01.07.1999 _____________________________________________________________________ VII | 84.198 _______________________________|_____________________________________ VI | 91.469 _______________________________|_____________________________________ V | 95.977 _______________________________|_____________________________________ IV | 103.664 _______________________________|_____________________________________ III | 112.635 _______________________________|_____________________________________ II | 126.187 _______________________________|_____________________________________ I | 140.702 _______________________________|_____________________________________ Quadri | 158.400 _______________________________|_____________________________________ 5. Fermi restando i parametri di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo, l'incentivo di professionalita' e' corrisposto al livello di inquadramento raggiunto, da ciascun dipendente, alla data del 30 giugno di ogni biennio. 6. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di professionalita' in cifra fissa sono a carico del bilancio dell'Unioncamere, in sostituzione degli stanziamenti effettuati a titolo di retribuzione di anzianita', di cui all'art. 12, comma 2, del CCNL dell'Unioncamere, sottoscritto l'11.9.1995. In caso di mancato utilizzo, totale o parziale, di tali risorse aggiuntive, a seguito dell'applicazione delle modalita' di cui ai commi precedenti del presente articolo, le conseguenti economie restano nelle disponibilita' di bilancio.