Art. 3
        (Corresponsione pro-quota maturato al 30 giugno 1997)
    1.  A decorrere dal 1 luglio 1997 verra' corrisposto al Personale
dell'Unioncamere,  in  termini  di  retribuzione  di  anzianita',  il
pro-quota  maturato  da ciascun dipendente, nel periodo intercorrente
tra l'ultimo aumento e la data del 30 giugno 1997.
    2. Il pro-quota maturato da ciascun  dipendente  sara'  calcolato
secondo  le  modalita',  comunque  vigenti  fino  al  30 giugno 1997,
previste dall'art. 12, comma 2, del precedente CCNL Unioncamere.