Art. 3 (Corresponsione pro-quota maturato al 30 giugno 1997) 1. A decorrere dal 1 luglio 1997 verra' corrisposto al Personale dell'Unioncamere, in termini di retribuzione di anzianita', il pro-quota maturato da ciascun dipendente, nel periodo intercorrente tra l'ultimo aumento e la data del 30 giugno 1997. 2. Il pro-quota maturato da ciascun dipendente sara' calcolato secondo le modalita', comunque vigenti fino al 30 giugno 1997, previste dall'art. 12, comma 2, del precedente CCNL Unioncamere.