Art. 4 (Trattamento di missione) 1. All'articolo 8 del CCNL dell'Unioncamere i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Rimborso delle spese di vitto, nel limite di 90.000 giornaliere. 4. Per ogni giornata di missione, o sua frazione superiore alle 6 ore, e' inoltre corrisposto un importo aggiuntivo, per le spese non documentabili, pari al 2% della retribuzione lorda mensile del dipendente in missione". 2. All'articolo 8 del CCNL dell'Unioncamere il periodo successivo al punto 4 e' sostituito dal seguente: "In alternativa a tale trattamento, il personale puo' scegliere di volta in volta il rimborso delle sole spese di cui al precedente numero 1), con l'aggiunta di una indennita' di missione giornaliera di Lire 175.000¾.