Art. 4
                      (Trattamento di missione)
    1.  All'articolo  8  del CCNL dell'Unioncamere i punti 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:
    "3.  Rimborso  delle  spese  di  vitto,  nel  limite  di   90.000
giornaliere.
    4. Per ogni giornata di missione, o sua frazione superiore alle 6
ore,  e'  inoltre corrisposto un importo aggiuntivo, per le spese non
documentabili, pari  al  2%  della  retribuzione  lorda  mensile  del
dipendente in missione".
    2. All'articolo 8 del CCNL dell'Unioncamere il periodo successivo
al punto 4 e' sostituito dal seguente:
   "In alternativa a tale trattamento, il personale puo' scegliere di
volta  in  volta  il  rimborso  delle sole spese di cui al precedente
numero 1), con l'aggiunta di una indennita' di  missione  giornaliera
di Lire 175.000¾.