Art. 5 (Progetti fnalizzati) 1. Per il 1997 sono confermate le risorse finanziarie calcolate ai sensi dell'art. 13 del CCNL Unioncamere dell'11 settembre 1995. 2.A decorrere dal 1.1.1998 il Fondo e' calcolato nella misura dell'1,50% delle spese, relative alla retribuzione, riferite all'anno 1996. 3.L'art. 13 del CCNL Unioncamere dell'11 settembre 1995 e' sostituito dal seguente: "Per la realizzazione di progetti destinati al miglioramento dell'efficienza e della qualita' dei servizi o delle attivita' dell'Unione e' istituito uno specifico fondo destinato al Personale sulla base di criteri generali definiti previo accordo con le OO.SS.. Il fondo e' alimentato da risorse aggiuntive, con oneri a carico dell'Unioncamere. Le economie di gestione, determinate a consuntivo di ciascun anno, concorrono al finanziamento del fondo che, comunque, non potra' essere superiore al limite dell'1.50% delle spese relative alla retribuzione del personale, riferite all'anno precedente". 4. La parte di tale fondo non impiegata per la realizzazione di progetti finalizzati e' destinata dal Segretario Generale alla corresponsione di premi annuali che verranno erogati al verificarsi di condizioni collegate ad un motivato incremento di produttivita' e di qualita', sulla base di criteri annualmente stabiliti previo accordo con le Organizzazioni Sindacali. Detti criteri prenderanno in considerazione la partecipazione dei dipendenti all'effettivo miglioramento dei servizi e delle attivita' ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, anche per singole funzioni, per singole aree o per singoli gruppi impegnati in progetti. Dichiarazione a verbale: 1. Le parti si impegnano alla promozione dei progetti finalizzati ed all'ulteriore miglioramento delle modalita' di funzionamento del Fondo. 2. Le parti si impegnano a concludere la predisposizione dei criteri di cui al punto 4, entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del contratto.