Art. 2 Aumenti della retribuzione base 1. Gli stipendi tabellari della qualifica unica dirigenziale, di cui all'art. 13 del CCNL 94/97, stipulato in data 20/12/96, sono incrementati, con le decorrenze e nelle misure lorde mensili di seguito indicate: - dal 1 gennaio 1996, Lit. 100.000; - dal 1 giugno 1996, Lit. 250.000.