Art. 2
                   Aumenti della retribuzione base
    1.  Gli stipendi tabellari della qualifica unica dirigenziale, di
cui all'art. 13 del CCNL 94/97,  stipulato  in  data  20/12/96,  sono
incrementati,  con  le  decorrenze  e  nelle  misure lorde mensili di
seguito indicate:
    - dal 1 gennaio 1996, Lit. 100.000;
    - dal 1 giugno 1996, Lit. 250.000.