Art. 3 Costituzione e fnanziamento del fondo per la retribuzione di posizione 1. Il fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 17 del CCNL 94/97 sara' reso operativo a decorrere dall'1/11/97. 2. Il fondo e' finanziato ed alimentato secondo quanto di seguito previsto: a) a decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, dall'intero importo della retribuzione individuale di anzianita', valutato su base annua, di ogni dirigente cessato dopo il 26/5/97. Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, una somma pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dei dirigenti cessati, per il numero delle mensilita' residue, computandosi a tal fine anche le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. b) da una somma pari al 2,9% del monte retributivo relativo al personale dirigente riferito al 1995. c) dalle risorse stabilite nel successivo art. 4.