Art. 3
                Costituzione e fnanziamento del fondo
                  per la retribuzione di posizione
    1.  Il  fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 17
del CCNL 94/97 sara' reso operativo a decorrere dall'1/11/97.
    2. Il fondo e' finanziato ed alimentato secondo quanto di seguito
previsto:
    a) a decorrere  dall'esercizio  successivo  alla  cessazione  del
rapporto   di   lavoro,   dall'intero   importo   della  retribuzione
individuale di anzianita', valutato su base annua, di ogni  dirigente
cessato  dopo il 26/5/97. Per l'anno in cui avviene la cessazione del
rapporto,   viene   accantonato,   per   l'utilizzo    nell'esercizio
successivo,  una  somma  pari  al  prodotto  dell'importo  mensile in
godimento dei dirigenti  cessati,  per  il  numero  delle  mensilita'
residue,  computandosi  a  tal fine anche le frazioni di mese residue
superiori a quindici giorni.
    b) da una somma pari al 2,9% del monte  retributivo  relativo  al
personale dirigente riferito al 1995.
    c) dalle risorse stabilite nel successivo art. 4.