Art. 4
                         Risorse aggiuntive
    In  aggiunta  alle  risorse  di  cui all'art. 3, la dotazione del
fondo per la retribuzione di posizione e' incrementata da un  importo
pari  all'1%  della  massa salariale relativa al 1993, per effetto di
economie  di  gestione  direttamente  riconducibili  a  processi   di
riorganizzazione dell'ICE e ad una maggiore efficacia dell'azione dei
dirigenti   nell'utilizzo   delle   risorse   umane,   finanziarie  e
strumentali, anche per effetto  del  fenomeno  di  contrazione  della
consistenza   numerica   complessiva   della   risorsa   dirigenziale
realizzatasi a decorrere dal 1993;