Art. 4 Risorse aggiuntive In aggiunta alle risorse di cui all'art. 3, la dotazione del fondo per la retribuzione di posizione e' incrementata da un importo pari all'1% della massa salariale relativa al 1993, per effetto di economie di gestione direttamente riconducibili a processi di riorganizzazione dell'ICE e ad una maggiore efficacia dell'azione dei dirigenti nell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, anche per effetto del fenomeno di contrazione della consistenza numerica complessiva della risorsa dirigenziale realizzatasi a decorrere dal 1993;