Art. 6
         Utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione
    1.  La graduazione della retribuzione di posizione e' deliberata,
ai sensi dell'art. 17, punto 3, comma 1 del CCNL  94/97,  dal  C.d.A.
entro  valori  annui, erogati per dodici mensilita', nel rispetto dei
seguenti limiti massimi:
    - Lit.  70.000.000  per  le  posizioni  dirigenziali  di  massimo
rilievo comprese nella tipologia sub a) del precedente articolo 5;
    -  Lit.  45.000.000  per le posizioni dirigenziali comprese nella
tiplogia sub b);
    - Lit. 30.000.000 per le posizioni  dirigenziali  comprese  nella
tipologia sub c).
    L'articolazione  interna  di  ciascuna  fascia  e' effettuata dal
C.d.A. con le procedure previste al punto 3  dell'art.  17  del  CCNL
94/97,   con   riguardo   a   classi   di   funzioni   effettivamente
caratterizzate  da  autonoma  rilevanza  organizzativa  nel  contesto
dell'Ente   ed   evitando   comunque   eccessive   o  non  necessarie
differenziazioni.
    2. Il valore della retribuzione di posizione non potra' in  alcun
caso  essere  inferiore  a  Lit.  10.000.000  annui  lordi per dodici
mensilita',  rideterminato  in  Lit.  12.000.000  a   decorrere   dal
31/12/1997 ed a valere per l'esercizio 1998.
    3.  Ai  dirigenti  che  percepiscono l'assegno integrativo di cui
all'art. 13 del CCNL 94/97, lett. e), verra' erogata la  retribuzione
di posizione solo per la parte eccedente l'importo citato.
    4.  La  retribuzione di posizione sara' erogata entro i limiti di
disponibilita' del fondo.