Art. 6 Utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione 1. La graduazione della retribuzione di posizione e' deliberata, ai sensi dell'art. 17, punto 3, comma 1 del CCNL 94/97, dal C.d.A. entro valori annui, erogati per dodici mensilita', nel rispetto dei seguenti limiti massimi: - Lit. 70.000.000 per le posizioni dirigenziali di massimo rilievo comprese nella tipologia sub a) del precedente articolo 5; - Lit. 45.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tiplogia sub b); - Lit. 30.000.000 per le posizioni dirigenziali comprese nella tipologia sub c). L'articolazione interna di ciascuna fascia e' effettuata dal C.d.A. con le procedure previste al punto 3 dell'art. 17 del CCNL 94/97, con riguardo a classi di funzioni effettivamente caratterizzate da autonoma rilevanza organizzativa nel contesto dell'Ente ed evitando comunque eccessive o non necessarie differenziazioni. 2. Il valore della retribuzione di posizione non potra' in alcun caso essere inferiore a Lit. 10.000.000 annui lordi per dodici mensilita', rideterminato in Lit. 12.000.000 a decorrere dal 31/12/1997 ed a valere per l'esercizio 1998. 3. Ai dirigenti che percepiscono l'assegno integrativo di cui all'art. 13 del CCNL 94/97, lett. e), verra' erogata la retribuzione di posizione solo per la parte eccedente l'importo citato. 4. La retribuzione di posizione sara' erogata entro i limiti di disponibilita' del fondo.