Art. 9
             Retribuzione spettante nei casi di assenze
                obbligatone e di distacchi sindacali
    Nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco
sindacale  secondo  la  disciplina  vigente,  competono al dirigente,
oltre alla retribuzione tabellare e all'indennita' di contingenza, la
retribuzione individuale di anzianita' eventualmente  acquisita,  gli
eventuali  assegni ad personam in godimento e le eventuali indennita'
previste per legge con carattere di generalita'; compete altresi'  la
retribuzione  di  posizione corrispondente all'incarico attribuito al
momento del verificarsi dell'evento o del distacco.