ART. 3 (Regime transitorio per l'ex carriera direttiva di ragioneria) 1. In attesa della revisione dell'ordinamento di cui all'art. 38 del CCNL, per il personale attualmente in servizio nell'ex carriera direttiva di ragioneria, i passaggi ai profili di qualifica superiore, come individuati dalla Tabella di corrispondenza, restano disciplinati dall'art. 16 del DPR n 340/1982. Il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche di vice consigliere e consigliere di ragioneria conserva ad personam la qualifica posseduta fino al passaggio nel profilo di qualifica superiore. 2. Per il medesimo personale restano in vigore gli artt. 14, 15 e l9 del DPR n 340/1982, per quanto attiene alla durata del periodo di prova, al trimestre di applicazione, al corso di formazione e al rapporto informativo. La risoluzione del rapporto di lavoro e la restante disciplina del periodo di prova sono regolati da quanto previsto dal CCNL sottoscritto il 16 maggio 1995 e successive modificazioni e integrazioni.