ART. 3
   (Regime transitorio per l'ex carriera direttiva di ragioneria)
    1. In attesa della revisione dell'ordinamento di cui all'art.  38
del CCNL, per il personale attualmente in servizio  nell'ex  carriera
direttiva   di   ragioneria,  i  passaggi  ai  profili  di  qualifica
superiore, come individuati dalla Tabella di corrispondenza,  restano
disciplinati   dall'art.   16   del  DPR  n  340/1982.  Il  personale
attualmente  inquadrato  nelle  qualifiche  di  vice  consigliere   e
consigliere di ragioneria conserva ad personam la qualifica posseduta
fino al passaggio nel profilo di qualifica superiore.
    2. Per il medesimo personale restano in vigore gli artt. 14, 15 e
l9  del DPR n 340/1982, per quanto attiene alla durata del periodo di
prova, al trimestre di applicazione, al  corso  di  formazione  e  al
rapporto  informativo.  La  risoluzione  del  rapporto di lavoro e la
restante disciplina del periodo di  prova  sono  regolati  da  quanto
previsto  dal  CCNL  sottoscritto  il  16  maggio  1995  e successive
modificazioni e integrazioni.