ART. 4
        (Raccordo con le funzioni della carriera prefettizia)
    1.  L'Amministrazione  provvedera'  ad  attribuire  le   funzioni
previste  dal  DPR  n. 1219/1984 e dal DPR n. 44/1990 al personale di
cui al presente accordo inquadrato nei profili di 7, 8 e 9 qualifica,
tenendo distinte le competenze proprie della carriera prefettizia  in
modo da evitare sovrapposizione di ruoli.