ART. 4 (Raccordo con le funzioni della carriera prefettizia) 1. L'Amministrazione provvedera' ad attribuire le funzioni previste dal DPR n. 1219/1984 e dal DPR n. 44/1990 al personale di cui al presente accordo inquadrato nei profili di 7, 8 e 9 qualifica, tenendo distinte le competenze proprie della carriera prefettizia in modo da evitare sovrapposizione di ruoli.