ART. 5
                     (Servizi minimi essenziali)
    1. Al  personale  di  cui  al  presente  accordo  si  applica  la
disciplina  vigente  nel  comparto in materia di garanzia dei servizi
minimi essenziali in caso di sciopero, in attesa che tale  disciplina
venga ridefinita contestualmente al prossimo rinnovo contrattuale.