ART. 7 (Disapplicazioni) 1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, comma 1, dalla data della stipula del presente accordo sono inapplicabili, nei confronti del personale oggetto del medesimo, le disposizioni di legge e di regolamento che siano in contrasto con quelle definite nell'accordo stesso. In particolare, sono inapplicabili le seguenti norme del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340 e successive integrazioni e modificazioni: - art. 9 "ORDINAMENTO" - art. 10 "QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE" - art. 11 "ESCLUSIONE DELLA MOBILITA' ESTERNA": FATTO SALVO IL DISPOSTO DELLA LEGGE 27.10.1977, n. 801. - artt. 13, 17 e 18 "CAPO II - ORDINAMENTO DEL PERSONALE INDICATO NELLA TABELLA I" limitatamente al personale della carriera di ragioneria. - art. 20 "CONCORSI PUBBLICI DI ACCESSO" - art. 21 "AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ACCESSO A QUALIFICHE SUPERIORI" - art. 22 "CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE" - art. 23 "CONCORSI INTERNI Dl ACCESSO ALLA QUALIFICA FUNZIONALE QUARTA' - art. 24 "ORARIO DI LAVORO DEI CUOCHI E DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DI RISTORO" - artt. 25, 26, 27 "TITOLO III DISCIPLINA DELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI ESSENZIALI" - art. 43 "DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE"