ART. 7
                          (Disapplicazioni)
    1. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 72 del  d.lgs.  n.
29  del  1993, comma 1, dalla data della stipula del presente accordo
sono inapplicabili, nei confronti del personale oggetto del medesimo,
le disposizioni di legge e di regolamento che siano in contrasto  con
quelle   definite   nell'accordo   stesso.   In   particolare,   sono
inapplicabili le seguenti norme del D.P.R. 24 aprile 1982, n.  340  e
successive integrazioni e modificazioni:
    - art. 9 "ORDINAMENTO"
    - art. 10 "QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE"
    -  art.  11  "ESCLUSIONE DELLA MOBILITA' ESTERNA": FATTO SALVO IL
DISPOSTO DELLA LEGGE 27.10.1977, n. 801.
    - artt. 13, 17 e 18 "CAPO II - ORDINAMENTO DEL PERSONALE INDICATO
NELLA  TABELLA  I"  limitatamente  al  personale  della  carriera  di
ragioneria.
    - art. 20 "CONCORSI PUBBLICI DI ACCESSO"
    -  art.  21  "AMMISSIONE  AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI
ACCESSO A QUALIFICHE SUPERIORI"
    - art. 22 "CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE"
    - art. 23 "CONCORSI INTERNI Dl ACCESSO ALLA QUALIFICA  FUNZIONALE
QUARTA'
    - art. 24 "ORARIO DI LAVORO DEI CUOCHI E DEGLI ADDETTI AI SERVIZI
DI RISTORO"
    -  artt.  25, 26, 27 "TITOLO III DISCIPLINA DELLA CONTINUITA' DEI
SERVIZI ESSENZIALI"
    - art. 43 "DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE"