Art. 4.
  Le piante infette e  quelle immediatamente adiacenti debbono essere
rapidamente  ed obbligatoriamente  abbattute  ed eliminate,  compreso
tutto il  materiale di risulta,  a spese dei proprietari,  secondo le
indicazioni  impartite  dal   servizio  fitosanitario  regionale  che
applica  le  specifiche  norme  tecniche riguardanti  i  tempi  e  le
modalita'  di  abbattimento, di  trasporto  e  di eliminazione  delle
piante  e  del   materiale  di  risulta,  nonche'   le  modalita'  di
disinfezione degli attrezzi.
  Gli  interessati sono  tenuti a  comunicare per  tempo al  servizio
fitosanitario regionale la data di inizio degli abbattimenti.
  I platani colpiti  dal cancro colorato ed i  loro contermini devono
comunque  essere   abbattuti,  anche  se  tutelati   da  altre  norme
legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.