Art. 4. Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente ed obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal servizio fitosanitario regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalita' di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonche' le modalita' di disinfezione degli attrezzi. Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al servizio fitosanitario regionale la data di inizio degli abbattimenti. I platani colpiti dal cancro colorato ed i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.