Art. 5. Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessita'. I propietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere,mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al servizio fitosanitario regionale, il quale detta le modalita' da seguire nell'operazione. In caso di mancata risposta da parte del servizio fitosanitario regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.