Art. 5.
  Al fine di  limitare il diffondersi della  malattia, gli interventi
di potatura  o di  abbattimento, anche dei  platani presenti  in aree
indenni,  devono  essere  eseguiti  soltanto  in  casi  di  effettiva
necessita'.
  I propietari dei platani,  qualora intendessero eseguire interventi
di  qualunque  tipo, compresi  i  lavori  che coinvolgano  l'apparato
radicale,   devono   chiedere,mediante  comunicazione   scritta,   la
preventiva  autorizzazione al  servizio  fitosanitario regionale,  il
quale detta le modalita' da seguire nell'operazione.
  In caso  di mancata  risposta da  parte del  servizio fitosanitario
regionale competente  per territorio entro trenta  giorni, si applica
la norma del silenzio assenso.