Art. 6.
  La sorveglianza sull'applicazione del  presente decreto e' affidata
ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.
  Il servizio  fitosanitario centrale del Ministero  per le politiche
agricole, dopo  la pubblicazione del presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  provvedera'  ad  emanare  la
circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4
e 5.