Art. 6. La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto e' affidata ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Il servizio fitosanitario centrale del Ministero per le politiche agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvedera' ad emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.