Art. 7.
  In  caso  di mancata  applicazione  delle  disposizioni di  cui  al
presente  decreto,  gli  inadempienti sono  denunciati  all'autorita'
giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.
  E' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli
inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.