(parte 4)
  Il comune di  MERCATO  SARACENO  (provincia  di  Forli'-Cesena)  ha
adottato,  il  25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno
1998:
  (Omissis).
1. di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)    per  l'anno  1998  nella  misura del 6,8 per mille, nella
misura del 6 per mille per le abilitazioni principali,  nella  misura
del  6  per mille per i garage categoria C/6, trattandosi di immobili
diversi da abitazione,  e  con  la  detrazione  per  le  abilitazioni
principali nella misura di L. 220.000 secondo quanto consentito dalle
leggi e per i motivi espressi in narrativa.
  (Omissis).
                      COMUNE DI MERETO DI TOMBA
  Il  comune  di MERETO DI TOMBA (provincia di Udine) ha adottato, il
28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
  a) di stabilire, per quanto detto in premessa, ai sensi e  per  gli
effetti  di quanto disposto con decreto legislativo 30 dicembre 1994,
n.  504  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 come
segue:
   1) aliquota del 7 per mille per  i  fabbricati  ad  uso  abitativo
posseduti  in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le aree
fabbricabili (aree utilizzate  a  scopo  edificatorio  in  base  agli
strumenti urbanistici);
   2)  aliquota  del  4,5  per  mille  per  tutti  gli altri immobili
(fabbricati, terreni agricoli, ecc.) non  compresi  nell'ipotesi  del
punto 1).
  (Omissis).
                          COMUNE DI MESAGNE
  Il  comune  di  MESAGNE  (provincia  di  Brindisi)  ha  adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.    -
Imposta  comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1
gennaio 1998:
  a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative
edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale: 4 per
mille;
  b) per le aliquote da applicare ad  altri  immobili  (case  locate,
terreni, aree fabbricati, ecc.): 5,25 per mille;
  c)  aliquota  da  applicare per le abitazioni disponibili e sfitte:
5,50 per mille;
2.  per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23  dicembre
1996, n. 662;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita
ad abitazione principale da  piu'  soggetti  passivi,  la  detrazione
spetta  a  ciascuna di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MEZZAGO
  Il comune di MEZZAGO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il  9
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.   di   determinare  per  le  regioni  descritte  nella  narrativa,
l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  per  l'anno
1998 nella misura del 5 per mille;
2.  di  stabilire  la detrazione per la prima casa nella misura di L.
200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MEZZANEGO
  Il comune di MEZZANEGO (provincia di Genova)  ha  adottato,  il  27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  fissare,  per  l'anno  1988, nelle misure in cui al prospetto che
segue, le aliquote per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
  per  tutti  gli  immobili  esistenti   sul   territorio   comunale:
adeguamento 0,5 per mille: aliquote 5,5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MEZZOMERICO
  Il  comune  di MEZZOMERICO (provincia di Novara) ha adottato, il 26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1998 nelle  misure  seguenti  le  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  1. aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
  2. riduzioni od agevolazioni:
   a) abitazione principale: 5 per mille - detrazione L. 200.000;
   b)   abitazione   per  anziani  e  disabili  che  rientrano  nella
fattispecie  di  cui  all'art.  3,  comma  56,  legge  n.   662/1996:
equiparata  ad  abitazione  principale  -  aliquota  5  per  mille  -
detrazione L. 200.000;
   c) abitazioni locate come  abitazione  principale:  equiparate  ad
abitazione  principale,  ai  sensi  dell'art.  4,  legge  n. 556/1996
l'aliquota del 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MIAGLIANO
  Il  comune  di  MIAGLIANO  (provincia  di  Biella)  ha  adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  stabilire, per l'anno 1998, le seguenti  aliquote  e  i  seguenti
provvedimenti in materia di I.C.I.:
  aliquota base: 6,5 per mille;
  aliquota 1a casa (abitazione principale): 5,5 per mille;
  detrazione  1a  casa (abitazione principale): L. 200.000 (invariata
rispetto all'esercizio 1997);
   aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unita' immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nel centro storico, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo di sottotetti:
  2 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MICIGLIANO
  Il  comune  di  MICIGLIANO  (provincia  di  Rieti)  ha  adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1998  l'aliquota  che  sara'  applicata  in
questo  comune nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per
l'abitazione principale nella misura  di  L.  200.000  rapportate  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MINUCCIANO
  Il  comune  di  MINUCCIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il  28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di determinare, ai sensi degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo
 n. 504/1992, come sostituiti dall'art. 3, comma  53  e  segg.  della
legge    n. 662/1996 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli
immobil (I.C.I.) da applicare per l'anno 1998:
  abitazione secondaria, 7 per mille;
  immobili diversi dalla abitazione secondaria, 6 per mille;
2. di fissare, per l'anno 1998, in L. 200.000 la deduzione di imposta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
soggetto passivo, con le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  504/1992,  come  sostituito  dalla legge n.
662/1996.
  (Omissis).
                    COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
  Il  comune  di  MIRABELLA  IMBACCARI  (provincia  di  Catania)   ha
adottato,  il  29  marzo  1998,  la seguente deliberazione per l'anno
1998:
  (Omissis).
fissare  per  l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
di fissare le detrazioni per la casa di abitazione principale  in  L.
200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MOGLIA
  Il  comune di MOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato le seguenti
deliberazioni per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota  I.C.I.  da  applicare  nel
comune di Moglia nelle seguenti misure:
  1. aliquota al 5,5 per mille da applicarsi per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta' indivisa, aventi residenza anagrafica nel comune;
  2. aliquota al 5,5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili;
  3. aliquota al 5,5 per mille per i terreni agricoli;
  4. aliquota al 5,5 per mille per le aree fabbricabili, intese  come
aree  utilizzabili  a  scopo  edificatorio  in  base  agli  strumenti
urbanistici generali o attuativi;
  5. aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati.
  (Omissis).
1. di confermare, per  l'anno  1998,  in  L.  200.000  la  detrazione
dell'imposta   comunale  sugli  immobili,  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle  unita'
immobiliari   appartenenti   a   cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,  con
l'osservanza di tutte le condizioni generali previste dall'art. 8 del
decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, integrato dall'art. 15
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e  modificato  dalla  legge  n.
662/1996, art. 3, comma 55;
2.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituto di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MOGORELLA
  Il  comune  di  MOGORELLA  (provincia  di  Oristano) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
l'aliquota dell'I.C.I. viene determinata nella misura del 4 per mille
per tutti gli immobli assoggettabili all'imposta.
  (Omissis).
                      COMUNE DI MOJO ALCANTARA
  Il comune di MOJO ALCANTARA (provincia di Messina) ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di  confermare  l'imposta  comunale  I.C.I. per l'anno 1998 nella
misura del 6 per mille;
2. di confermare la detrazione unica in L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MOMPANTERO
  Il comune di MOMPANTERO (provincia di Torino) ha  adottato,  il  26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  fissare,  per l'anno 1998, nella misura indifferenziata del 6 per
mille  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobli (I.C.I.), istituita con decreto legisaltivo 30 dicembre 1992,
n.  504, e successive modifiche ed integrazioni;
di  fissare  in  L.  200.000  la  detrazione  dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo,  ai  sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, come  modificato  dall'art.  3,  comma  55,
della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                 COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
  Il  comune  di  MONASTEROLO  DI  SAVIGLIANO (provincia di Cuneo) ha
adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione  per  l'anno
1998:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1998 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel  comune  di  Monasterolo  di
Savigliano  nella misura del 5 per mille da applicare in misura unica
a tutte le basi imponibili;
2. di  riconoscere  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituto di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
3.  di applicare ad esclusione di quanto sopra specificato al punto 2
del dispositivo  soltanto  le  riduzioni  obbligatorie  previste  per
legge.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONCENISIO
  Il  comune  di  MONCENISIO  (provincia di Torino) ha adottato, il 2
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille confermando in L. 200.000
la   detrazione   per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo  d'imposta,   confermando   quanto
deliberato  dalla  giunta  comunale,  con  provvedimento n. 8 dell'11
febbraio 1998, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONCESTINO
  Il comune di MONCESTINO (provincia di Alessandria) ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1998 nelle seguenti misure:
  aliquota unica 5 per mille;
  detrazione abitazione principale: L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONCHIERO
  Il comune di MONCHIERO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare  per  l'anno  1998  nella  misura  del  4,5  per  mille
l'imposta  comunale  immobiliare e nella misura minima prevista dalla
legge la detrazione per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONGARDINO
  Il comune di MONGARDINO (provincia di Asti) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella
misura unica del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MONSANO
  Il comune di MONSANO (provincia  di  Ancona)  ha  adottato,  il  27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di  confermare  e stabilire per l'anno 1998, le seguenti aliquote
I.C.I.:
  5,8 per mille per gli immobili posseduti  a  titolo  di  abitazione
principale;
  6 per mille per il resto degli immobili;
2.  di  dare  atto  che  la detrazione per l'abitazione principale e'
fissata  in  L.  200.000  come  previsto  dall'art.  8  del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come modificato dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTAGANO
  Il comune di MONTAGANO (provincia di  Campobasso)  ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1998,  nella  misura  del  5  per  mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  istituita
ai  sensi  dell'art.  1  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e di aumentare al 7 per mille l'aliquota dell'I.C.I. - 1998, per
gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale  ad  uso
abitativo.
  (Omissis).
                    COMUNE DI MONTALBANO ELICONA
  Il comune di MONTALBANO ELICONA (provincia di Messina) ha adottato,
il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di approvare, come di fatto approva, la proposta di deliberazione
preparata dal sindaco avente per  oggetto:  "Imposta  comunale  sugli
immobili  -  Approvazione aliquota e detrazione per l'anno 1998", che
unitamente ai pareri resi ai sensi di legge, si allega alla  presente
per farne parte integrante e sostanziale;
2.  di  dare atto che con delibera di G.M. n. 292 del 28 ottobre 1997
e' stata confermata, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella  misura
del 6 per mille;
3.  di  stabilire  in  L.  300.000  la  detrazione annua dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per  le  abitazioni  principali  site  sul
territorio comunale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MONTALDO MONDOVI'
  Il comune di MONTALDO MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato, il
27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  riconfermare, senza diversificazione alcuna, nella misura del 5,5
per mille, gia' determinata per l'anno 1997, l'aliquota  I.C.I.    da
applicare  per  l'anno  1998  nel  territorio  del comune di Montaldo
Mondovi';
di stabilire, sempre pere il 1998 e nel rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio, in L. 500.000 l'importo da detrarre dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MONTALDO TORINESE
  Il comune di MONTALDO TORINESE (provincia di Torino)  ha  adottato,
il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  riconferma  dell'aliquota  I.C.I.  per  l'anno 1998, nella stessa
misura in vigore nell'anno 1997;
di  fissare  l'aliquota  I.C.I., per tutti gli immobili, nella misura
del 5 per mille;
la detrazione per la prima abitazione, viene  fissata  nell'ammontare
di  L.  200.000,  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                      COMUNE DI MONTALTO LIGURE
  Il comune di MONTALTO LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
confermare e approvare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura
del  5,5  per  mille  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;
fissare l'aliquota per gli altri immobili al 7 per mille;
precisare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,  fino  alla
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione,  mentre  se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
rilevare  che  ai  sensi  dell'art.  3,  commi 48 e 51 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali ur-
bane del 5% nonche' i  redditi  dominicali  del  25%  ai  fini  della
determinazione del valore imponibile (I.C.I.).
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTANARO
  Il  comune  di  MONTANARO  (provincia  di Torino) ha adottato, il 3
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota  ordinaria  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella misura del 6,5 per mille e
l'aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura  del  5,9
per mille;
2.   di   stabilire   pertanto  che,  per  l'anno  1998  le  aliquote
dell'imposta comunale immobili da applicare nel comune  di  Montanaro
sono le seguenti:
  abitazione principale, 5,9 per mille;
  altri fabbricati, 6,5 per mille;
  aree fabbricabili, 6,5 per mille;
  terreni agricoli, 6,5 per mille;
3. di approvare quanto segue:
  a) aumento della detrazione per l'abitazione principale, per l'anno
1998   in   relazione  alle  richieste  documentate  con  particolari
situazioni di carattere sociale, da L. 200.000 a L. 250.000;
  b)  individuare,  quali   soggetti   beneficiari   della   maggiore
detrazione d'imposta, quei contribuenti che si trovano nelle seguenti
condizioni:
   soggetti  con reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a L.
25.000.000,  operando,  in  caso  di  nuclei  familiari,   per   ogni
componente oltre il primo, una maggiorazione di L. 2.000.000;
  c)  stabilire  inoltre  che  per  reddito complessivo si intende la
somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque
conseguiti nel corso del 1997;
  d) fissare la seguente procedura:
Il Richiedente dovra' presentare:
     apposita domanda, redatta esclusivamente (a pena di nullita')
              su modulo da ritirarsi presso il comune;
    dichiarazione sostituitva dell'atto di notorita' concernente la
condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo
                             familiare;
  e) l'esamina e l'emissione di apposito  avviso  di  accoglimento  o
diniego  dell'istanza  sono  demandate  alla  giunta  comunale  o  al
funzionario responsabile da essa individuato.
  (Omissis).
                      COMUNE DI MONTANO ANTILIA
  Il comune di MONTANO ANTILIA (provincia di Salerno) ha adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di riconfermare, come riconferma, l'aliquota unica per l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, nella
misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTASOLA
  Il comune di MONTASOLA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno  1998  nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli
immobili; per la determinazione della base imponibile si tiene  conto
di  quanto  stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni,  compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare,  lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima verifica;
per la determinazione dell'imposta  dovuta  per  le  predette  unita'
immobiliari, e' inoltre stabilito che:
l'importo  di  L.  200.000  di  cui sopra sia elevato a L. 220.000, e
comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.
  (Omissis).
di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art.  9
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per  l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi   elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo; la  cancellazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1j  gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
  Il  comune di MONTE ARGENTARIO (provincia di Grosseto) ha adottato,
il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1998 nelle misure  seguenti,  le  aliquote
dell'imposta   comunale   sugli   immobili   istituita   con  decreto
legislativo n. 504/1992:
  nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria;
  nella misura del 4  per  mille  in  favore  delle  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  residenti  nel  comune,  per  la  sola  unita'  adibita  ad
abitazione principale;
di  mantenere  in  L.  200.000 la detrazione per la prima casa di cui
all'art.  8  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504
riformulato  dall'art.  3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e dall'art.  58 comma 3 del decreto legislativo  n.  446  del  15
dicembre 1997.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
  Il  comune  di  MONTEBELLO JONICO (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato, il 13 marzo 1998,  la  seguente  deliberazione  per  l'anno
1998:
  (Omissis).
di  stabilire  che  l'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) sara'
applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5
per mille, gia' in vigore per l'anno 1997.
  (Omissis).
                   COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO
  Il comune  di  MONTEBELLO  SUL  SANGRO  (provincia  di  Chieti)  ha
adottato,  il  27  ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno
1998:
  (Omissis).
1. riconfermare per  l'anno  1998  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;
2.  non  optare  per la riduzione d'imposta del 50% per le abitazioni
principali, a motivo del fatto che  i  fabbricati  di  questo  comune
hanno gia' una rendita catastale bassa;
3.  stabilire  la  detrazione  d'imposta per le abitazioni principali
nella misura minima di L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTECAROTTO
  Il comune di MONTECAROTTO (provincia  di  Ancona)  ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1998, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura che segue:
  aliquota ordinaria del 6 per mille;
  aliquota del 7 per mille sull'abitazione  utilizzata  come  seconda
casa  od  inutilizzata  (1),  non locata (2) e non ceduta in comodato
gratuito a soggetti  ivi  residenti  (3).  Non  rientrano  in  quella
tipologia le loro pertinenze.
N O T E
(1)  Cioe'  anche  quando    non risultino attive le utenze per luce,
acqua  e gas.
(2) (3) Debbono risultare da atti in regola con  le  disposizioni  di
legge vigenti.
  (Omissis).
                  COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO
  Il  comune  di  MONTE  CASTELLO  DI VIBIO (provincia di Perugia) ha
adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1998, le  aliquote  dell'Imposta  comunale
sugli  immobili  di  cui  al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e successive modifiche nelle seguenti misure;
  5 per mille l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
  6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti
in aggiunta all'abitazione principale.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTE CAVALLO
  Il comune di MONTE CAVALLO (provincia di Macerata) ha adottato,  il
24 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
confermare, per l'anno 1998:
  l'aliquota  unica  I.C.I.  del  6 per mille per l'intero territorio
comunale come gia' stabilito, per l'anno 1997 con atto  di  consiglio
comunale n. 2 del 22 febbraio 1997.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTECOSARO
  Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 24
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1998  l'aliquota  I.C.I.  di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive  modificazioni  ed
integrazioni nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTEFALCO
  Il  comune  di MONTEFALCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 15
aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di approvare e sottoporre a successive determinazioni  del  consiglio
comunale,  per l'anno 1998, per l'imposta comunale sugli immobili, le
seguenti aliquote:
  aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille;
  una aliquota ridotta pari al 5 per mille in  favore  delle  persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta' indivisa, residenti nel comune, per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale
quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  od  altro  diritto  reale,  ed  i suoi familiari, dimorano
abitualmente;
  detrazione  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale  L.  210.000,  intendendosi  per  tale  quella  in  cui il
contribuente che la possiede a titolo  di  proprieta',  usufrutto  od
altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTEFREDANE
  Il  comune  di MONTEFREDANE (provincia di Avellino) ha adottato, il
26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille con la sola detrazione
per  l'abitazione  principale  nella  misura di L. 200.000 cosi' come
prevista per legge.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTEGIOCO
  Il comune di MONTEGIOCO (provincia di Alessandria) ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1998 nelle seguenti misure: 5,5 per mille aliquota generale;
  (Omissis).
3.  di  dare  atto  che la detrazione relativa all'unita' immobiliare
adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto  legislativo
n. 504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTELAPIANO
  Il  comune  di MONTELAPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 4
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare  per  l'anno  1998,  nella  misura  del  5  per  mille,
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONTELLA
  Il  comune  di  MONTELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di fissare, per  l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli   immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille;
2. di mantenere, altresi', ferma la  detrazione  per  la  prima  casa
nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
  Il  comune  di  MONTELUPO  FIORENTINO  (provincia  di  Firenze)  ha
adottato, il 25 febbraio 1998 ed il 2 marzo 1998, rispettivamente, le
seguenti deliberazioni per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'applicazoine
dell'imposta comunale sugli immobili:
  a) 6 per mille per tutte le tipologie di immobili o terreni;
  b) 7 per mille per gli alloggi  non  locati  o  comunque  tenuti  a
disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona;
2.  di  dare  atto  che  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000  rapportate
al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;
  (Omissis).
1. di approvare la relazione predisposta dall'ufficio tributi in data
26  febbraio  1998,  allegata  al  presente  atto  a  formarne  parte
integrante e sostanziale, modificando da  L.  350.000  a  L.  380.000
l'importo   della  detrazione  per  i  soli  immobili  ad  abitazione
principale indicata nella medesima;
2. di aumentare a L. 380.000 la  detrazione  di  imposta  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione principale
per le famiglie che ne facciano richiesta e che  nell'anno  1997  non
abbiano  superato,  in  relazione  alla  composizione  della famiglia
anagrafica il seguente reddito lordo:
  famiglia anagrafica composta da una persona L. 13.200.000;
  famiglia anagrafica composta da due persone L. 23.100.000;
  famiglia anagrafica composta da tre persone L. 33.000.000;
  famiglia anagrafica composta da quattro persone L. 36.300.000;
a partire da L. 36.300.000 il reddito annuo lordo viene aumentato  di
L.  3.300.000  all'anno  per ogni componente in piu' risultante dallo
stato di famiglia;
3. per usufruire  della  maggiore  detrazione  ICI,  il  proprietario
dell'immobile  adibito  ad  abitazione  principale,  deve  presentare
domanda in duplice copia in carta semplice  al  sindaco  allegando  i
seguenti documenti:
  a)  denuncia  dei  redditi  dei  componenti la famiglia anagrafica:
mod. 101, mod. 201, mod. 740,  mod.  730,  per  i  redditi  percepiti
nell'anno 1997;
  b)  dichiarazione di non possedere altri fabbricati, oltre a quello
dove si risiede, nel territorio dello Stato;
le domande devono essere  presentate  all'ufficio  tributi  entro  la
scadenza  della  prima rata, 15 giugno 1998, e entro la seconda rata,
30 novembre 1998.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTELUPONE
  Il comune di MONTELUPONE (provincia di Macerata) ha adottato, il 13
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
2.  di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare sul
valore degli immobili ubicati nel territorio comunale ai sensi  delle
vigenti  disposizioni  di  legge, nella misura del 5 per mille, senza
prevedere   alcuna   differenziazione   oggettiva   ne'    soggettiva
dell'imposta;
3.  di  dare  atto che con il presente provvedimento viene confermata
l'aliquota I.C.I. determinata per l'anno 1997.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTEMARCIANO
  Il comune di MONTEMARCIANO (provincia di Ancona) ha adottato, il  3
febbraio,  il  27  febbraio  1998  ed  il  9  marzo 1998, le seguenti
deliberazioni per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire per  l'anno  1998  (omissis)  l'aliquota  per  l'imposta
comunale   immobili   (I.C.I.)   nella  misura  del  5,5  per  mille,
relativamente alla abitazione principale e agli  alloggi  locati  con
contratto  registrato  a favore di soggetti che ivi abbiano stabilito
la loro residenza anagrafica;
di stabilire, per l'anno 1998 (omissis) nella misura del 7 per  mille
l'aliquota  ai  fini  dell'imposta  comunale  immobili  (I.C.I.), con
riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti
in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;
di  stabilire,  per  l'anno  1998,  nella  misura  del  2  per  mille
l'aliquota  I.C.I. da applicarsi a favore di proprietari che eseguano
interventi volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nei centri  storici,
ovvero  volti  alla  realizzazione  di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
  (Omissis).
di determinare  per  l'anno  1998  nella  misura  di  L.  230.000  la
detrazione  per l'abitazione principale ai fini dell'imposta comunale
immobili (I.C.I.); tale detrazione e' elevata a L. 300.000 per nuclei
familiari composti da una o piu' persone che,  nel  corso  del  1998,
abbiano un'eta' pari o superiore a sessantacinque anni per gli uomini
e  pari o superiore a sessanta anni per le donne, la detrazione di L.
300.000 e' estesa, senza vincolo di eta', anche a favore  dei  nuclei
familiari  che hanno al loro interno uno o piu' soggetti portatori di
handicaps.
                        COMUNE DI MONTEMILONE
  Il comune di MONTEMILONE (provincia  di  Potenza)  ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  I.C.I.  nella  misura del 7 per mille per
l'anno 1998, con le detrazioni o riduzioni d'imposta come per legge.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTEPRANDONE
  Il  comune  di  MONTEPRANDONE  (provincia  di  Ascoli  Piceno)   ha
adottato,  il  30  dicembre  1997  ed  il 30 aprile 1998, le seguenti
deliberazioni per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno  1998,  nella  misura  del  5,5  per  mille  da applicare agli
immobili destinati ad abitazione principale, e nella misura del 6 per
mille per tutti gli altri immobili, per le aree edificabili e  per  i
terreni agricoli.
  (Omissis).
per  quanto  attiene  la  misura  dell'ulteriore detrazione d'imposta
I.C.I. naturalmente, sempre, da aggiungersi  alla  detrazione  di  L.
200.000 prevista per l'abitazione principale, per le categorie di cui
(omissis):
  1.  i  titolari  di  pensioni o assegni minimi che, alla data del 1
gennaio, abbiano compiuto il 65 anno di eta' e siano in possesso  del
solo appartamento condotto direttamente e comprensivo di posto auto o
box,  cantina,  area  pertinenziale:  ulteriore  detrazione  pari  L.
150.000;
  2.  i  soggetti  passivi  il  cui  nucleo   familiare,   convivente
nell'abitazione   oggetto   della   detrazione,  comprenda  eventuali
disabili con  invalidita'  non  inferiore  al  75%  risultante  dalle
competneti  strutture  pubbliche:    ulteriore  detrazione  pari a L.
150.000;
  3. i disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF,
 di tutti i componenti il nucleo familiare,  sino  a  L.  21.000.000,
oltre  L.  1.600.000  per ogni persona a carico: ulteriore detrazione
pari a L. 150.000;
  4. i lavoratori posti in cassa integrazione in lista  di  mobilita'
con  reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti
il nucleo familiare, sino a L. 21.000.000,  oltre  L.  1.600.000  per
ogni persona a carico: ulteriore detrazione pari a L. 150.000;
  5. i soggetti con nucleo familiare di almeno tre componenti, il cui
reddito   complessivo   non   superi   l'importo  complessivo  di  L.
15.000.000:  ulteriore detrazione pari a L. 100.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
  Il comune di MONTERONI DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare, come conferma, l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili  per  l'anno  1998,  nella misura del 5 per mille cosi' come
stabilito per l'anno  1997  con  la  richiamata  deliberazione  della
giunta comunale n. 963 del 28 ottobre 1996.
  (Omissis).
                  COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
  Il  comune  di  MONTEROTONDO  MARITTIMO  (provincia di Grosseto) ha
adottato, il 16 febbraio 1998  ed  il  30  marzo  1998,  le  seguenti
deliberazioni per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare,  ai  fini  I.C.I.  per  l'anno  1998,  l'aliquota  da
applicare per unita' immobiliare adibita a prima abitazione e  quelle
appartenenti  alle  categorie  catastali  C/1,  C/3,  C/4 e C/5 nella
misura del 5,2 per mille;
di determinare,  ai  fini  I.C.I.  per  l'anno  1998,  l'aliquota  da
applicare per le unita' immobiliari appartenenti a tutte le rimanenti
categorie  catastali  esistenti nel comune di Monterotondo Marittimo,
nella misura del 7 per mille.
  (Omissis).
dato atto che la  detrazione  prevista  per  l'abitazione  principale
spetta nella misura di L. 200.000 prevista dalla legge (aumentata per
legge nel 1996 da L. 180.000 a L. 200.000);
visto  l'art.  8  del  decreto  legislativo  n. 504/1992 e successive
modificazioni come sostituito e integrato dall'art. 3 comma 55  della
legge n. 662/1996;
visto  la  delibera  del consiglio comunale n. 2 del 26 febbraio 1997
con la quale si determinano le detrazioni per  I.C.I.  per  fasce  di
reddito nel modo sotto riportato;
sono  altresi'  stabilite  fasce  di maggior detrazione se si hanno i
requisiti come appresso specificati;  il  nucleo  familiare  possiede
oltre  l'abitazione solo immobili appartenenti alla categoria C/2 e/o
C/6 per un massimo di una per  categoria:  e  cio'  in  presenza  dei
seguenti redditi:
  a) fino a L. 15.000.000 detrazione di L. 500.000;
  b) fino a L. 17.000.000 detrazione di L. 400.000;
  c) finno a L. 19.000.000 detrazione di L. 300.000;
i suddetti redditi sono aumentati di L. 1.000.000 per ogni componente
il nucleo familiare (oltre il primo) e di L. 2.000.000 in presenza di
portatori di handicap. Per aver diritto a tale detrazione maggiorata,
occorre  presentare domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di
notorieta' in carta libera, da farsi presso l'ufficio tributi.  Vista
la legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.
  (Omissis).
                COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
  Il comune di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (provincia di Frosinone) ha
adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione  per  l'anno
1998:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'esercizio  1998 in riferimento a quanto esposto
nella  premessa,  che  qui  si  intende  come  trascritto  l'aliquota
dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per
mille per le abitazioni principali  e  6  per  mille  per  gli  altri
fabbricati,  da  applicare  sulla  base  disponibile  degli  immobili
soggetti  all'imposta  le  cui  superfici  insistono  interamente   o
prevalentemente sul territorio comunale.
  (Omissis).
                COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA
  Il  comune  di MONTE SANTA MARIA TIBERINA (provincia di Perugia) ha
adottato, il 10 marzo 1998,  la  seguente  deliberazione  per  l'anno
1998:
  (Omissis).
di  riconfermare, (omissis), nel territorio comunale, per l'anno 1998
le seguenti aliquote a titolo di  imposta  comunale  sugli  immobili,
approvate per l'anno 1998 con l'atto di giunta comunale n. 77 dell'11
aprile 1997 e cioe':
  6  per  mille  per  gli  immobili  dei  proprietari  residenti  nel
territorio comunale;
  6,5 per mille per gli immobili dei proprietari  non  residenti  nel
territorio comunale;
  detrazione   per   l'unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione
principale, L. 200.000 rapportate al  periodo  dell'anno  durante  il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTEU DA PO
  Il  comune  di MONTEU DA PO (provincia di Torino) ha adottato, l'11
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di mantenere inalterate le aliquote previste per  l'anno  1997,  e
cioe'  per  la  prima  casa  nella  misura  del 4,5 per mille e per i
terreni e gli altri immobili  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione
principale del 5,5 per mille;
2.  di  stabilire  le quote di detrazione per i fabbricati adibiti ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTEZEMOLO
  Il comune di MONTEZEMOLO (provincia di Cuneo) ha  adottato,  il  28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare,  anche  per  l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota
I.C.I. nella misura del 7  per  mille  come  previsto  per  gli  anni
precedenti.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MORARO
  Il  comune di MORARO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'anno  1998,  nella  misura  unica  del  4,8 per mille per tutti gli
immobili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MORBEGNO
  Il comune di MORBEGNO (provincia di Sondrio)  ha  adottato,  il  27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per  l'anno  1998  le  seguenti  aliquote  ai fini
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
  nella misura del 5 per mille da valere per  le  unita'  immobiliari
adibite a residenza principale;
  nella  misura  del 6 per mille da valere per gli altri fabbricati e
le aree edificabili;
2. di confermare in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, terzo
comma, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art.
3, cinquantacinquesimo comma, della legge n.  662/1996  afferente  la
residenza principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MORESCO
  Il  comune  di  MORESCO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare nella misura del 5,50  per  mille  l'aliquota  per  il
pagamento  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) per l'anno
1998, rimanendo invariate  le  norme  sulle  esenzioni,  riduzioni  e
detrazioni,  per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti,
fissando  in  L.  200.000  la  detrazione  unica   per   l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MORGANO
  Il comune di MORGANO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota nella misura del 5,5 per
mille per tutti gli immobili, con esclusione degli alloggi sfitti non
dichiarati  inabitabili ai sensi del comma 54 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per i quali l'aliquota e' determinata nella misura  del
7 per mille;
2.  di  confermare  l'applicazione  della  detrazione sull'abitazione
principale prevista in L. 200.000, come disposto dal  punto  2  comma
55,  art.  3  della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dando atto che
per l'anno 1999 la materia in oggetto sara' rivista  e  rideterminata
come specificato in premessa, nel rispetto del decreto legislativo n.
446/1997;
3.  di  confermare,  altresi',  la detrazione fino a L. 300.000 per i
soggetti passivi proprietari di  prima  casa  abitata  da  un  nucleo
familiare  in  possesso  complessivamente  nel  1997 di unico reddito
proveniente da lavoro dipendente, compresa la pensione ed esclusa  la
casa  di  abitazione  in quanto soggetto passivo, inferiore al minimo
vitale stabilito dall'INPS per detto esercizio  nella  misura  di  L.
8.910.200  (tutti  gli  altri  tipi  di  reddito  sono  esclusi dalla
presente agevolazione).
  (Omissis).
                          COMUNE DI MORGEX
  Il comune di  MORGEX  (provincia  di  Aosta)  ha  adottato,  il  26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di   confermare  le  aliquote  relative  all'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.)  come  stabilite  con  deliberazione  della  giunta
comunale n.  57/97 e precisamente:
  unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
  immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI MORNICO LOSANA
  Il comune di MORNICO LOSANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  applicare  per  l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili con
aliquota unica del 5,50 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MOTTALCIATA
  Il comune di MOTTALCIATA  (provincia  di  Biella)  ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di non applicare per l'anno 1998, diversificazioni ed agevolazioni
in merito all'imposta comunale sugli immobili;
2.  di  stabilire  nella  misura  unica del 5,5 per mille, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
  Il comune di MUGNANO DI NAPOLI (provincia di Napoli)  ha  adottato,
il 17 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MURAVERA
  Il  comune  di  MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27
febbraio 1998 ed il 29 aprile 1998,  le  seguenti  deliberazioni  per
l'anno 1998:
  (Omissis).
le  aliquote  I.C.I.  per l'anno 1998 sono determinate nelle seguenti
misure:
  per la prima casa 5 per mille;
  per altri fabbricati ed aree fabbricabili 6,8 per mille.
  (Omissis).
il termine "prima  casa"  utilizzato  nella  delibera  del  consiglio
comunale  n.  20 del 27 febbraio 1998, con l'aliquota del 5 per mille
e' da intendersi riferito all'abitazione principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MURLO
  Il comune di MURLO (provincia di Siena) ha adottato, il 27 febbraio
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di approvare, per l'anno 1998, l'imposta comunale  sugli  immobili
(I.C.I.),  con  le aliquote indicate in premessa e che qui di seguito
vengono riportate:
  aliquota ordinaria 6 per mille;
  aliquota abitazione principale 5,4 per mille;
  aliquota altre abitazioni 6,8 per mille;
2. di elevare ai sensi della legge n. 662/1996, art. 3, comma 55,  la
detrazione  per l'abitazione principale, per l'anno 1998 a L. 300.000
purche' i soggetti interessati abbiano i seguenti requisiti:
  proprietario  di  una  unica  unita'  immobiliare, accatastata alla
categoria A/2, A/3, A/4, con reddito familiare da  lavoro  dipendente
inferiore  a  L.  20.000.000  annui  imponibili Irpef nell'anno 1997.
Eventuali terreni adiacenti sono considerati di pertinenza.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MUROS
  Il comune di MUROS  (provincia  di  Sassari)  ha  adottato,  il  28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  stabilire  per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5
per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
  Il comune di MUZZANA DEL TURGNANO (provincia di Udine) ha adottato,
il 21 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare nella misura del 4,8 per mille l'aliquota  I.C.I.  per
l'anno 1998, e la detrazione per l'abitazione principale nella misura
di L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI NAVE SAN ROCCO
  Il  comune  di NAVE SAN ROCCO (provincia di Trento) ha adottato, il
30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI NEIVE
  Il comune di NEIVE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3  febbraio
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  adeguare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 dal 5 per mille al 5,3
per mille.
  (Omissis).
                  COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
  Il comune di NERVESA DELLA  BATTAGLIA  (provincia  di  Treviso)  ha
adottato,  il  28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno
1998:
  (Omissis).
di determinare (omissis) per  l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  unica del 5,3 per
mille;
di dare atto che la detrazione per la prima casa e' quella  stabilita
dall'art.  8  del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal
comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI NEVIANO
  Il  comune  di  NEVIANO  (provincia  di  Lecce)  ha adottato, il 27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota I.C.I., da applicarsi in questo comune nella
misura del 5 per mille del valore degli immobili,  anche  per  l'anno
1998.
  (Omissis).
                         COMUNE DI NEVIGLIE
  Il  comune  di  NEVIGLIE  (provincia  di  Cuneo) ha adottato, il 26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella  misura  del  5
per mille (unica).
  (Omissis).
                       COMUNE DI NIELLA BELBO
  Il  comune  di  NIELLA  BELBO  (provincia  di Cuneo) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1998, per tutti  gli  immobili  soggetti
alla   disciplina   dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)
l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 5 per mille;
2. di non avvalersi della facolta' prevista  dall'art.  8,  comma  3,
concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione
dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione
fissa  da  L.  200.000  a  L.  500.000 o di applicare le agevolazioni
previste dal terzo comma dell'art.  58  del  decreto  legislativo  n.
446/1997.
  (Omissis).
                           COMUNE DI NOALE
  Il  comune  di NOALE (provincia di Venezia) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di dare atto che le aliquote e tariffe per il 1998 dei tributi locati
sono cosi' stabilite:
  I.C.I. (imposta comunale immobili) aliquota unica del 5,5 per mille
con detrazione prima casa L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI NOCCIANO
  Il comune di NOCCIANO (provincia di  Pescara)  ha  adottato,  il  4
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di adeguare l'aliquota I.C.I. al 5 per mille a decorrenza dal 1998.
  (Omissis).
                     COMUNE DI NOCERA INFERIORE
  Il  comune  di NOCERA INFERIORE (provincia di Salerno) ha adottato,
il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
le tariffe, aliquote e canoni attualmente in vigore sono:
  I.C.I.: aliquota del 5,5 per mille con detrazione per  l'abitazione
principale  di L. 240.000 approvata con delibera di G.M. n. 96 del 22
febbraio 1997.
  (Omissis).
                         COMUNE DI NOCIGLIA
  Il comune di NOCIGLIA (provincia di Lecce)  ha  adottato,  2  marzo
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
confermare  come  di  fatto  conferma  per  l'anno 1998 l'aliquota in
misura unica del 5 per mille da applicare come imposta comunale sugli
immobili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI NONANTOLA
  Il comune di NONANTOLA (provincia di Modena)  ha  adottato,  il  12
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare,  per l'anno 1998, le aliquote I.C.I. e le detrazioni
da applicare agli immobili siti  nel  comune  di  Nonantola  come  da
allegato  "A"  che  forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.
  (Omissis).
Allegato "A" alla delibera del C.C. n. 2 del 12 febbraio 1998
Aliquote I.C.I. per l'anno 1998
=====================================================================
                 Specifica degli immobili               Aliquota
_____________________________________________________________________
Aliquota ordinaria da applicare al valore
  degli immobili                                       6,8 per mille
_____________________________________________________________________
Fanno eccezione le seguenti fattispecie:
=====================================================================
                 Specifica degli immobili                 Aliquota
_____________________________________________________________________
Unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione   5,4 per mille
  principale dei soggetti residenti. Sono esclusi
  dall'applicazione dell'aliquota ridotta le unita'
  immobiliari iscritte in catasto separatamente
  dall'abitazione e classificate in categorie diverse
  dal gruppo "A"
_____________________________________________________________________
Unita' immobiliari iscritte in catasto separatamente    6,5 per mille
  dall'abitazione principale e che costituiscono
  pertinenza dell'abitazione stessa classificate in
  categoria C/6
_____________________________________________________________________
Proprietari che eseguono interventi volti al recupero   4   per mille
  di immobili di interesse artistico o architettonico
  localizzati nel centro storico
_____________________________________________________________________
Alloggi non locati (si considerano alloggi non locati   7   per mille
  le abitazioni vuote e di fatto non utilizzate)
Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7
  per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati
  inagibili o inabitabili e gli alloggi in fase di
  manutenzione ordinaria o straordinaria per un periodo
  massimo di 6 mesi. Per tali fattispecie si applica
  l'aliquota ordinaria del 6,8 per mille
_____________________________________________________________________
  Si  considerano  direttamente  adibite  ad abitazione principale le
unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata e non utilizzata (art. 3, comma  56,
legge n. 662/1996).
  Si   determina  la  detrazione  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  in
L.  200.000.    Tale  detrazione  va  rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione, secondo  le  modalita'
indicate  nell'art.  8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.
Per abitazione principale  deve  intendersi  quella  nella  quale  il
proprietario,  l'usufruttario,  o il titolare di altro diritto reale,
dimora abitualmente.
  Si conviene di applicare la detrazione di  L.  200.000  anche  alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione  principale  dei  soggetti
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi case popolari, in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992.
  Si  ritiene  opportuno  concedere  il  beneficio  di  una ulteriore
detrazione di L. 150.000, per un totale di L 350.000.  I  destinatari
dell'aumento   della  detrazione  per  abitazione  principale  di  L.
150.000, i quali siano in possesso dei solo appartamento  occupato  e
relativo  garage,  saranno  i  proprietari o i titolari di diritto di
usufrutto, uso o abitazione,  che  siano  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
   a) pensionati o portatori di handicap, titolari di un solo reddito
e  che  vivano  soli,  che  abbiano  un  reddito  non  superiore a L.
13.500.000 annui  lordi  riferito  all'anno  1997,  e  che  siano  in
condizione non
 lavorativa;
   b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita'
con  reddito  annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti
del nucleo familiare, fino a L. 21.500.000 piu' L. 1.600.000 per ogni
persona a carico;
   c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai  fini  IRPEF,  di
tutti  i  componenti  del  nucleo familiare fino a L. 21.500.000 piu'
lire 1.600.000 per ogni persona a carico;
   d)  famiglie  numerose  in  possesso  del  solo   appartamento   o
abitazione  equivalente  abitato,  quale unica proprieta' immobiliare
del contribuente al 1j  gennaio 1998:
    nucleo  familiare  composto da 5 o piu' componenti al 1j  gennaio
1998;
    reddito familiare riferito all'anno 1997  non  superiore  a  lire
67.500.000  lordi  annui  nel caso di 5 componenti; a tale reddito si
aggiungono L. 13.500.000 lordi annui per ogni componente superiore al
quinto;
   e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a  norma  dei
vigenti  regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto
nei punti precedenti.
  Nel caso delle lettere b), c),  d),  l'applicazione  del  beneficio
della   ulteriore  detrazione  di  L.  150.000  e'  subordinato  alla
condizione  che  gli  altri  componenti  del  nucleo  familiare   non
possiedano alcuna proprieta' immobiliare.
  La   presentazione   presso   il   comune   delle  domande  per  il
riconoscimento  del  diritto  della  detrazione  fino  a  L.  350.000
consiste  in  una autocertificazione di possesso di tutti i requisiti
che dovra' essere accompagnata dalla adeguata documentazione.
  Il reddito da considerare e' il reddito imponibile ai fini IRPEF;
  Si determinano di  seguito  le  modalita'  di  presentazione  della
richiesta di detrazioni:
   1.    il    contribuente   deve   presentare   una   richiesta   -
autocertificazione - nella quale deve dichiarare  il  nome,  cognome,
indirizzo,  data  e  luogo di nascita, codice fiscale, e di essere in
possesso di tutti i  requisiti richiesti per  il  riconoscimento  del
diritto alla detrazione fino a L. 350.000;
   2.  la  richiesta - autocertificazione - deve essere inviata entro
il 30 giugno 1998 all'ufficio tributi del  comune  di  Nonantola  con
consegna   diretta   al  protocollo  comunale  o  con  invio  tramite
raccomandata a.r.;  in caso di spedizione tramite posta,  fara'  fede
il timbro postale di  spedizione.
  I  contribuenti  che  hanno  presentato  richiesta  entro i termini
potranno, al momento del pagamento delle  rate  I.C.I.  1998,  tenere
conto della detrazione richiesta.
  L'ufficio  si  riserva  di  richiedere  documentazione  integrativa
comprovante quanto dichiarato.
  Nel caso di dichiarazione  infedele,  si  provvedera'  al  recupero
della minore imposta versata e saranno applicate le sanzioni previste
dal decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                        COMUNE DI NORAGUGUME
  Il  comune  di  NORAGUGUME  (provincia  di  Nuoro)  ha  adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1995 (*):
  (Omissis).
di riconfermare per l'anno 1995, l'aliquota  per  l'imposta  comunale
sugli immobili al 4 per mille.
  (Omissis).
  (*) Lo stesso comune ha dato notizia che "per gli anni 1996, 1997 e
1998  non  e'  stata  adottata  alcuna  deliberazione  in merito alla
aliquota I.C.I. e che pertanto si intende  confermata  per  gli  anni
suddetti la aliquota del 4 per mille".
                          COMUNE DI NORCIA
  Il  comune di NORCIA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno 1998, senza ulteriori specificazioni di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  come
costituito  dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  n.  662/1996, le
seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.;
  a) 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel  comune,
per  la  sola  unita'  immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
  b) 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;
  (Omissis).
di dare altresi' atto che la detrazione per  l'abitazione  principale
e'  quella  stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992
(L. 200.000).
  (Omissis).
                          COMUNE DI NOSATE
  Il comune di NOSATE (provincia di Milano) ha adottato, il  2  marzo
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1998,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata  in  questo  comune  come
segue:
  6   per  mille  con  detrazione  di  L.  200.000  per  l'abitazione
principale;
  6 per mille per tutte le altre categorie.
  (Omissis).
                         COMUNE DI NOTARESCO
  Il comune di NOTARESCO (provincia di Teramo)  ha  adottato,  il  21
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di   confermare  per  l'anno  1997  le  aliquote  per  l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita  con  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle misure seguenti:
  nella misura del 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi.
  (Omissis).
                         COMUNE DI NOVALEDO
  Il  comune  di  NOVALEDO  (provincia  di Trento) ha adottato, il 27
gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata nel comune di Novaledo
nella misura unica del  4,5  per  mille,  senza  variazioni  rispetto
all'aliquota vigente.
  (Omissis).
                         COMUNE DI NOVA SIRI
  Il  comune  di  NOVA  SIRI  (provincia  di  Matera)  ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nel 6  per
mille;
2.  di  confermare,  per  l'anno  1998,  in L. 200.000, la detrazione
dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI NOVENTA di PIAVE
  Il  comune  di NOVENTA DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato,
il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di confermare,  per  l'anno  1998,  l'aliquota  I.C.I.  che  sara'
applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;
2.  di  applicare  una nuova aliquota, corrispondente al 7 per mille,
agli immobili sfitti, al fine di incentivare l'effettivo utilizzo dei
locali  sia  adibiti  ad  abitazione,  che  destinati  ad   attivita'
produttive;
3.  di confermare l'adeguamento del 5% sugli estimi catastali urbani,
del 25%  sul  reddito  dominicale  e  la  detrazione  per  abitazione
principale pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI NUORO
  Il  comune  di  NUORO  ha  adottato,  il  5 marzo 1998, la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. per  l'anno  1998  le  aliquote  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale sugli immobili sono cosi' stabilite:
  aliquota ordinaria: 5 per mille;
  aliquota abitazione principale: 4 per mille;
  aliquota altri fabbricati: 6 per mille;
  aliquota  immobili  di  cui  all'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre
1997, n. 449: 3 per mille;
  aliquota aree fabbricabili: 6 per mille;
2. sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale  le
unita' immobiliari di anziani o disabili di cui all'art. 3, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3.  l'aliquota prevista per l'abitazione principale oltre ai soggetti
indicati  nell'art.  4,  comma  1,  del  decreto-legge  n.   437/1996
convertito  nella  legge  24  ottobre  1996,  n.  556  viene altresi'
applicata  per  le   unita'   immobiliari   previste   nello   stesso
provvedimento  locate  con contratto registrato ad un soggetto che le
utilizzi come abitazione principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI NURRI
  Il comune di   NURRI  (provincia  di  Nuoro)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 1998, nella misura del 4,5  per  mille  per  tutte  le  unita'
immobiliari.
  (Omissis).
                          COMUNE DI OGGIONO
  Il  comune  di  OGGIONO  (provincia  di  Lecco)  ha adottato, il 28
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
Ritenuto opportuno e necessario per l'anno 1998:
  a) confermare  al  4,6  per  mille  l'aliquota  dell'imposta  sugli
immobili  (I.C.I.)  per l'abitazione principale, con detrazione di L.
240.000;
  b)  fissare  al  2  per  mille  l'aliquota  agevolata  a  favore di
proprietari che eseguono  interventi  volti  al  recupero  di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati al
recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   o   architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo  dei
sottotetti, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5,
legge 27 dicembre 1997, n.  449;
  c)  fissare  al  6,5  per  mille l'aliquota da applicarsi ex art. 6
decreto legislativo n. 504/1992 come modificato  dall'art.  3,  comma
53, legge n. 662/1996, alle unita' abitative non occupate, siano esse
di  nuova  realizzazione o provenienti da ristrutturazione a far data
dalla scadenza dell'anno dalla fine lavori;
  d) confermare al 5,5 per mille l'aliquota per gli altri immobili;
  (Omissis).
DELIBERA
di  determinare  (omissis)  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  nella  misura  del 2 per mille per interventi di
recupero; del 4,6 per mille per l'abitazione principale, del 5,5  per
mille  per  gli altri immobili; di stabilire detrazione di L. 240.000
per l'abitazione principale; di stabilire aliquota del 6,5 per  mille
per  le  unita'  abitative  non  occupate,  per i motivi suesposti in
narrativa.
  (Omissis).
                   COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
  Il comune  di  OLEVANO  SUL  TUSCIANO  (provincia  di  Salerno)  ha
adottato, il 27 marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili e' applicata con le
aliquote di seguito riportate:
  1) aliquota ordinaria: 5 per mille;
  2) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principale
da  persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune: 5 per mille;
  3)  unita'  immobiliari  locate  con  contratto  registrato  ad  un
soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
  4) immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;
  5) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 5 per mille;
  6) alloggi non locati: 5 per mille;
  7) immobili appartenenti ad enti senza fine di lucro: 5 per mille;
  8) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prrevalente dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili in base ad  apposita  istanza
presentata dagli interessati: 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI OLGINATE
  Il  comune  di  OLGINATE  (provincia  di  Lecco) ha adottato, il 27
febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di  stabilire,  in  forza  dell'art.  18,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n.  504/1992  l'aliquota del 5,1 per mille dell'I.C.I. a
partire dal 1 gennaio 1998;
2.  di  confermare  per il 1998 le aliquote diversificate dell'I.C.I.
previste al punto due del dispositivo della deliberazione C.C.N 10/97
e la considerazione di cui al punto 3 dello stesso dispositivo;
3. di approvare gli uniti criteri per beneficiare della detrazione di
L. 500.000 prevista per l'abitazione principale  dell'art.  3,  comma
55, della legge n. 662/1996;
  (Omissis).
i  proprietari soggetti all'l.C.l. per applicare la citata detrazione
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  il reddito complessivo 1997 del nucleo familiare  non  deve  essere
superiore a L. 23.000.000. aumentabile di:
   L.   2.000.000   se   il   capofamiglia  nell'anno  1997  non  era
autosufficiente;
   L. 2.000.000 per ogni famigliare a carico nell'intero anno 1997;
   L. 2.000.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente;
nella determinazione del reddito complessivo, da cui sono esclusi  le
rendite, pensioni ed altri emolumenti che per legge non costituiscono
reddito,   non  si  tiene  conto  della  rendita  catastale  riferita
all'abitazione principale compresi accessori e pertinenze;
l'unita' immobiliare abitata e sue  pertinenze  deve  essere  l'unica
abitazione posseduta dal nucleo familiare. Sono escluse dal benificio
le  abitazioni  con  rendita  catastale  rivalutata  superiore  a  L.
1.500.000 e quelle di cui alle categorie A1, A7, A8, A9;
i soggetti interessati per  avere  diritto  all'agevolazione,  devono
presentare   richiesta  agli  uffici  comunali  che  dispongono  gia'
apposita modulistica;
la richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno 1998;
i contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra, gia'  in  sede
di  determinazione  dell'importo  l.C.  l potranno tenere conto della
maggiore detrazione;
l'amministrazione potra' chiedere ogni documento  comprovante  quanto
dichiarato dal contribuente;
nel  caso  di  dichiarazione  infedele  saranno applicate le sanzioni
previste  dal  decreto  legislativo  n.  504/1992,  cui  seguira'  la
segnalazione all'autorita' giudiziaria.
  (Omissis).
Con  delibera  n. 10 del 27 febbraio 1997 il comune ha stabilito, con
riferimento ai punti 2) e 3) del dispositivo:
  (Omissis).
aliquota del 6 per mille per le seconde case non locate;
aliquota del 4 per mille per gli immobili  posseduti  da  enti  senza
scopi  di  lucro,  enti  che  svolgono  attivita'  di assistenza agli
anziani, enti che svolgono attivita' educative;
aliquota del 4 per mille    per  un  periodo  di  3  anni,  per  quei
fabbricati  realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno  per  oggetto  esclusivo   o   prevalente   dell'attivita'   la
costruzione e l'alienazione di immobili;
viene   considerata   abitazione   principale   l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata.
  (Omissis).
Si  applica,  inoltre, nel comune di Olgiate: riduzione dell'imposta:
l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili  o
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati  limitatamente  al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e' fissata in  L.
200.000.
                          COMUNE DI OLMEDO
  Il  comune  di  OLMEDO  (provincia  di  Sassari) ha adottato, il 21
gennaio 1993 la seguente deliberazione per l'anno 1993 (*):
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1983, nella misura del 4 per  mille  l'aliquota
per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  (Omissis).
  (*) Lo stesso comune ha dato notizia che sono rimaste invariate per
il 1998 nel minimo di legge  l'aliquota  I.C.I.  4  per  mille  e  la
detrazione per l'abitazione principale (L. 200.000).
                      COMUNE DI OLMO AL BREMBO
  Il  comune  di OLMO AL BREMBO (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1998  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che  sara' applicata nel comune di Olmo al
Brembo nella misura del 6 per mille;
2. di fissare in L. 400.000 la  detrazione  dall'imposta  dovuta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                            COMUNE DI OME
  Il  comune  di  OME  (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1998  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per gli immobili
destinati a prima abitazione e del 6 per mille sugli altri immobili;
2. di approvare le agevolazioni in tema di detrazioni I.C.I. previste
per i possessori di una unica unita' adibita ad abitazione principale
cosi' come sotto specificato:
  detrazione di L. 500.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
  Il  comune  di  OPPIDO  MAMERTINA (provincia di Reggio Calabria) ha
adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione  per  l'anno
1998:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1998  l'aliquota minima del 4 per mille
dell'I.C.I. da applicare sul territorio di Oppido Mamertina,  con  al
riduzione di L. 200.000 per la prima casa.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ORANI
  Il  comune  di  ORANI  (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
provvedere  a  determinare  nella  misura  del 5 per mille l'aliquota
I.C.I. per l'esercizio finanziario 1998;
provvedere a determinare per le abitazioni principali, la  detrazione
di L. 250.000 annue.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ORGIANO
  Il  comune  di  ORGIANO  (provincia  di Vicenza) ha adottato, il 27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di fissare l'aliquota I.C.I. anno 1998 in via generale  nella  misura
del  4,8  per  mille  salvo  che  per  le  abitazioni  non dichiarate
inabitabili che siano sfitte o chiuse e per i capannoni chiusi per  i
quali l'aliquota e' determinata nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ORIGGIO
  Il  comune di ORIGGIO (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
determinare le seguenti aliquote e detrazioni  dell'imposta  comunale
immobiliare da applicarsi nel comune di Origgio nell'anno 1998:
  aliquota  dell'imposta  7  per  mille  per le unita' immobiliari di
proprieta'  direttamente  adibite  ad  abitazioni  principali   delle
persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa, residenti in questo comune, l'aliquota predetta
e' ridotta al 4 per mille;
  per le seconde case locate a  chi  le  usa  per  prima  abitazione,
l'aliquota predetta e' ridotta al 5 per mille;
  la  detrazione  per  le case adibite ad abitazione principale delle
persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio,  e'  aumentata
come segue:
   per le categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6 a L. 360.000;
   per la categoria catastale A7 a L. 300.000;
   per le categorie catastali A1, A8 ed A9 a L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ORINO
  Il  comune  di  ORINO (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille  fermo  restando  la
detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ORNICA
  Il  comune  di  ORNICA  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il 27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata nella misura del 5 per mille;
di fissare in L. 200.000 la detrazione  dall'imposta  dovuta  per  la
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI OSIMO
  Il  comune  di OSIMO (provincia di Ancona) ha adottato, il 16 marzo
1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di sostituire la precedente delibera della giunta comunale n. 56
 del 7 febbraio 1998 con la presente rideterminando, per l'anno 1998,
 le  seguenti  aliquote  e  detrazioni  relative all'imposta comunale
sugli immobili:
  aliquota ordinaria del 6,4 per mile;
  aliquota ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone  fisiche
e  dei soci di cooperative edilizie a proprieta' iindivisa, residenti
nel  comune,  per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione   principale,   considerando   direttamente   adibita   ad
abitazione princiale
 anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
  aliquota  del  7  per mille da applicare agli alloggi non locati da
almeno due anni alla data del 1j  gennaio 1998;
  aliquota del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per
la vendita  e  non  venduti  dalle  imprese  che  hanno  per  oggetto
esclusivo  o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione
di immobili;
  elevazione  della  detrazione  per  l'abitazione  principale  a  L.
250.000 limitatamente ai soggetti passivi anziani (che hanno compiuto
il  sessantacinquesimo  anno  di eta' al 1j  gennaio 1998) che vivono
soli o in coppia (come da risultanze anagrafiche),  sono  proprietari
della  sola  abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze e
che hanno conseguito nel 1997 un reddito imponibile ai fini IRPEF non
superiore a: L. 14.000.000 per quelli che vivono soli; L.  21.000.000
(complessivi) per quelli che vivono in coppia.
  (Omissis).
                          COMUNE DI OSMATE
  Il  comune  di OSMATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire per l'esercizio finanziario 1998 l'aliquota I.C.I. nella
misura  unica  del  5  per  mille,  la  detrazione  per  l'abitazione
principale nell'importo di L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI OSPITALE DI CADORE
  Il  comune di OSPITALE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato
la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;
2. di elevare a L. 350.000 l'importo della  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale;
3.   di   considerare   adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  e  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata;
4. di fissare nella misura del 3 per mille, e per la  durata  di  tre
anni,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili a favore di
proprietari  che  eseguano  gli  interventi  previsti  dal  comma  5,
dell'art.  1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  (Omissis).
                         COMUNE DI OSSUCCIO
  Il  comune  di  OSSUCCIO  (provincia  di  Como)  ha adottato, il 26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1998   (omissis)   le   aliquote   per
l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche'
le  riduzioni  e  le  detrazioni  d'imposta  nelle  misure  di cui ai
prospetti che seguono:
  A) misura delle aliquote: per tutte le tipologie aliquota  proposta
4,5 per mille;
  B)  misura  delle  riduzioni  o  in  alternativa  delle  detrazioni
d'imposta:  per unita' immobiliari adibite ad  abitazione  principale
dei soggetti passivi e residenti, detrazione d'imposta L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI OYACE
  Il  comune  di  OYACE  (provincia di Aosta) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del  4  per  mille  per
l'anno 1998;
di  portare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a
L. 400.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PACENTRO
  Il comune di PACENTRO (provincia di L'Aquila)  ha  adottato,  il  2
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
lasciare invariata l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, al 4 per mille
senza applicazioni di aumenti o benefici.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PACIANO
  Il  comune  di  PACIANO  (provincia  di  Perugia) ha adottato, l'11
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1998 nelle misure di cui  al  prospetto  che
segue,  le  aliquote  per  l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504:
  tutte le tipologie di immobili aliquota 6 per mille;
2. di determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, come istituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno  1998,  le
detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:
  detrazione per abitazione principale L. 220.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PADRU
  Il  comune  di  PADRU  (provincia  di  Sassari)  ha  adottato, il 3
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per  mille  ai  fini  del
versamento  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  fatte  salve le
riduzioni e detrazioni previste dall'art. 3, comma 55, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PADULI
  Il comune di PADULI (provincia  di  Benevento)  ha  adottato,  l'11
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998 (*):
  (Omissis).
riduzione  dell'importo  della detrazione per l'abitazione principale
ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  di  L.  60.000
con  decorrenza  per  l'anno d'imposta 1998, di conseguenza la misura
della detrazione per l'abitazione principale e' pari a L. 200.000 dal
1 gennaio 1998.
  (Omissis).
  (*) Il comune ha dato notizia che l'aliquota  e'  stata  confermata
per  il 1998 al 6 per mille.
                         COMUNE DI PAGLIETA
  Il  comune  di  PAGLIETA  (provincia  di Chieti) ha adottato, il 16
ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1998,  nella  misura  del  5 per mille,
l'aliquota  unica  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.).
  (Omissis).
                          COMUNE DI PAITONE
  Il  comune  di  PAITONE  (provincia  di Brescia) ha adottato, il 26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per  i
fabbricati  non adibiti ad abitazione principale, rimanendo invariato
il tasso d'imposta per la prima abitazione al 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PALAGONIA
  Il comune di PALAGONIA (provincia di Catania)  ha  adottato,  il  9
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
approvare per l'anno 1998 l'aliquota del 4,5 per mille;
fissare  la  riduzione  di L. 200.000 per ciascuna unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PALAU
  Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato  la  seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nel seguente modo:
  5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta' indivisa residenti nel
comune, per  la  sola  unita'  immobiliare  adibita  direttamente  ad
abitazione principale;
  5,5  per  mille  per  tutti  gli  altri  soggetti  passivi  per  le
abitazioni diverse  dall'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale;
  5  per  mille per tutti gli altri soggetti passivi (altre categorie
di immobili);
  (Omissis);
di elevare la detrazione d'imposta spettante per  l'unita'  abitativa
adibita direttamente ad abitazione principale per le persone fisiche,
soggetti  passivi  ed  i  soci  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune da L. 200.000 a L. 320.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PALIZZI
  Il comune di PALIZZI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5  per  mille  l'aliquota
per   l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  I.C.I.
istituito con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PALLAGORIO
  Il  comune  di PALLAGORIO (provincia di Crotone) ha adottato, il 25
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1998   l'aliquota   per   l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
  Il  comune  di  PALMA  DI  MONTECHIARO  (provincia di Agrigento) ha
adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. l'aliquota I.C.I. da adottare per l'anno 1998,  e'  quella  minima
del 4 per mille, fissata dal decreto legislativo n. 504/1992;
2.  stabilire,  per  l'anno  1998, in L. 240.000 la detrazione I.C.I.
usufruibile per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI PALOMBARA SABINA
  Il comune di PALOMBARA SABINA (provincia di Roma) ha  adottato,  il
26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I nella seguente misura:
  per  la sola abitazione principale del soggetto d'imposta, aliquota
del 5,50 per mille;
  detrazione per la sola abitazione principale, L. 300.000;
  per tutti gli altri immobili, aliquota del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PALOMBARO
  Il comune di PALOMBARO (provincia di Chieti)  ha  adottato,  il  27
febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1993 (*):
  (Omissis).
lo  stesso  comune  ha  dato  notizia  che  l'aliquota  non  e' stata
modificata e rimane, pertanto, fissata nel minimo di legge del 4  per
mille
stabilire  per  il corrente esercizio 1993 l'aliquota del 4 per mille
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.
  (Omissis).
(*) Lo stesso comune ha  dato  notizia  che  l'aliquota  indicata  e'
tutt'ora  in  vigore  non  essendo  intervenute  successive  delibere
modificative.
                        COMUNE DI PANCALIERI
  Il comune di PANCALIERI (provincia di Torino) ha  adottato,  il  27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  1998,  nella misura del 5 per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
2. di fissare e confermare nella misura di L. 200.000  la  detrazione
per la prima abitazione.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PANETTIERI
  Il  comune  di  PANETTIERI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che  sara'  applicata  in
questo comune nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PANTELLERIA
  Il  comune di PANTELLERIA (provincia di Trapani) ha adottato, il 26
febbraio 1998 ed il 7 aprile  1998,  le  seguenti  deliberazioni  per
l'anno 1998:
  (Omissis).
fissare,  per  l'anno  1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per
mille  per l'abitazione principale e del 6 per mille le seconde  case
e le aree edificabili.
  (Omissis).
di  fissare  per l'anno 1998 in L. 250.000 la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo
  (Omissis).
                          COMUNE DI PARENTI
  Il comune di PARENTI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1998 nella misura unica del  4,5  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'I.C.I.  istituita  con  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. per la determinazione della base  imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e successive modificazioni,  compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
od inabitabili e di fatto non utilizzati,  limitatamente  al  periodo
dell'anno  durante  il  quale  viene accertata la sussistenza di tali
condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico  del
proprietario,  che  allega  idonea documentazione alla dichiarazione.
In  alternativa  il  contribuente  ha  la  facolta'   di   presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la  data d'inizio delle
condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque   inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomandata  a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione
o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile  e'
comunque   utilizzato.     Il  comune  puo'  effettuare  accertamenti
d'ufficio per verificare la  veridicita'  di  quanto  dichiarato  dal
contribuente;
4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il quale si protrae tale destinazione,  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  le
detrazioni spettano a ciascuno di essi proporzionalmente  alla  quota
per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica. Per abitazione
principale s'intende quella  nella  quale  il  contribuente,  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i  suoi  familiari dimorano abitualmente.   Le disposizioni di cui al
presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonche'  agli  alloggi  regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi pere le case popolari;
  (Omissis).
7.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  per  l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi   elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo, la  cancellazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                       COMUNE DI PARODI LIGURE
  Il  comune  di PARODI LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato
la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di detrminare, ai sensi di quanto in narrativa, per  l'anno  1998,
l'aliquota dell'imposta comunale sugl immobili nelle seguenti misure:
  aliquota ordinaria: 5 per mille;
  aliquota  per  seconda abitazione ed eventuali pertinenze (es. box)
delle seconde abitazioni: 6 per mille;
2. di dare atto che la  detrazione  relativa  all'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  di  cui  all'art.  8 del decreto
legislativo n. 504/1992 come modificato  dal  comma  55  dell'art.  3
legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PARRANO
  Il  comune  di PARRANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998  nelle
seguenti misure:
  a)  5,75  per  mille:  unita'  immobiliari  direttamente adibite ad
abitazione principale dai proprietari e dai soggetti  previsti  dalla
legge; inoltre le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta'
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituto  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione cha la stessa non risulti locata;
  b) 6,25 per mlle: immobili concessi in locazione a  condizioni  che
la  locazione  risulti  da  contratto  regolarmente  registrato (come
risulta dalle attuali leggi in vigore);
  c) 7  per mille: le unita' immobiliari non  adibite  ad  abitazione
principale dai proprietari che non risultano locate;
di  confermare  la  detrazione  per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PASTORANO
  Il  comune  di  PASTORANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 13
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
ribadire l'applicazione dell'aliquota  I.C.I.  al  4  per  mille  per
l'anno 1998.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PAZZANO
  Il comune di PAZZANO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
12 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
confermare  per  l'anno  1998  l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI PEDIVIGLIANO
  Il comune di PEDIVIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 10
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare, come conferma, per l'anno 1998 l'aliquota  dei  6  per
mille che sara' applicata in questo comune ai fini dell'I.C.I.;
di  stabilire  la dettrazione di L. 600.000 per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto paassivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PEGLIO
  Il comune di PEGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 19 febbraio
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  (omissis)  l'aliquota  dell'imposta  comunale   sugli
immobili, per l'anno 1998, al 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PEGLIO
  Il comune di Peglio (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille con detrazione per la prima casa pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PEIA
  Il comune di  PEIA  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato,  il  19
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata
da  questo  comune  per  l'anno  1998  con aliquota unica del 5,5 per
mille, in conformita' alle disposizioni in materia;
2. di stabilire, per l'anno  1998,  l'importo  di  L.  200.000  quale
detrazione  d'imposta  per le unita' immobiliari direttamente adibite
ad abitazione principale, cosi' come stabilito  dalla  vigente  legge
finanziaria.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PENNADOMO
  Il  comune  di  PENNADOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il  20
dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
riconfermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI PERAROLO DI CADORE
  Il   comune  di  PERAROLO  DI  CADORE  (provincia  di  Belluno)  ha
confermato il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per  l'anno
1997:
  (Omissis).
aliquota ordinaria 6 per mille;
abitazione principale 4 per mille con detrazione L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PERRERO
  Il  comune di PERRERO (provincia di Torino) ha adottato le seguenti
deliberazioni per l'anno 1998:
  (Omissis).
Per quanto attiene l'I.C.I. si prevede per  il  1998  un  gettito  in
aumento,  e per effetto dell'incremento del 5% degli estimi catastali
ai fini I.C.I. (legge n. 662/1996 art. 3 comma n. 48), e  sulla  base
del  recupero  della  base  imponibile  gia' avvenuto nel 1997, ferma
restando l'aliquota del 6 per mille;
  (Omissis);
di determinare la detrazione per le unita' immobiliari ad  abitazione
principale  dei residenti ai fini del pagamento dell'imposta comunale
per gli immobili in L. 300.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PERSICO DOSIMO
  Il comune di PERSICO DOSIMO (provincia di Cremona) ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  stabilire  le  seguenti  norme  ordinamentali  per l'applicazione
dell'I.C.I.  (imposta comunale sugli immobili) in questo comune,  con
effetto dal 1j  gennaio 1998:
  aliquota  da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi
e per tutti gli immobili: 6 per mille.
l'imposta e'  ridotta  del  cinquanta  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968  n.  15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data d'inizio delle condizioni che  rendono  inabitabile  e  comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente.   Le disposizioni di  cui  al
presente   comma   si   applicano   anche   alle  unita'  immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari,  nonche'
agli  alloggi  regolarmente  assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari.
Viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art.  9
del decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo  principale  le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente  obbligo
assicurativo;  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi ha effetto a
decorrere dal 1j  gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PESCOPAGANO
  Il comune di PESCOPAGANO (provincia di Potenza) ha confermato, l'11
marzo 1998, le deliberazioni per l'anno 1996 n. 16 del 14 maggio 1996
e n. 21 del 24 gennaio 1996 con le quali si e' stabilito:
  (Omissis).
di  confermare,  nella  misura  del  7  per  mille,  l'aliquota   per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
  (Omissis).
                          COMUNE DI PETINA
  Il comune di PETINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 13 marzo
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1998  l'aliquota  pari  al  5  per mille
dell'imposta  sui  valori  degli  immobili  ubicati  nel   territorio
comunale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PETTENASCO
  Il  comune  di  PETTENASCO (provincia di Novara) ha adottato, il 10
marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. viene diversificata:
  viene  applicata  l'aliquota  del  6  per  mille  per  l'abitazione
principale con detrazione per la stessa di L. 300.000;
  viene  applicata  alle  abitazioni  diverse  da  quelle  principali
l'aliquota del 7 per mille;
  (Omissis);
di prendere in considerazione le riduzioni previste  dalla  legge  n.
662/1996 art. 3 comma 55 e successive modificazioni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PIACENZA
  Il comune di PIACENZA ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1998 nella misura del:
 a)  aliquota  ordinaria  5,20  per  mille per i terreni e fabbricati
soggetti all'imposta;
 b) aliquota  ridotta  4,40  per  mille  per  le  unita'  immobiliari
direttamente  adibite  ad  abitazione principale dal soggetto passivo
dell'imposta;
 c) aliquota ridotta 4,40 per mille per le unita' immobiliari locate,
con contratto  registrato,  ad  un  soggetto  che  le  utilizzi  come
abitazione principale;
 d)  4,40  per  mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che  hanno  acquisto  la
residenza  in  istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
di approvare  l'aumento  della  detrazione  d'imposta  da  200.000  a
300.000  lire  annue  a  favore  dei soggetti passivi sottoindicati e
sulla base dei criteri/requisiti di seguito riportati,  in  relazione
alla   particolare   situazione   di   disagio  economico-sociale  di
appartenenza:
 a) pensionati con basso reddito
  possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso  garage
o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare  del nucleo
familiare.  Nel caso in cui l'appartamento sia posseduto a titolo  di
usufrutto,  uso  od  abitazione,  il  nucleo familiare non deve avere
nessun'altra proprieta' immobiliare.
  l'abitazione deve essere occupata da una o piu' persone, una  delle
quali  di  eta'  superiore  ad  anni  sessantacinque  compiuti,  o da
compiere, nel corso del 1998.
  di essere in condizione non lavorativa con soli redditi da pensione
riferiti all'anno 1997, non superiori ai seguenti limiti:
   a) L. 14.000.000, di reddito annuale imponibilei ai fini IRPEF per
i nuclei composti da una sola persona.
   b) L. 21.000.000, da reddito annuale imponibile ai fini IRPEF  per
le famiglie composte da due o piu' persone.
 b) famiglie composte da 6 o piu' persone, al 1j  gennaio 1998, con i
seguenti requisiti:
  possesso  a  titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione del
solo  appartamento  abitato  ed  eventuale  annesso  garage  o  posto
macchina, quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare;
  reddito  complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito
all'anno 1997, non superiore  a  lire  60  milioni  annui  imponibili
IRPEF.    Tale  reddito  viene aumentato di lire 10 milioni annui per
ogni ulteriore componente.
 c) titolari
  alla  data  dell'1j    gennaio 1998 di assistenza sociale a livello
comunale, a norma dei vigenti regolamenti.
3)  di  approvare  le  seguenti  modalita'  di  presentazione   della
autocertificazione:
  il  contribuente deve far pervenire l'autocertificazione contenente
la  dichiarazione  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  per   il
riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.0000;
  detta  autocertificazione  dovra'  pervenire  al  comune  entro  la
scadenza prevista per i pagamenti (20 giugno - 20 dicembre);
  i contribuenti  che  hanno  inviato  l'autocertificazione  entro  i
termini indicati, possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I.
1998, tener conto della maggiore detrazione di L. 100.000;
  l'amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa
comprovante quanto dichiarato.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PIANE CRATI
  Il  comune  di PIANE CRATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9
marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.),  e'  definitivamente  riconfermata,  per l'anno 1998, nella
misura del 5,5 per mille;
di determinare, quale detrazione per abitazione principale, la misura
unica di L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO
  Il comune di PIAZZA AL SERCHIO (provincia di Lucca) ha adottato,  5
marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili come segue:
  aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale;
  aliquota del 7 per mille in tutti gli altri casi.
2.  di  stabilire in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
 comune di PIAZZA ARMERINA
  Il comune di PIAZZA ARMERINA (provincia di  Enna)  ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
riconfermare  per  l'anno  1998  la misura dell'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  percentuale  del  5  per  mille   e
determinare
 in  L.  200.000  la  detrazione  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PIEGARO
  Il comune di PIEGARO (provincia di Perugia) ha adottato le seguenti
deliberazioni per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili da applicare in questo comune, nella misura unica  del
6 per mille;
2.  di  confermare  la  detrazione  per l'abitazione principale nella
misura di L. 200.000.
  (Omissis).
di applicare l'aliquota minima I.C.I. del 4 per mille  nei  confronti
delle  imprese  industriali  ed  artigianali  che  iniziano  la  loro
attivita' nel corso del 1998 e risultano in  possesso  dei  requisiti
per accedere ai benefici previsti dall'art. 7 della convenzione Enel-
Istituzioni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PIERANICA
  Il  comune  di  PIERANICA (provincia di Cremona) ha adottato, il 27
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
I. di confermare le seguenti norme ordinamentali  per  l'applicazione
dell'I.C.l., (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con
effetto dal 1 gennaio 1998:
  1)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
principale,  nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
  2) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni
che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente
punto 1: 5 per mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5 per mille;
  4) aliquota da applicare ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili,
diversi  dalle  abitazioni,  dagli stessi posseduti nel comune: 5 per
mille;
  5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli  immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.
II. per la determinazione della base imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art. 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e  comunque
utilizzabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha
l'obbligo  di  comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di
ultimazione  dei  lavori  di  ricostruzione  o  restauro  ovvero,  se
antecedente, la data dalla quale l'immobile e'  comunque  utilizzato.
Il  comune  puo'  effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la
veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente.
IV.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  dei  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di priorita', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
   Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
 unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci
   assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
                              Istituti
                   autonomi per le case popolari.
V. viene considerata direttamente adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PIETRALUNGA
  Il comune di PIETRALUNGA (provincia  di  Perugia)  ha  adottato  la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare,  (omissis)  le  aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili  per  l'anno  1998  nel  4,80  per  mille  per  l'abitazione
principale dei residenti, e nel 6 per mille per gli altri immobili;
di  stabilire,  per  l'anno 1998, in L. 300.000 la detrazione, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e succ., per la  prima
abitazione  dei  seguenti  soggetti  che  presentano  una  situazione
reddituale disagevole:
  a) proprietario di unico fabbricato ed unico occupante con  redditi
derivanti  esclusivamente  da  pensione non superiore a L. 12.000.000
annui;
  b)  proprietari  di  unico  fabbricato  di  valore  catastale   non
superiore  a  L.  90.000.000  che  siano  pensionati e che abbiano un
reddito fino a L. 18.000.000 per nucleo familiare fino  a  2  persone
aumentato di L. 1.500.000 per ogni altra persona a carico.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PIETRAPAOLA
  Il  comune  di PIETRAPAOLA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PIETRASTORNINA
  Il comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, il
27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
conferma  per  l'anno  1998 dell'aliquota fissata al 6 per mille, con
decurtazione dell'importo di L. 200.000 per la prima casa.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PIETRELCINA
  Il comune di PIETRELCINA (provincia di Benevento) ha adottato, l'11
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di fissare,  per  l'anno  1998,  nella  misura  del  5,5  per  mille,
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.).
  (Omissis).
                      COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA
  Il comune di PIEVEBOVIGLIANA (provincia di Macerata)  ha  adottato,
il 4 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  nel  6  per  mille l'aliquota per l'imposta comunale
sugli immobili nel territorio di questo comune per l'anno 1998  senza
alcuna  particolare riduzione o detrazione se non quelle previste per
legge dall'art. 8, comma I e II del decreto legislativo n. 504/1992 e
successive modificazioni e precisamente:
riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno  durante  il  quale
sussistono  dette condizioni (fatte in ogni caso salve le particolari
disposizioni previste per i fabbricati interessati dal sisma  del  26
settembre 1997);
detrazione  di  L.  200.000 (fino alla concorrenza del suo ammontare)
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
soggetto passivo.
  (Omissis).
                       COMUNE DI PIEVE TESINO
  Il  comune di PIEVE TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 30
ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1998, l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del  5 per mille;
2. di applicare l'aliquota ridotta ad 4  per  mille  per  i  seguenti
immobili:
  abitazione principale dei soggetti residenti;
  alloggi   locati   con  contratto  registrato  a  soggetti  che  li
utilizzano come dimora abituale;
  immobili diversi dalle abitazioni;
  immobili  posseduti  in  aggiunta  all'abitazione   principale   da
soggetti residenti;
  aree commerciali;
  aree destinate a servizi;
  sono  assimilate  alle  abitazioni principali le unita' immobiliari
possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito di ricovero permanente, purche' non locate;
3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000
a L. 500.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI PIEVE TORINA
  Il  comune  di PIEVE TORINA (provincia di Macerata) ha adottato, il
24 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
l'aliquota unica I.C.I. del  6  per  mille  per  l'intero  territorio
comunale,  e  la  detrazione  dell'imposta  per  l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  pari  a  L.
250.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PIMENTEL
  Il  comune  di  PIMENTEL (provincia di Cagliari) ha adottato, il 23
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di stabilire in misura unica l'aliquota  del  4  per  mille  relativa
all'I.C.I. anno 1998;
di   stabilire   una  detrazione  pari  a  L.  200.000  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  di
cui all'art.  8, comma 3 del decreto legislativo 504/1992.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PINCARA
  Il  comune  di  PINCARA  (provincia  di  Rovigo) ha adottato, il 19
gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di fissare l'aliquota I.C.I. per il 1998 per il comune di  Pincara
nella misura unica del 5 per mille;
2.  di  stabilire  che,  dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono,
fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PINZOLO
  Il  comune  di  PINZOLO  (provincia  di  Trento) ha adottato, il 17
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di rideterminare, con decorrenza 1  gennaio  1998,  la  detrazione
fissa  per l'abitazione principale, ai fini dell'applicazione I.C.I.,
nella misura di L.  500.000  disponendo  che  tale  detrazione  venga
applicata anche alle unita' immobiliari evidenziate al comma 56 e del
IV  capoverso  del  comma  55  dell'art. 3 del decreto legislativo n.
662/1996, come fissato con propria deliberazione n. 80/1997;
2. di rideterminare per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5 per  mille
fissata  dalla  Giunta  con  il  provvedimento  n. 673/1997 come gia'
confermato nella delibera consiliare n. 80 dd. 15 ottobre 1997.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PIORACO
  Il  comune  di  PIORACO  (provincia  di  Macerata)  ha  adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1998, nelle seguenti misure:
  5,3  per  mille  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
  6 per mille  per  i  restanti  immobili  diversi  dalle  abitazioni
principali dei residenti.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PIRAINO
  Il  comune  di  PIRAINO  (provincia  di  Messina) ha adottato, il 6
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota da applicare alla  base
imponibile  per  il  calcolo  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  nella misura del 6 per mille, come per gli anni precedenti;
confermare, anche per l'anno 1998, la detrazione sulla prima casa, ai
fini dell'I.C.I., in L. 500.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PISTICCI
  Il comune di PISTICCI (provincia di Matera) ha adottato, il 5 marzo
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1. di modificare (omissis) la propria  deliberazione  n.  214  del  5
marzo  1997,  in premessa richiamata, nel senso che l'aliquota I.C.I.
relativa al 1998 per gli immobili adibiti a prima casa viene  ridotta
dal 4,80 per mille al 4 per mille.
2.  per  il  resto  la  deliberazione  sopra  citata rimane valida ed
efficace a tutti gli effetti di legge.
  (Omissis).
Con delibera n. 214 del 5 marzo 1997 il comune ha stabilito:
  (Omissis).
1. di  modificare  la  deliberazione  commissariale  n.  966  del  14
novembre   1996,   in  premessa  citata,  nel  senso  che  l'aliquota
dell'I.C.I. relativa all'anno 1997 per gli immobili adibita a 1a casa
viene ridotta dal 5 per mille al 4,80 per  mille,  mentre  l'aliquota
della stessa imposta per tutti gli altri immobili viene elevata dal 5
per mille al 5,50 per mille;
2. di stabilire che l'esenzione per la prima casa viene elevata da
 L. 180.000 a L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI POGGIO SAN LORENZO
  Il comune di POGGIO SAN LORENZO (provincia di Rieti) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:
  a) aliquota ordinria dei 6 per mille per tutti gli immobili diversi
dalle unita' immobiliari destinate ad abitazione principali;
  b) aliquota del 5,5 per mille per le unita'  immobiliari  destinate
ad abitazioni principali;
2.  di  fissare nella miura minima di L. 200.000 la detrazione per le
unita' immobiliari  adibite  ad  abitazione  princiale  del  soggetto
passivo.
  (Omissis).
                    COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO
  Il comune di POGGIO SAN MARCELLO (provincia di Ancona) ha adottato,
il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  riconfermare  per  l'anno  1998  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5,5 per mille  del  valore  catastale
con la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI POGGIO SAN VICINO
  Il comune di POGGIO SAN VICINO (provincia di Macerata) ha adottato,
il 27 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  (omissis),  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille rapportato al
valore degli immobili, con la  concessione  della  detrazione  di  L.
200.000 per le abitazioni principali.
  (Omissis).
                       COMUNE DI POGNANA LARIO
  Il  comune  di  POGNANA  LARIO  (provincia  di Como) ha adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  degli   immobili
(I.C.I.)    nella misura del 5 per mille per l'anno 1998, 4 per mille
per abitazione principale, 4 per mille per fabbricati realizzati  per
la  vendita  e  non  venduti  dalle  imprese  che  hanno  per oggetto
esclusivo o prevalente della attivita' la costruzione e l'alienazione
di  immobili  (art.    8,  comma  1,  ultimo  periodo,  del   decreto
legislativo  n. 504/1992) e 1 (uno) per mille a favore di proprietari
che eseguano interventi  volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili di interesse  artistico  o  architettonico  localizzati  nei
centri  storici,  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti auto anche pertinenziali  oppure  all'utilizzo  di  sottotetti.
L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente
 alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di tre anni all'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                     COMUNE DI POLIGNANO A MARE
  Il  comune  di POLIGNANO A MARE (provincia di Bari) ha adottato, il
19 febbraio 1998 ed il 27 marzo 1998,  rispettivamente,  le  seguenti
deliberazioni per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare e fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille,
l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.)
istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
  (Omissis).
determinare, per l'anno 1998 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2
e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 in L.  500.000  limitatamente
alle  seguenti categorie di contribuenti che non siano proprietari di
altro immobile e/o titolari di altro diritto  reale,  sulla  base  di
richieste opportunamente documentate, e precisamente:
  i   titolari   di   pensione  sociale  dove  il  reddito  familiare
complessivo, al lordo degli  oneri  deducibili  non  superiore  a  L.
12.000.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
  Il  comune  di POMIGLIANO D'ARCO (provincia di Napoli) ha adottato,
l'11 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
  abitazione principale: aliquota 5,5 per mille;
  altri fabbricati: aliquota 7 per mille;
  detrazione abitazione principale: L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PONSACCO
  Il comune di PONSACCO (provincia di  Pisa)  ha  adottato,  il    19
dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
1.  di  prendere  atto  della  delibera  della Giunta comunale n. 508
dell'11 dicembre 1997 e di confermare pertanto l'aliquota I.C.I.  per
l'anno  1998  al  4,8 per mille, da applicare sul valore di tutti gli
immobili;
  (Omissis).
2. di stabilire  che  per  l'anno  1998  "dalla  imposta  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo si detraggono, fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.
230.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita  ad  abitazione
principale  di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione
medesima  si  verifica.  Per  abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',
usufrutto   o  altro  titolo  reale,  e  i  suoi  familiari  dimorano
abitualmente";
3. di stabilire che per l'anno 1998, in  alternativa  alla  riduzione
fino  al  50% dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  la  detrazione   per
l'immobile  adibito ad abitazione principale di L. 200.000, di cui al
comma 2  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  come
modificato  ed  integrato  dall'art.  3 della legge 9 maggio 1997, n.
122, e'  elevato  a  L.  300.000,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio;
4.  di stabilire che la suddetta detrazione di L. 300.000 puo' essere
esercitata limitatamente alla categoria di soggetti in situazione  di
particolare  disagio economico-sociale che posseggano contestualmente
i seguenti tre requisiti:
  a) essere proprietari di una sola  unita'  immobiliare  sull'intero
territorio nazionale;
  b)  essere proprietario di un'abitazione con rendita catastale fino
a L. 1.800.000;
  c) essere possessore di  reddito  familiare  complessivo,  compreso
quello dell'abitazione principale a cui si riferisce la detrazione in
oggetto,  riferito  all'anno  1997 non superiore a quelli specificati
nella seguente tabella:
   n. 1 componente: L. 12.000.000
   n. 2 componenti: L. 18.000.000
   n. 3 componenti: L. 24.000.000
   n. 4 componenti: L. 30.000.000
   n. 5 componenti: L. 37.000.000
   oltre i 5 componenti: L. 6.000.000 per ciascuno;
5. di stabilire che i soggetti di cui  al  precedente  punto  4)  per
esercitare  il  diritto alla detrazione di L. 300.000 deve presentare
all'ufficio tributi di questo comune apposita richiesta  scritta,  su
modulo  predisposto dallo stesso ufficio e distribuito gratuitamente,
entro e non oltre il termine di  scadenza  per  il  versamento  della
prima  rata  in  acconto  dell'I.C.I., come previsto dall'art. 10 del
decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                    COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
  Il  comune  di  PONTECAGNANO  FAIANO  (provincia  di  Salerno)   ha
adottato,  il  27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno
1998 (*):
  (Omissis).
confermare anche per  l'anno  1998  l'aliquota  relativa  all'Imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
  (*)  Il  comune  ha  dato notizia che: risulta confermata anche per
l'anno di imposta 1998 la detrazione predisposta,  l'anno  precedente
con  deliberazione della giunta municipale n. 187 del 15 aprile 1997,
come prevista dal comma 2, dell'art. 8  del  decreto  legislativo  n.
504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e
dall'art.  3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, nella misura
elevata di L. 300.000 per portatori di handicap  con  invalidita'  al
100%  con  estensione  ai genitori o tutori degli stessi, sull'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
                        COMUNE DI PONTERANICA
  Il comune di PONTERANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il  25
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
determinare  e confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sara'
applicata da questo comune, nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PORANO
  Il  comune di PORANO (provincia di Terni) ha adottato, il 24 aprile
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50  per
mille viene riconfermata per l'anno 1998.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PORNASSIO
  Il  comune  di  PORNASSIO (provincia di Imperia) ha adottato, il 13
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
l'aliquota da applicare per tutti i soggetti passivi e  per  tutti  i
tipi di immobili viene determinata nella misura del 5,5 per mille;
di   determinare  la  detrazione  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo  in
L.  300.000.    Se  l'unita'  immobiliare viene adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno
di  essi  proporzionalmente  alla  quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per abitazione  principale  si  intende  quella
nella  quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto e  altro  diritto  reale,  e  i  suoi  familiari,  dimorano
abitualmente;
di  dare  atto  che  per  la  determinazione della base imponibile si
terra' conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto  legislativo
n.    504/1992  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dall'art.  3, commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della  legge
n. 662/1996;
di  dare  atto  che  l'imposta  in  oggetto  e' ridotta del 50% per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene
accertata  la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del
comune, con perizia a carico  del  proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione.   In alternativa, il contribuente
puo' presentare dichiarazione sostitutiva  autenticata  ai  sensi  di
legge n. 15/1968.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PORTICI
  Il comune di PORTICI (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 marzo
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
fissare  nella  misura  del  4  per  mille  l'aliquota  agli  effetti
dell'imposta comunale sugli  immobili  per  l'anno  1998,  ed  in  L.
200.000 la detrazione per abitazione principale;
fissare  al  6 per mille l'aliquota da applicare nel medesimo periodo
d'imposta  alle  unita'  immobiliari  non  locate,  classificate  nel
N.C.E.U., come abitazioni (cat. catastale A, ad esclusione della cat.
A/10);
equiparare  ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute,
a titolo di proprieta' o usufrutto od altro diritto reale, da anziani
o disabili residenti in Istituti di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.  L'equiparazione  ha  effetto,  sia
agli effetti dell'aliquota che dalla detrazione.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PORTIGLIOLA
  Il   comune  di  PORTIGLIOLA  (provincia  di  Reggio  Calabria)  ha
adottato, l'11 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di confermare, (omissis), la delibera di giunta comunale n. 17/1998
 con la quale e' stata determinata l'aliquota I.C.I. per l'anno  1998
pari al 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PORTULA
  Il  comune  di  PORTULA  (provincia  di  Biella) ha adottato, il 26
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di conservare per l'anno 1998 i criteri vigenti e  l'aliquota  I.C.I.
del 5,5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI POSSAGNO
  Il  comune  di  POSSAGNO  (provincia  di  Treviso)  ha  adottato la
seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune  nella  misura
del  5  per  mille  per l'abitazione principale e 6 per mille per gli
altri immobili.
  (Omissis).
                    COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI
  Il comune di POZZAGLIO ED UNITI (provincia di Cremona) ha  adottato
la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  determinare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1998 nelle seguenti misure:
  4,5 per mille per le abitazioni principali;
  5,9 per mille per le altre tipologie di immobili.
  (Omissis).
                     COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO
  Il comune  di  POZZOLO  FORMIGARO  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato,  il  25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno
1998:
  (Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  sara'
applicata  da  questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota del 5 per
mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PRADLEVES
  Il comune di PRADLEVES (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  fissare,  comunque, in questa sede nella misura del 5,5 per mille
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;
di fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni  contenute
nella  legge  23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi dal 48 al 59, e
dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, commi 58 e  59,  la
sottoelencata agevolazione:
  l'imposta  e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto  non  utilizzati  limitatamente  al  periodo
dell'anno  durante  il  quale sussistono dette condizioni. Ovviamente
l'inagibilita' o inabitabilita' deve  essere  accertata  dall'ufficio
tecnico  comunale  con  perizia a carico del proprietario, che allega
idonea  documentazione  alla   dichiarazione.   In   alternativa   il
contribuente  ha  facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PRALORMO
  Il comune di PRALORMO (provincia di  Torino)  ha  adottato,  il  24
ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  confermare  al  5 per mille la misura dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1998;
di dare atto che permane la  detrazione  per  la  prima  casa  di  L.
200.000  e  che  non vengono determinate aliquote differenziate sulle
seconde case.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PRECI
  Il comune di PRECI (provincia di Perugia) ha adottato, il 16 aprile
1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di  stabilire,  per  l'anno  1998,  nella  misura  del  6  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
confermando in L. 200.000 la detrazione per la prima unita' abitativa
come previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge 23  dicembre  1996,
n. 662.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PREDORE
  Il  comune  di  PREDORE  (provincia  di  Bergamo) ha adottato, il 9
febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1998,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5,5 per mille;
di dare atto che la detrazione di imposta  viene  determinata  in  L.