Il comune di MERCATO SARACENO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6,8 per mille, nella misura del 6 per mille per le abilitazioni principali, nella misura del 6 per mille per i garage categoria C/6, trattandosi di immobili diversi da abitazione, e con la detrazione per le abilitazioni principali nella misura di L. 220.000 secondo quanto consentito dalle leggi e per i motivi espressi in narrativa. (Omissis). COMUNE DI MERETO DI TOMBA Il comune di MERETO DI TOMBA (provincia di Udine) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). a) di stabilire, per quanto detto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 come segue: 1) aliquota del 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nonche' per le aree fabbricabili (aree utilizzate a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici); 2) aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, terreni agricoli, ecc.) non compresi nell'ipotesi del punto 1). (Omissis). COMUNE DI MESAGNE Il comune di MESAGNE (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1998: a) per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille; b) per le aliquote da applicare ad altri immobili (case locate, terreni, aree fabbricati, ecc.): 5,25 per mille; c) aliquota da applicare per le abitazioni disponibili e sfitte: 5,50 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuna di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI MEZZAGO Il comune di MEZZAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare per le regioni descritte nella narrativa, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MEZZANEGO Il comune di MEZZANEGO (provincia di Genova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare, per l'anno 1988, nelle misure in cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale: adeguamento 0,5 per mille: aliquote 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MEZZOMERICO Il comune di MEZZOMERICO (provincia di Novara) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare per l'anno 1998 nelle misure seguenti le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 1. aliquota ordinaria: 5,5 per mille; 2. riduzioni od agevolazioni: a) abitazione principale: 5 per mille - detrazione L. 200.000; b) abitazione per anziani e disabili che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996: equiparata ad abitazione principale - aliquota 5 per mille - detrazione L. 200.000; c) abitazioni locate come abitazione principale: equiparate ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 4, legge n. 556/1996 l'aliquota del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MIAGLIANO Il comune di MIAGLIANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti aliquote e i seguenti provvedimenti in materia di I.C.I.: aliquota base: 6,5 per mille; aliquota 1a casa (abitazione principale): 5,5 per mille; detrazione 1a casa (abitazione principale): L. 200.000 (invariata rispetto all'esercizio 1997); aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI MICIGLIANO Il comune di MICIGLIANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI MINUCCIANO Il comune di MINUCCIANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare, ai sensi degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituiti dall'art. 3, comma 53 e segg. della legge n. 662/1996 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobil (I.C.I.) da applicare per l'anno 1998: abitazione secondaria, 7 per mille; immobili diversi dalla abitazione secondaria, 6 per mille; 2. di fissare, per l'anno 1998, in L. 200.000 la deduzione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI Il comune di MIRABELLA IMBACCARI (provincia di Catania) ha adottato, il 29 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); di fissare le detrazioni per la casa di abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MOGLIA Il comune di MOGLIA (provincia di Mantova) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. da applicare nel comune di Moglia nelle seguenti misure: 1. aliquota al 5,5 per mille da applicarsi per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, aventi residenza anagrafica nel comune; 2. aliquota al 5,5 per mille per tutti gli altri tipi di immobili; 3. aliquota al 5,5 per mille per i terreni agricoli; 4. aliquota al 5,5 per mille per le aree fabbricabili, intese come aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi; 5. aliquota al 7 per mille per gli alloggi non locati. (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alle unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, con l'osservanza di tutte le condizioni generali previste dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, integrato dall'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e modificato dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI MOGORELLA Il comune di MOGORELLA (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). l'aliquota dell'I.C.I. viene determinata nella misura del 4 per mille per tutti gli immobli assoggettabili all'imposta. (Omissis). COMUNE DI MOJO ALCANTARA Il comune di MOJO ALCANTARA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di confermare l'imposta comunale I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione unica in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MOMPANTERO Il comune di MOMPANTERO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare, per l'anno 1998, nella misura indifferenziata del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobli (I.C.I.), istituita con decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni; di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO Il comune di MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel comune di Monasterolo di Savigliano nella misura del 5 per mille da applicare in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di riconoscere direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di applicare ad esclusione di quanto sopra specificato al punto 2 del dispositivo soltanto le riduzioni obbligatorie previste per legge. (Omissis). COMUNE DI MONCENISIO Il comune di MONCENISIO (provincia di Torino) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, confermando quanto deliberato dalla giunta comunale, con provvedimento n. 8 dell'11 febbraio 1998, immediatamente eseguibile ai sensi di legge. (Omissis). COMUNE DI MONCESTINO Il comune di MONCESTINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure: aliquota unica 5 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MONCHIERO Il comune di MONCHIERO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille l'imposta comunale immobiliare e nella misura minima prevista dalla legge la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MONGARDINO Il comune di MONGARDINO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONSANO Il comune di MONSANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di confermare e stabilire per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.: 5,8 per mille per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale; 6 per mille per il resto degli immobili; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000 come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI MONTAGANO Il comune di MONTAGANO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di aumentare al 7 per mille l'aliquota dell'I.C.I. - 1998, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ad uso abitativo. (Omissis). COMUNE DI MONTALBANO ELICONA Il comune di MONTALBANO ELICONA (provincia di Messina) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di approvare, come di fatto approva, la proposta di deliberazione preparata dal sindaco avente per oggetto: "Imposta comunale sugli immobili - Approvazione aliquota e detrazione per l'anno 1998", che unitamente ai pareri resi ai sensi di legge, si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che con delibera di G.M. n. 292 del 28 ottobre 1997 e' stata confermata, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 3. di stabilire in L. 300.000 la detrazione annua dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali site sul territorio comunale. (Omissis). COMUNE DI MONTALDO MONDOVI' Il comune di MONTALDO MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di riconfermare, senza diversificazione alcuna, nella misura del 5,5 per mille, gia' determinata per l'anno 1997, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 nel territorio del comune di Montaldo Mondovi'; di stabilire, sempre pere il 1998 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in L. 500.000 l'importo da detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI MONTALDO TORINESE Il comune di MONTALDO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di riconferma dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella stessa misura in vigore nell'anno 1997; di fissare l'aliquota I.C.I., per tutti gli immobili, nella misura del 5 per mille; la detrazione per la prima abitazione, viene fissata nell'ammontare di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI MONTALTO LIGURE Il comune di MONTALTO LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). confermare e approvare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; fissare l'aliquota per gli altri immobili al 7 per mille; precisare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali ur- bane del 5% nonche' i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI MONTANARO Il comune di MONTANARO (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille e l'aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura del 5,9 per mille; 2. di stabilire pertanto che, per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale immobili da applicare nel comune di Montanaro sono le seguenti: abitazione principale, 5,9 per mille; altri fabbricati, 6,5 per mille; aree fabbricabili, 6,5 per mille; terreni agricoli, 6,5 per mille; 3. di approvare quanto segue: a) aumento della detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1998 in relazione alle richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale, da L. 200.000 a L. 250.000; b) individuare, quali soggetti beneficiari della maggiore detrazione d'imposta, quei contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni: soggetti con reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a L. 25.000.000, operando, in caso di nuclei familiari, per ogni componente oltre il primo, una maggiorazione di L. 2.000.000; c) stabilire inoltre che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti nel corso del 1997; d) fissare la seguente procedura: Il Richiedente dovra' presentare: apposita domanda, redatta esclusivamente (a pena di nullita') su modulo da ritirarsi presso il comune; dichiarazione sostituitva dell'atto di notorita' concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare; e) l'esamina e l'emissione di apposito avviso di accoglimento o diniego dell'istanza sono demandate alla giunta comunale o al funzionario responsabile da essa individuato. (Omissis). COMUNE DI MONTANO ANTILIA Il comune di MONTANO ANTILIA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di riconfermare, come riconferma, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONTASOLA Il comune di MONTASOLA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili; per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima verifica; per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta. (Omissis). di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1j gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI MONTE ARGENTARIO Il comune di MONTE ARGENTARIO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998 nelle misure seguenti, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992: nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria; nella misura del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' adibita ad abitazione principale; di mantenere in L. 200.000 la detrazione per la prima casa di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 riformulato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 58 comma 3 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. (Omissis). COMUNE DI MONTEBELLO JONICO Il comune di MONTEBELLO JONICO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5 per mille, gia' in vigore per l'anno 1997. (Omissis). COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO Il comune di MONTEBELLO SUL SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille; 2. non optare per la riduzione d'imposta del 50% per le abitazioni principali, a motivo del fatto che i fabbricati di questo comune hanno gia' una rendita catastale bassa; 3. stabilire la detrazione d'imposta per le abitazioni principali nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MONTECAROTTO Il comune di MONTECAROTTO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura che segue: aliquota ordinaria del 6 per mille; aliquota del 7 per mille sull'abitazione utilizzata come seconda casa od inutilizzata (1), non locata (2) e non ceduta in comodato gratuito a soggetti ivi residenti (3). Non rientrano in quella tipologia le loro pertinenze. N O T E (1) Cioe' anche quando non risultino attive le utenze per luce, acqua e gas. (2) (3) Debbono risultare da atti in regola con le disposizioni di legge vigenti. (Omissis). COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO Il comune di MONTE CASTELLO DI VIBIO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche nelle seguenti misure; 5 per mille l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MONTE CAVALLO Il comune di MONTE CAVALLO (provincia di Macerata) ha adottato, il 24 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). confermare, per l'anno 1998: l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio comunale come gia' stabilito, per l'anno 1997 con atto di consiglio comunale n. 2 del 22 febbraio 1997. (Omissis). COMUNE DI MONTECOSARO Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 24 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MONTEFALCO Il comune di MONTEFALCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 15 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di approvare e sottoporre a successive determinazioni del consiglio comunale, per l'anno 1998, per l'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote: aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille; una aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 210.000, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI MONTEFREDANE Il comune di MONTEFREDANE (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille con la sola detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 cosi' come prevista per legge. (Omissis). COMUNE DI MONTEGIOCO Il comune di MONTEGIOCO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure: 5,5 per mille aliquota generale; (Omissis). 3. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita a prima abitazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e' nella misura legale di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MONTELAPIANO Il comune di MONTELAPIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI MONTELLA Il comune di MONTELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille; 2. di mantenere, altresi', ferma la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO Il comune di MONTELUPO FIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 febbraio 1998 ed il 2 marzo 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'applicazoine dell'imposta comunale sugli immobili: a) 6 per mille per tutte le tipologie di immobili o terreni; b) 7 per mille per gli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e non occupati come dimora abituale da alcuna persona; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; (Omissis). 1. di approvare la relazione predisposta dall'ufficio tributi in data 26 febbraio 1998, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, modificando da L. 350.000 a L. 380.000 l'importo della detrazione per i soli immobili ad abitazione principale indicata nella medesima; 2. di aumentare a L. 380.000 la detrazione di imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per le famiglie che ne facciano richiesta e che nell'anno 1997 non abbiano superato, in relazione alla composizione della famiglia anagrafica il seguente reddito lordo: famiglia anagrafica composta da una persona L. 13.200.000; famiglia anagrafica composta da due persone L. 23.100.000; famiglia anagrafica composta da tre persone L. 33.000.000; famiglia anagrafica composta da quattro persone L. 36.300.000; a partire da L. 36.300.000 il reddito annuo lordo viene aumentato di L. 3.300.000 all'anno per ogni componente in piu' risultante dallo stato di famiglia; 3. per usufruire della maggiore detrazione ICI, il proprietario dell'immobile adibito ad abitazione principale, deve presentare domanda in duplice copia in carta semplice al sindaco allegando i seguenti documenti: a) denuncia dei redditi dei componenti la famiglia anagrafica: mod. 101, mod. 201, mod. 740, mod. 730, per i redditi percepiti nell'anno 1997; b) dichiarazione di non possedere altri fabbricati, oltre a quello dove si risiede, nel territorio dello Stato; le domande devono essere presentate all'ufficio tributi entro la scadenza della prima rata, 15 giugno 1998, e entro la seconda rata, 30 novembre 1998. (Omissis). COMUNE DI MONTELUPONE Il comune di MONTELUPONE (provincia di Macerata) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 2. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare sul valore degli immobili ubicati nel territorio comunale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nella misura del 5 per mille, senza prevedere alcuna differenziazione oggettiva ne' soggettiva dell'imposta; 3. di dare atto che con il presente provvedimento viene confermata l'aliquota I.C.I. determinata per l'anno 1997. (Omissis). COMUNE DI MONTEMARCIANO Il comune di MONTEMARCIANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 3 febbraio, il 27 febbraio 1998 ed il 9 marzo 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire per l'anno 1998 (omissis) l'aliquota per l'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, relativamente alla abitazione principale e agli alloggi locati con contratto registrato a favore di soggetti che ivi abbiano stabilito la loro residenza anagrafica; di stabilire, per l'anno 1998 (omissis) nella misura del 7 per mille l'aliquota ai fini dell'imposta comunale immobili (I.C.I.), con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati; di stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 2 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; (Omissis). di determinare per l'anno 1998 nella misura di L. 230.000 la detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'imposta comunale immobili (I.C.I.); tale detrazione e' elevata a L. 300.000 per nuclei familiari composti da una o piu' persone che, nel corso del 1998, abbiano un'eta' pari o superiore a sessantacinque anni per gli uomini e pari o superiore a sessanta anni per le donne, la detrazione di L. 300.000 e' estesa, senza vincolo di eta', anche a favore dei nuclei familiari che hanno al loro interno uno o piu' soggetti portatori di handicaps. COMUNE DI MONTEMILONE Il comune di MONTEMILONE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille per l'anno 1998, con le detrazioni o riduzioni d'imposta come per legge. (Omissis). COMUNE DI MONTEPRANDONE Il comune di MONTEPRANDONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 30 dicembre 1997 ed il 30 aprile 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille da applicare agli immobili destinati ad abitazione principale, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili, per le aree edificabili e per i terreni agricoli. (Omissis). per quanto attiene la misura dell'ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. naturalmente, sempre, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale, per le categorie di cui (omissis): 1. i titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1 gennaio, abbiano compiuto il 65 anno di eta' e siano in possesso del solo appartamento condotto direttamente e comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale: ulteriore detrazione pari L. 150.000; 2. i soggetti passivi il cui nucleo familiare, convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda eventuali disabili con invalidita' non inferiore al 75% risultante dalle competneti strutture pubbliche: ulteriore detrazione pari a L. 150.000; 3. i disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, sino a L. 21.000.000, oltre L. 1.600.000 per ogni persona a carico: ulteriore detrazione pari a L. 150.000; 4. i lavoratori posti in cassa integrazione in lista di mobilita' con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, sino a L. 21.000.000, oltre L. 1.600.000 per ogni persona a carico: ulteriore detrazione pari a L. 150.000; 5. i soggetti con nucleo familiare di almeno tre componenti, il cui reddito complessivo non superi l'importo complessivo di L. 15.000.000: ulteriore detrazione pari a L. 100.000. (Omissis). COMUNE DI MONTERONI DI LECCE Il comune di MONTERONI DI LECCE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, come conferma, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille cosi' come stabilito per l'anno 1997 con la richiamata deliberazione della giunta comunale n. 963 del 28 ottobre 1996. (Omissis). COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO Il comune di MONTEROTONDO MARITTIMO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 16 febbraio 1998 ed il 30 marzo 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, ai fini I.C.I. per l'anno 1998, l'aliquota da applicare per unita' immobiliare adibita a prima abitazione e quelle appartenenti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4 e C/5 nella misura del 5,2 per mille; di determinare, ai fini I.C.I. per l'anno 1998, l'aliquota da applicare per le unita' immobiliari appartenenti a tutte le rimanenti categorie catastali esistenti nel comune di Monterotondo Marittimo, nella misura del 7 per mille. (Omissis). dato atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale spetta nella misura di L. 200.000 prevista dalla legge (aumentata per legge nel 1996 da L. 180.000 a L. 200.000); visto l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni come sostituito e integrato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996; visto la delibera del consiglio comunale n. 2 del 26 febbraio 1997 con la quale si determinano le detrazioni per I.C.I. per fasce di reddito nel modo sotto riportato; sono altresi' stabilite fasce di maggior detrazione se si hanno i requisiti come appresso specificati; il nucleo familiare possiede oltre l'abitazione solo immobili appartenenti alla categoria C/2 e/o C/6 per un massimo di una per categoria: e cio' in presenza dei seguenti redditi: a) fino a L. 15.000.000 detrazione di L. 500.000; b) fino a L. 17.000.000 detrazione di L. 400.000; c) finno a L. 19.000.000 detrazione di L. 300.000; i suddetti redditi sono aumentati di L. 1.000.000 per ogni componente il nucleo familiare (oltre il primo) e di L. 2.000.000 in presenza di portatori di handicap. Per aver diritto a tale detrazione maggiorata, occorre presentare domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di notorieta' in carta libera, da farsi presso l'ufficio tributi. Vista la legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni. (Omissis). COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO Il comune di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire per l'esercizio 1998 in riferimento a quanto esposto nella premessa, che qui si intende come trascritto l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e 6 per mille per gli altri fabbricati, da applicare sulla base disponibile degli immobili soggetti all'imposta le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territorio comunale. (Omissis). COMUNE DI MONTE SANTA MARIA TIBERINA Il comune di MONTE SANTA MARIA TIBERINA (provincia di Perugia) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di riconfermare, (omissis), nel territorio comunale, per l'anno 1998 le seguenti aliquote a titolo di imposta comunale sugli immobili, approvate per l'anno 1998 con l'atto di giunta comunale n. 77 dell'11 aprile 1997 e cioe': 6 per mille per gli immobili dei proprietari residenti nel territorio comunale; 6,5 per mille per gli immobili dei proprietari non residenti nel territorio comunale; detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI MONTEU DA PO Il comune di MONTEU DA PO (provincia di Torino) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di mantenere inalterate le aliquote previste per l'anno 1997, e cioe' per la prima casa nella misura del 4,5 per mille e per i terreni e gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale del 5,5 per mille; 2. di stabilire le quote di detrazione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MONTEZEMOLO Il comune di MONTEZEMOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, anche per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille come previsto per gli anni precedenti. (Omissis). COMUNE DI MORARO Il comune di MORARO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura unica del 4,8 per mille per tutti gli immobili. (Omissis). COMUNE DI MORBEGNO Il comune di MORBEGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: nella misura del 5 per mille da valere per le unita' immobiliari adibite a residenza principale; nella misura del 6 per mille da valere per gli altri fabbricati e le aree edificabili; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, cinquantacinquesimo comma, della legge n. 662/1996 afferente la residenza principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI MORESCO Il comune di MORESCO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare nella misura del 5,50 per mille l'aliquota per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, rimanendo invariate le norme sulle esenzioni, riduzioni e detrazioni, per tutti i tipi di immobili e per tutti i contribuenti, fissando in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MORGANO Il comune di MORGANO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili, con esclusione degli alloggi sfitti non dichiarati inabitabili ai sensi del comma 54 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali l'aliquota e' determinata nella misura del 7 per mille; 2. di confermare l'applicazione della detrazione sull'abitazione principale prevista in L. 200.000, come disposto dal punto 2 comma 55, art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dando atto che per l'anno 1999 la materia in oggetto sara' rivista e rideterminata come specificato in premessa, nel rispetto del decreto legislativo n. 446/1997; 3. di confermare, altresi', la detrazione fino a L. 300.000 per i soggetti passivi proprietari di prima casa abitata da un nucleo familiare in possesso complessivamente nel 1997 di unico reddito proveniente da lavoro dipendente, compresa la pensione ed esclusa la casa di abitazione in quanto soggetto passivo, inferiore al minimo vitale stabilito dall'INPS per detto esercizio nella misura di L. 8.910.200 (tutti gli altri tipi di reddito sono esclusi dalla presente agevolazione). (Omissis). COMUNE DI MORGEX Il comune di MORGEX (provincia di Aosta) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come stabilite con deliberazione della giunta comunale n. 57/97 e precisamente: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; immobili diversi dall'abitazione principale: 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MORNICO LOSANA Il comune di MORNICO LOSANA (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di applicare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili con aliquota unica del 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI MOTTALCIATA Il comune di MOTTALCIATA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di non applicare per l'anno 1998, diversificazioni ed agevolazioni in merito all'imposta comunale sugli immobili; 2. di stabilire nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI Il comune di MUGNANO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 17 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MURAVERA Il comune di MURAVERA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 febbraio 1998 ed il 29 aprile 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 sono determinate nelle seguenti misure: per la prima casa 5 per mille; per altri fabbricati ed aree fabbricabili 6,8 per mille. (Omissis). il termine "prima casa" utilizzato nella delibera del consiglio comunale n. 20 del 27 febbraio 1998, con l'aliquota del 5 per mille e' da intendersi riferito all'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MURLO Il comune di MURLO (provincia di Siena) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di approvare, per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con le aliquote indicate in premessa e che qui di seguito vengono riportate: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota abitazione principale 5,4 per mille; aliquota altre abitazioni 6,8 per mille; 2. di elevare ai sensi della legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, la detrazione per l'abitazione principale, per l'anno 1998 a L. 300.000 purche' i soggetti interessati abbiano i seguenti requisiti: proprietario di una unica unita' immobiliare, accatastata alla categoria A/2, A/3, A/4, con reddito familiare da lavoro dipendente inferiore a L. 20.000.000 annui imponibili Irpef nell'anno 1997. Eventuali terreni adiacenti sono considerati di pertinenza. (Omissis). COMUNE DI MUROS Il comune di MUROS (provincia di Sassari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO Il comune di MUZZANA DEL TURGNANO (provincia di Udine) ha adottato, il 21 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare nella misura del 4,8 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI NAVE SAN ROCCO Il comune di NAVE SAN ROCCO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI NEIVE Il comune di NEIVE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di adeguare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 dal 5 per mille al 5,3 per mille. (Omissis). COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA Il comune di NERVESA DELLA BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare (omissis) per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,3 per mille; di dare atto che la detrazione per la prima casa e' quella stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI NEVIANO Il comune di NEVIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I., da applicarsi in questo comune nella misura del 5 per mille del valore degli immobili, anche per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI NEVIGLIE Il comune di NEVIGLIE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille (unica). (Omissis). COMUNE DI NIELLA BELBO Il comune di NIELLA BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1998, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'applicazione di un'aliquota unica nella misura del 5 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 3, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). COMUNE DI NOALE Il comune di NOALE (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di dare atto che le aliquote e tariffe per il 1998 dei tributi locati sono cosi' stabilite: I.C.I. (imposta comunale immobili) aliquota unica del 5,5 per mille con detrazione prima casa L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI NOCCIANO Il comune di NOCCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 4 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di adeguare l'aliquota I.C.I. al 5 per mille a decorrenza dal 1998. (Omissis). COMUNE DI NOCERA INFERIORE Il comune di NOCERA INFERIORE (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). le tariffe, aliquote e canoni attualmente in vigore sono: I.C.I.: aliquota del 5,5 per mille con detrazione per l'abitazione principale di L. 240.000 approvata con delibera di G.M. n. 96 del 22 febbraio 1997. (Omissis). COMUNE DI NOCIGLIA Il comune di NOCIGLIA (provincia di Lecce) ha adottato, 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). confermare come di fatto conferma per l'anno 1998 l'aliquota in misura unica del 5 per mille da applicare come imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI NONANTOLA Il comune di NONANTOLA (provincia di Modena) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, le aliquote I.C.I. e le detrazioni da applicare agli immobili siti nel comune di Nonantola come da allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. (Omissis). Allegato "A" alla delibera del C.C. n. 2 del 12 febbraio 1998 Aliquote I.C.I. per l'anno 1998 ===================================================================== Specifica degli immobili Aliquota _____________________________________________________________________ Aliquota ordinaria da applicare al valore degli immobili 6,8 per mille _____________________________________________________________________ Fanno eccezione le seguenti fattispecie: ===================================================================== Specifica degli immobili Aliquota _____________________________________________________________________ Unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione 5,4 per mille principale dei soggetti residenti. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota ridotta le unita' immobiliari iscritte in catasto separatamente dall'abitazione e classificate in categorie diverse dal gruppo "A" _____________________________________________________________________ Unita' immobiliari iscritte in catasto separatamente 6,5 per mille dall'abitazione principale e che costituiscono pertinenza dell'abitazione stessa classificate in categoria C/6 _____________________________________________________________________ Proprietari che eseguono interventi volti al recupero 4 per mille di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico _____________________________________________________________________ Alloggi non locati (si considerano alloggi non locati 7 per mille le abitazioni vuote e di fatto non utilizzate) Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi non locati in quanto dichiarati inagibili o inabitabili e gli alloggi in fase di manutenzione ordinaria o straordinaria per un periodo massimo di 6 mesi. Per tali fattispecie si applica l'aliquota ordinaria del 6,8 per mille _____________________________________________________________________ Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non utilizzata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996). Si determina la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. Tale detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalita' indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. Per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il proprietario, l'usufruttario, o il titolare di altro diritto reale, dimora abitualmente. Si conviene di applicare la detrazione di L. 200.000 anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992. Si ritiene opportuno concedere il beneficio di una ulteriore detrazione di L. 150.000, per un totale di L 350.000. I destinatari dell'aumento della detrazione per abitazione principale di L. 150.000, i quali siano in possesso dei solo appartamento occupato e relativo garage, saranno i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) pensionati o portatori di handicap, titolari di un solo reddito e che vivano soli, che abbiano un reddito non superiore a L. 13.500.000 annui lordi riferito all'anno 1997, e che siano in condizione non lavorativa; b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.500.000 piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.500.000 piu' lire 1.600.000 per ogni persona a carico; d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento o abitazione equivalente abitato, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1j gennaio 1998: nucleo familiare composto da 5 o piu' componenti al 1j gennaio 1998; reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a lire 67.500.000 lordi annui nel caso di 5 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.500.000 lordi annui per ogni componente superiore al quinto; e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti. Nel caso delle lettere b), c), d), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare. La presentazione presso il comune delle domande per il riconoscimento del diritto della detrazione fino a L. 350.000 consiste in una autocertificazione di possesso di tutti i requisiti che dovra' essere accompagnata dalla adeguata documentazione. Il reddito da considerare e' il reddito imponibile ai fini IRPEF; Si determinano di seguito le modalita' di presentazione della richiesta di detrazioni: 1. il contribuente deve presentare una richiesta - autocertificazione - nella quale deve dichiarare il nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000; 2. la richiesta - autocertificazione - deve essere inviata entro il 30 giugno 1998 all'ufficio tributi del comune di Nonantola con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata a.r.; in caso di spedizione tramite posta, fara' fede il timbro postale di spedizione. I contribuenti che hanno presentato richiesta entro i termini potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, tenere conto della detrazione richiesta. L'ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, si provvedera' al recupero della minore imposta versata e saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI NORAGUGUME Il comune di NORAGUGUME (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1995 (*): (Omissis). di riconfermare per l'anno 1995, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille. (Omissis). (*) Lo stesso comune ha dato notizia che "per gli anni 1996, 1997 e 1998 non e' stata adottata alcuna deliberazione in merito alla aliquota I.C.I. e che pertanto si intende confermata per gli anni suddetti la aliquota del 4 per mille". COMUNE DI NORCIA Il comune di NORCIA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, senza ulteriori specificazioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come costituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.; a) 4 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; (Omissis). di dare altresi' atto che la detrazione per l'abitazione principale e' quella stabilita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 (L. 200.000). (Omissis). COMUNE DI NOSATE Il comune di NOSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune come segue: 6 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale; 6 per mille per tutte le altre categorie. (Omissis). COMUNE DI NOTARESCO Il comune di NOTARESCO (provincia di Teramo) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1997 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle misure seguenti: nella misura del 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi. (Omissis). COMUNE DI NOVALEDO Il comune di NOVALEDO (provincia di Trento) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Novaledo nella misura unica del 4,5 per mille, senza variazioni rispetto all'aliquota vigente. (Omissis). COMUNE DI NOVA SIRI Il comune di NOVA SIRI (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nel 6 per mille; 2. di confermare, per l'anno 1998, in L. 200.000, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI NOVENTA di PIAVE Il comune di NOVENTA DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2. di applicare una nuova aliquota, corrispondente al 7 per mille, agli immobili sfitti, al fine di incentivare l'effettivo utilizzo dei locali sia adibiti ad abitazione, che destinati ad attivita' produttive; 3. di confermare l'adeguamento del 5% sugli estimi catastali urbani, del 25% sul reddito dominicale e la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI NUORO Il comune di NUORO ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' stabilite: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota abitazione principale: 4 per mille; aliquota altri fabbricati: 6 per mille; aliquota immobili di cui all'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449: 3 per mille; aliquota aree fabbricabili: 6 per mille; 2. sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari di anziani o disabili di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'aliquota prevista per l'abitazione principale oltre ai soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996 convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 viene altresi' applicata per le unita' immobiliari previste nello stesso provvedimento locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI NURRI Il comune di NURRI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille per tutte le unita' immobiliari. (Omissis). COMUNE DI OGGIONO Il comune di OGGIONO (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). Ritenuto opportuno e necessario per l'anno 1998: a) confermare al 4,6 per mille l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'abitazione principale, con detrazione di L. 240.000; b) fissare al 2 per mille l'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449; c) fissare al 6,5 per mille l'aliquota da applicarsi ex art. 6 decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996, alle unita' abitative non occupate, siano esse di nuova realizzazione o provenienti da ristrutturazione a far data dalla scadenza dell'anno dalla fine lavori; d) confermare al 5,5 per mille l'aliquota per gli altri immobili; (Omissis). DELIBERA di determinare (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 2 per mille per interventi di recupero; del 4,6 per mille per l'abitazione principale, del 5,5 per mille per gli altri immobili; di stabilire detrazione di L. 240.000 per l'abitazione principale; di stabilire aliquota del 6,5 per mille per le unita' abitative non occupate, per i motivi suesposti in narrativa. (Omissis). COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO Il comune di OLEVANO SUL TUSCIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili e' applicata con le aliquote di seguito riportate: 1) aliquota ordinaria: 5 per mille; 2) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5 per mille; 3) unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 4) immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille; 5) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 5 per mille; 6) alloggi non locati: 5 per mille; 7) immobili appartenenti ad enti senza fine di lucro: 5 per mille; 8) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prrevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili in base ad apposita istanza presentata dagli interessati: 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI OLGINATE Il comune di OLGINATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). 1. di stabilire, in forza dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 l'aliquota del 5,1 per mille dell'I.C.I. a partire dal 1 gennaio 1998; 2. di confermare per il 1998 le aliquote diversificate dell'I.C.I. previste al punto due del dispositivo della deliberazione C.C.N 10/97 e la considerazione di cui al punto 3 dello stesso dispositivo; 3. di approvare gli uniti criteri per beneficiare della detrazione di L. 500.000 prevista per l'abitazione principale dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; (Omissis). i proprietari soggetti all'l.C.l. per applicare la citata detrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: il reddito complessivo 1997 del nucleo familiare non deve essere superiore a L. 23.000.000. aumentabile di: L. 2.000.000 se il capofamiglia nell'anno 1997 non era autosufficiente; L. 2.000.000 per ogni famigliare a carico nell'intero anno 1997; L. 2.000.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente; nella determinazione del reddito complessivo, da cui sono esclusi le rendite, pensioni ed altri emolumenti che per legge non costituiscono reddito, non si tiene conto della rendita catastale riferita all'abitazione principale compresi accessori e pertinenze; l'unita' immobiliare abitata e sue pertinenze deve essere l'unica abitazione posseduta dal nucleo familiare. Sono escluse dal benificio le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore a L. 1.500.000 e quelle di cui alle categorie A1, A7, A8, A9; i soggetti interessati per avere diritto all'agevolazione, devono presentare richiesta agli uffici comunali che dispongono gia' apposita modulistica; la richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno 1998; i contribuenti in possesso dei requisiti di cui sopra, gia' in sede di determinazione dell'importo l.C. l potranno tenere conto della maggiore detrazione; l'amministrazione potra' chiedere ogni documento comprovante quanto dichiarato dal contribuente; nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, cui seguira' la segnalazione all'autorita' giudiziaria. (Omissis). Con delibera n. 10 del 27 febbraio 1997 il comune ha stabilito, con riferimento ai punti 2) e 3) del dispositivo: (Omissis). aliquota del 6 per mille per le seconde case non locate; aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopi di lucro, enti che svolgono attivita' di assistenza agli anziani, enti che svolgono attivita' educative; aliquota del 4 per mille per un periodo di 3 anni, per quei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). Si applica, inoltre, nel comune di Olgiate: riduzione dell'imposta: l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e' fissata in L. 200.000. COMUNE DI OLMEDO Il comune di OLMEDO (provincia di Sassari) ha adottato, il 21 gennaio 1993 la seguente deliberazione per l'anno 1993 (*): (Omissis). di fissare per l'anno 1983, nella misura del 4 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (Omissis). (*) Lo stesso comune ha dato notizia che sono rimaste invariate per il 1998 nel minimo di legge l'aliquota I.C.I. 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale (L. 200.000). COMUNE DI OLMO AL BREMBO Il comune di OLMO AL BREMBO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di Olmo al Brembo nella misura del 6 per mille; 2. di fissare in L. 400.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI OME Il comune di OME (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per gli immobili destinati a prima abitazione e del 6 per mille sugli altri immobili; 2. di approvare le agevolazioni in tema di detrazioni I.C.I. previste per i possessori di una unica unita' adibita ad abitazione principale cosi' come sotto specificato: detrazione di L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA Il comune di OPPIDO MAMERTINA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota minima del 4 per mille dell'I.C.I. da applicare sul territorio di Oppido Mamertina, con al riduzione di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI ORANI Il comune di ORANI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). provvedere a determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'esercizio finanziario 1998; provvedere a determinare per le abitazioni principali, la detrazione di L. 250.000 annue. (Omissis). COMUNE DI ORGIANO Il comune di ORGIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. anno 1998 in via generale nella misura del 4,8 per mille salvo che per le abitazioni non dichiarate inabitabili che siano sfitte o chiuse e per i capannoni chiusi per i quali l'aliquota e' determinata nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI ORIGGIO Il comune di ORIGGIO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). determinare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale immobiliare da applicarsi nel comune di Origgio nell'anno 1998: aliquota dell'imposta 7 per mille per le unita' immobiliari di proprieta' direttamente adibite ad abitazioni principali delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, l'aliquota predetta e' ridotta al 4 per mille; per le seconde case locate a chi le usa per prima abitazione, l'aliquota predetta e' ridotta al 5 per mille; la detrazione per le case adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti ad Origgio, e' aumentata come segue: per le categorie catastali A2, A3, A4, A5 ed A6 a L. 360.000; per la categoria catastale A7 a L. 300.000; per le categorie catastali A1, A8 ed A9 a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ORINO Il comune di ORINO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille fermo restando la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ORNICA Il comune di ORNICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nella misura del 5 per mille; di fissare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per la unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI OSIMO Il comune di OSIMO (provincia di Ancona) ha adottato, il 16 marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di sostituire la precedente delibera della giunta comunale n. 56 del 7 febbraio 1998 con la presente rideterminando, per l'anno 1998, le seguenti aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria del 6,4 per mile; aliquota ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' iindivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, considerando direttamente adibita ad abitazione princiale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati da almeno due anni alla data del 1j gennaio 1998; aliquota del 4 per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; elevazione della detrazione per l'abitazione principale a L. 250.000 limitatamente ai soggetti passivi anziani (che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' al 1j gennaio 1998) che vivono soli o in coppia (come da risultanze anagrafiche), sono proprietari della sola abitazione principale e delle sue eventuali pertinenze e che hanno conseguito nel 1997 un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a: L. 14.000.000 per quelli che vivono soli; L. 21.000.000 (complessivi) per quelli che vivono in coppia. (Omissis). COMUNE DI OSMATE Il comune di OSMATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire per l'esercizio finanziario 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI OSPITALE DI CADORE Il comune di OSPITALE DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille; 2. di elevare a L. 350.000 l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di fissare nella misura del 3 per mille, e per la durata di tre anni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili a favore di proprietari che eseguano gli interventi previsti dal comma 5, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (Omissis). COMUNE DI OSSUCCIO Il comune di OSSUCCIO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998 (omissis) le aliquote per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche' le riduzioni e le detrazioni d'imposta nelle misure di cui ai prospetti che seguono: A) misura delle aliquote: per tutte le tipologie aliquota proposta 4,5 per mille; B) misura delle riduzioni o in alternativa delle detrazioni d'imposta: per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi e residenti, detrazione d'imposta L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI OYACE Il comune di OYACE (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per l'anno 1998; di portare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000. (Omissis). COMUNE DI PACENTRO Il comune di PACENTRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). lasciare invariata l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, al 4 per mille senza applicazioni di aumenti o benefici. (Omissis). COMUNE DI PACIANO Il comune di PACIANO (provincia di Perugia) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1998 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: tutte le tipologie di immobili aliquota 6 per mille; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come istituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue: detrazione per abitazione principale L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI PADRU Il comune di PADRU (provincia di Sassari) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille ai fini del versamento dell'imposta comunale sugli immobili, fatte salve le riduzioni e detrazioni previste dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI PADULI Il comune di PADULI (provincia di Benevento) ha adottato, l'11 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998 (*): (Omissis). riduzione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di L. 60.000 con decorrenza per l'anno d'imposta 1998, di conseguenza la misura della detrazione per l'abitazione principale e' pari a L. 200.000 dal 1 gennaio 1998. (Omissis). (*) Il comune ha dato notizia che l'aliquota e' stata confermata per il 1998 al 6 per mille. COMUNE DI PAGLIETA Il comune di PAGLIETA (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI PAITONE Il comune di PAITONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per i fabbricati non adibiti ad abitazione principale, rimanendo invariato il tasso d'imposta per la prima abitazione al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PALAGONIA Il comune di PALAGONIA (provincia di Catania) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). approvare per l'anno 1998 l'aliquota del 4,5 per mille; fissare la riduzione di L. 200.000 per ciascuna unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PALAU Il comune di PALAU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nel seguente modo: 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per la sola unita' immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale; 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi per le abitazioni diverse dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi (altre categorie di immobili); (Omissis); di elevare la detrazione d'imposta spettante per l'unita' abitativa adibita direttamente ad abitazione principale per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune da L. 200.000 a L. 320.000. (Omissis). COMUNE DI PALIZZI Il comune di PALIZZI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituito con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI PALLAGORIO Il comune di PALLAGORIO (provincia di Crotone) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO Il comune di PALMA DI MONTECHIARO (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. da adottare per l'anno 1998, e' quella minima del 4 per mille, fissata dal decreto legislativo n. 504/1992; 2. stabilire, per l'anno 1998, in L. 240.000 la detrazione I.C.I. usufruibile per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PALOMBARA SABINA Il comune di PALOMBARA SABINA (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I nella seguente misura: per la sola abitazione principale del soggetto d'imposta, aliquota del 5,50 per mille; detrazione per la sola abitazione principale, L. 300.000; per tutti gli altri immobili, aliquota del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PALOMBARO Il comune di PALOMBARO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 1993, la seguente deliberazione per l'anno 1993 (*): (Omissis). lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota non e' stata modificata e rimane, pertanto, fissata nel minimo di legge del 4 per mille stabilire per il corrente esercizio 1993 l'aliquota del 4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. (Omissis). (*) Lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota indicata e' tutt'ora in vigore non essendo intervenute successive delibere modificative. COMUNE DI PANCALIERI Il comune di PANCALIERI (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 2. di fissare e confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione. (Omissis). COMUNE DI PANETTIERI Il comune di PANETTIERI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 7 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PANTELLERIA Il comune di PANTELLERIA (provincia di Trapani) ha adottato, il 26 febbraio 1998 ed il 7 aprile 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). fissare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille le seconde case e le aree edificabili. (Omissis). di fissare per l'anno 1998 in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo (Omissis). COMUNE DI PARENTI Il comune di PARENTI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1998 nella misura unica del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, le detrazioni spettano a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi pere le case popolari; (Omissis). 7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI PARODI LIGURE Il comune di PARODI LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di detrminare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugl immobili nelle seguenti misure: aliquota ordinaria: 5 per mille; aliquota per seconda abitazione ed eventuali pertinenze (es. box) delle seconde abitazioni: 6 per mille; 2. di dare atto che la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 e' nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PARRANO Il comune di PARRANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure: a) 5,75 per mille: unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e dai soggetti previsti dalla legge; inoltre le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione cha la stessa non risulti locata; b) 6,25 per mlle: immobili concessi in locazione a condizioni che la locazione risulti da contratto regolarmente registrato (come risulta dalle attuali leggi in vigore); c) 7 per mille: le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale dai proprietari che non risultano locate; di confermare la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PASTORANO Il comune di PASTORANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). ribadire l'applicazione dell'aliquota I.C.I. al 4 per mille per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI PAZZANO Il comune di PAZZANO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 12 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PEDIVIGLIANO Il comune di PEDIVIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, come conferma, per l'anno 1998 l'aliquota dei 6 per mille che sara' applicata in questo comune ai fini dell'I.C.I.; di stabilire la dettrazione di L. 600.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto paassivo. (Omissis). COMUNE DI PEGLIO Il comune di PEGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, al 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PEGLIO Il comune di Peglio (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con detrazione per la prima casa pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PEIA Il comune di PEIA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata da questo comune per l'anno 1998 con aliquota unica del 5,5 per mille, in conformita' alle disposizioni in materia; 2. di stabilire, per l'anno 1998, l'importo di L. 200.000 quale detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, cosi' come stabilito dalla vigente legge finanziaria. (Omissis). COMUNE DI PENNADOMO Il comune di PENNADOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 20 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). riconfermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PERAROLO DI CADORE Il comune di PERAROLO DI CADORE (provincia di Belluno) ha confermato il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1997: (Omissis). aliquota ordinaria 6 per mille; abitazione principale 4 per mille con detrazione L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PERRERO Il comune di PERRERO (provincia di Torino) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). Per quanto attiene l'I.C.I. si prevede per il 1998 un gettito in aumento, e per effetto dell'incremento del 5% degli estimi catastali ai fini I.C.I. (legge n. 662/1996 art. 3 comma n. 48), e sulla base del recupero della base imponibile gia' avvenuto nel 1997, ferma restando l'aliquota del 6 per mille; (Omissis); di determinare la detrazione per le unita' immobiliari ad abitazione principale dei residenti ai fini del pagamento dell'imposta comunale per gli immobili in L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI PERSICO DOSIMO Il comune di PERSICO DOSIMO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1j gennaio 1998: aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 6 per mille. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1j gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI PESCOPAGANO Il comune di PESCOPAGANO (provincia di Potenza) ha confermato, l'11 marzo 1998, le deliberazioni per l'anno 1996 n. 16 del 14 maggio 1996 e n. 21 del 24 gennaio 1996 con le quali si e' stabilito: (Omissis). di confermare, nella misura del 7 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI PETINA Il comune di PETINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 13 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota pari al 5 per mille dell'imposta sui valori degli immobili ubicati nel territorio comunale. (Omissis). COMUNE DI PETTENASCO Il comune di PETTENASCO (provincia di Novara) ha adottato, il 10 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. viene diversificata: viene applicata l'aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale con detrazione per la stessa di L. 300.000; viene applicata alle abitazioni diverse da quelle principali l'aliquota del 7 per mille; (Omissis); di prendere in considerazione le riduzioni previste dalla legge n. 662/1996 art. 3 comma 55 e successive modificazioni. (Omissis). COMUNE DI PIACENZA Il comune di PIACENZA ha adottato, il 28 novembre 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del: a) aliquota ordinaria 5,20 per mille per i terreni e fabbricati soggetti all'imposta; b) aliquota ridotta 4,40 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo dell'imposta; c) aliquota ridotta 4,40 per mille per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; d) 4,40 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisto la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di approvare l'aumento della detrazione d'imposta da 200.000 a 300.000 lire annue a favore dei soggetti passivi sottoindicati e sulla base dei criteri/requisiti di seguito riportati, in relazione alla particolare situazione di disagio economico-sociale di appartenenza: a) pensionati con basso reddito possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare. Nel caso in cui l'appartamento sia posseduto a titolo di usufrutto, uso od abitazione, il nucleo familiare non deve avere nessun'altra proprieta' immobiliare. l'abitazione deve essere occupata da una o piu' persone, una delle quali di eta' superiore ad anni sessantacinque compiuti, o da compiere, nel corso del 1998. di essere in condizione non lavorativa con soli redditi da pensione riferiti all'anno 1997, non superiori ai seguenti limiti: a) L. 14.000.000, di reddito annuale imponibilei ai fini IRPEF per i nuclei composti da una sola persona. b) L. 21.000.000, da reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per le famiglie composte da due o piu' persone. b) famiglie composte da 6 o piu' persone, al 1j gennaio 1998, con i seguenti requisiti: possesso a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprieta' immobiliare del nucleo familiare; reddito complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito all'anno 1997, non superiore a lire 60 milioni annui imponibili IRPEF. Tale reddito viene aumentato di lire 10 milioni annui per ogni ulteriore componente. c) titolari alla data dell'1j gennaio 1998 di assistenza sociale a livello comunale, a norma dei vigenti regolamenti. 3) di approvare le seguenti modalita' di presentazione della autocertificazione: il contribuente deve far pervenire l'autocertificazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.0000; detta autocertificazione dovra' pervenire al comune entro la scadenza prevista per i pagamenti (20 giugno - 20 dicembre); i contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione entro i termini indicati, possono, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, tener conto della maggiore detrazione di L. 100.000; l'amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. (Omissis). COMUNE DI PIANE CRATI Il comune di PIANE CRATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9 marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), e' definitivamente riconfermata, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille; di determinare, quale detrazione per abitazione principale, la misura unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO Il comune di PIAZZA AL SERCHIO (provincia di Lucca) ha adottato, 5 marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come segue: aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale; aliquota del 7 per mille in tutti gli altri casi. 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). comune di PIAZZA ARMERINA Il comune di PIAZZA ARMERINA (provincia di Enna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). riconfermare per l'anno 1998 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella percentuale del 5 per mille e determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PIEGARO Il comune di PIEGARO (provincia di Perugia) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune, nella misura unica del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). di applicare l'aliquota minima I.C.I. del 4 per mille nei confronti delle imprese industriali ed artigianali che iniziano la loro attivita' nel corso del 1998 e risultano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall'art. 7 della convenzione Enel- Istituzioni. (Omissis). COMUNE DI PIERANICA Il comune di PIERANICA (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). I. di confermare le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.l., (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1998: 1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille. II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. III. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque utilizzabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di priorita', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI PIETRALUNGA Il comune di PIETRALUNGA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, (omissis) le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel 4,80 per mille per l'abitazione principale dei residenti, e nel 6 per mille per gli altri immobili; di stabilire, per l'anno 1998, in L. 300.000 la detrazione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e succ., per la prima abitazione dei seguenti soggetti che presentano una situazione reddituale disagevole: a) proprietario di unico fabbricato ed unico occupante con redditi derivanti esclusivamente da pensione non superiore a L. 12.000.000 annui; b) proprietari di unico fabbricato di valore catastale non superiore a L. 90.000.000 che siano pensionati e che abbiano un reddito fino a L. 18.000.000 per nucleo familiare fino a 2 persone aumentato di L. 1.500.000 per ogni altra persona a carico. (Omissis). COMUNE DI PIETRAPAOLA Il comune di PIETRAPAOLA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PIETRASTORNINA Il comune di PIETRASTORNINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). conferma per l'anno 1998 dell'aliquota fissata al 6 per mille, con decurtazione dell'importo di L. 200.000 per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI PIETRELCINA Il comune di PIETRELCINA (provincia di Benevento) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA Il comune di PIEVEBOVIGLIANA (provincia di Macerata) ha adottato, il 4 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare nel 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nel territorio di questo comune per l'anno 1998 senza alcuna particolare riduzione o detrazione se non quelle previste per legge dall'art. 8, comma I e II del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e precisamente: riduzione del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (fatte in ogni caso salve le particolari disposizioni previste per i fabbricati interessati dal sisma del 26 settembre 1997); detrazione di L. 200.000 (fino alla concorrenza del suo ammontare) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI PIEVE TESINO Il comune di PIEVE TESINO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2. di applicare l'aliquota ridotta ad 4 per mille per i seguenti immobili: abitazione principale dei soggetti residenti; alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale; immobili diversi dalle abitazioni; immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale da soggetti residenti; aree commerciali; aree destinate a servizi; sono assimilate alle abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' non locate; 3. di elevare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI PIEVE TORINA Il comune di PIEVE TORINA (provincia di Macerata) ha adottato, il 24 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille per l'intero territorio comunale, e la detrazione dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari a L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI PIMENTEL Il comune di PIMENTEL (provincia di Cagliari) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire in misura unica l'aliquota del 4 per mille relativa all'I.C.I. anno 1998; di stabilire una detrazione pari a L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 504/1992. (Omissis). COMUNE DI PINCARA Il comune di PINCARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. per il 1998 per il comune di Pincara nella misura unica del 5 per mille; 2. di stabilire che, dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI PINZOLO Il comune di PINZOLO (provincia di Trento) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di rideterminare, con decorrenza 1 gennaio 1998, la detrazione fissa per l'abitazione principale, ai fini dell'applicazione I.C.I., nella misura di L. 500.000 disponendo che tale detrazione venga applicata anche alle unita' immobiliari evidenziate al comma 56 e del IV capoverso del comma 55 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 662/1996, come fissato con propria deliberazione n. 80/1997; 2. di rideterminare per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5 per mille fissata dalla Giunta con il provvedimento n. 673/1997 come gia' confermato nella delibera consiliare n. 80 dd. 15 ottobre 1997. (Omissis). COMUNE DI PIORACO Il comune di PIORACO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nelle seguenti misure: 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 6 per mille per i restanti immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti. (Omissis). COMUNE DI PIRAINO Il comune di PIRAINO (provincia di Messina) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, come per gli anni precedenti; confermare, anche per l'anno 1998, la detrazione sulla prima casa, ai fini dell'I.C.I., in L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI PISTICCI Il comune di PISTICCI (provincia di Matera) ha adottato, il 5 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di modificare (omissis) la propria deliberazione n. 214 del 5 marzo 1997, in premessa richiamata, nel senso che l'aliquota I.C.I. relativa al 1998 per gli immobili adibiti a prima casa viene ridotta dal 4,80 per mille al 4 per mille. 2. per il resto la deliberazione sopra citata rimane valida ed efficace a tutti gli effetti di legge. (Omissis). Con delibera n. 214 del 5 marzo 1997 il comune ha stabilito: (Omissis). 1. di modificare la deliberazione commissariale n. 966 del 14 novembre 1996, in premessa citata, nel senso che l'aliquota dell'I.C.I. relativa all'anno 1997 per gli immobili adibita a 1a casa viene ridotta dal 5 per mille al 4,80 per mille, mentre l'aliquota della stessa imposta per tutti gli altri immobili viene elevata dal 5 per mille al 5,50 per mille; 2. di stabilire che l'esenzione per la prima casa viene elevata da L. 180.000 a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI POGGIO SAN LORENZO Il comune di POGGIO SAN LORENZO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998: a) aliquota ordinria dei 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unita' immobiliari destinate ad abitazione principali; b) aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali; 2. di fissare nella miura minima di L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione princiale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI POGGIO SAN MARCELLO Il comune di POGGIO SAN MARCELLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille del valore catastale con la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI POGGIO SAN VICINO Il comune di POGGIO SAN VICINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 27 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare (omissis), l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili, con la concessione della detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI POGNANA LARIO Il comune di POGNANA LARIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per l'anno 1998, 4 per mille per abitazione principale, 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992) e 1 (uno) per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni all'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI POLIGNANO A MARE Il comune di POLIGNANO A MARE (provincia di Bari) ha adottato, il 19 febbraio 1998 ed il 27 marzo 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998: (Omissis). di confermare e fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; (Omissis). determinare, per l'anno 1998 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 500.000 limitatamente alle seguenti categorie di contribuenti che non siano proprietari di altro immobile e/o titolari di altro diritto reale, sulla base di richieste opportunamente documentate, e precisamente: i titolari di pensione sociale dove il reddito familiare complessivo, al lordo degli oneri deducibili non superiore a L. 12.000.000. (Omissis). COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO Il comune di POMIGLIANO D'ARCO (provincia di Napoli) ha adottato, l'11 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). abitazione principale: aliquota 5,5 per mille; altri fabbricati: aliquota 7 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PONSACCO Il comune di PONSACCO (provincia di Pisa) ha adottato, il 19 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). 1. di prendere atto della delibera della Giunta comunale n. 508 dell'11 dicembre 1997 e di confermare pertanto l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 4,8 per mille, da applicare sul valore di tutti gli immobili; (Omissis). 2. di stabilire che per l'anno 1998 "dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale di piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro titolo reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente"; 3. di stabilire che per l'anno 1998, in alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale di L. 200.000, di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato ed integrato dall'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122, e' elevato a L. 300.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 4. di stabilire che la suddetta detrazione di L. 300.000 puo' essere esercitata limitatamente alla categoria di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale che posseggano contestualmente i seguenti tre requisiti: a) essere proprietari di una sola unita' immobiliare sull'intero territorio nazionale; b) essere proprietario di un'abitazione con rendita catastale fino a L. 1.800.000; c) essere possessore di reddito familiare complessivo, compreso quello dell'abitazione principale a cui si riferisce la detrazione in oggetto, riferito all'anno 1997 non superiore a quelli specificati nella seguente tabella: n. 1 componente: L. 12.000.000 n. 2 componenti: L. 18.000.000 n. 3 componenti: L. 24.000.000 n. 4 componenti: L. 30.000.000 n. 5 componenti: L. 37.000.000 oltre i 5 componenti: L. 6.000.000 per ciascuno; 5. di stabilire che i soggetti di cui al precedente punto 4) per esercitare il diritto alla detrazione di L. 300.000 deve presentare all'ufficio tributi di questo comune apposita richiesta scritta, su modulo predisposto dallo stesso ufficio e distribuito gratuitamente, entro e non oltre il termine di scadenza per il versamento della prima rata in acconto dell'I.C.I., come previsto dall'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Il comune di PONTECAGNANO FAIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998 (*): (Omissis). confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). (*) Il comune ha dato notizia che: risulta confermata anche per l'anno di imposta 1998 la detrazione predisposta, l'anno precedente con deliberazione della giunta municipale n. 187 del 15 aprile 1997, come prevista dal comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, nella misura elevata di L. 300.000 per portatori di handicap con invalidita' al 100% con estensione ai genitori o tutori degli stessi, sull'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. COMUNE DI PONTERANICA Il comune di PONTERANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). determinare e confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune, nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PORANO Il comune di PORANO (provincia di Terni) ha adottato, il 24 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille viene riconfermata per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI PORNASSIO Il comune di PORNASSIO (provincia di Imperia) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). l'aliquota da applicare per tutti i soggetti passivi e per tutti i tipi di immobili viene determinata nella misura del 5,5 per mille; di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo in L. 300.000. Se l'unita' immobiliare viene adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto e altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente; di dare atto che per la determinazione della base imponibile si terra' conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dall'art. 3, commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge n. 662/1996; di dare atto che l'imposta in oggetto e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente puo' presentare dichiarazione sostitutiva autenticata ai sensi di legge n. 15/1968. (Omissis). COMUNE DI PORTICI Il comune di PORTICI (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, ed in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale; fissare al 6 per mille l'aliquota da applicare nel medesimo periodo d'imposta alle unita' immobiliari non locate, classificate nel N.C.E.U., come abitazioni (cat. catastale A, ad esclusione della cat. A/10); equiparare ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o usufrutto od altro diritto reale, da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'equiparazione ha effetto, sia agli effetti dell'aliquota che dalla detrazione. (Omissis). COMUNE DI PORTIGLIOLA Il comune di PORTIGLIOLA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, l'11 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare, (omissis), la delibera di giunta comunale n. 17/1998 con la quale e' stata determinata l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 pari al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PORTULA Il comune di PORTULA (provincia di Biella) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di conservare per l'anno 1998 i criteri vigenti e l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI POSSAGNO Il comune di POSSAGNO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e 6 per mille per gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI Il comune di POZZAGLIO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure: 4,5 per mille per le abitazioni principali; 5,9 per mille per le altre tipologie di immobili. (Omissis). COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO Il comune di POZZOLO FORMIGARO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PRADLEVES Il comune di PRADLEVES (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di fissare, comunque, in questa sede nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998; di fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi dal 48 al 59, e dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, commi 58 e 59, la sottoelencata agevolazione: l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ovviamente l'inagibilita' o inabitabilita' deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. (Omissis). COMUNE DI PRALORMO Il comune di PRALORMO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di confermare al 5 per mille la misura dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998; di dare atto che permane la detrazione per la prima casa di L. 200.000 e che non vengono determinate aliquote differenziate sulle seconde case. (Omissis). COMUNE DI PRECI Il comune di PRECI (provincia di Perugia) ha adottato, il 16 aprile 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, confermando in L. 200.000 la detrazione per la prima unita' abitativa come previsto dal comma 2 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI PREDORE Il comune di PREDORE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998: (Omissis). di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; di dare atto che la detrazione di imposta viene determinata in L.