Premessa. Il Dipartimento dello spettacolo, di seguito definito "l'amministrazione", eroga finanziamenti alle attivita' teatrali di prosa per favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena italiana, e per consentire ad un pubblico il piu' possibile ampio di accedere all'esperienza teatrale. A tal fine, l'azione dell'amministrazione si atterra' ai seguenti principi: 1. Creazione e produzione: a) sostegno alla qualita', all'innovazione, alla ricerca, alla sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; b) sostegno alla committenza di nuove opere e alla valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo; c) conservazione e valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio teatrale sommerso; d) incentivazione a forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi (teatrale, musicale, coreutico, ecc.); e) formazione e tutela delle professionalita' in campo artistico, tecnico, organizzativo. 2. Distribuzione e' diffusione: a) incentivazione alla promozione di nuovi pubblici, tramite attivita' di incoraggiamento dei giovani e delle categorie meno favorite ad accostarsi al teatro; b) sostegno al riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative teatrali e la circuitazione di compagnie nelle aree meno servite; c) sostegno alla proiezione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalita' con qualificati organismi esteri. 3. Le caratteristiche di continuita' e coerenza del progetto artistico e l'efficienza della gestione costituiscono elementi di particolare considerazione ai fini dell'intervento pubblico. Art. 1. Attivita' teatrali sovvenzionate 1. La presente circolare disciplina, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di disciplina generale dell'attivita' teatrale e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 1995, n. 203, gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati alle attivita' di prosa. 2. Ai fini dell'intervento finanziario dello Sato, le attivita' di prosa considerate sono quelle relative alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonche' a rassegne e festival, realizzate e promosse da: a) enti di diritto pubblico; b) istituzioni culturali a carattere nazionale; c) enti stabili di: 1) produzione ad iniziativa pubblica; 2) produzione di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblicoprivata; 3) produzione e promozione nel settore della sperimentazione teatrale; 4) produzione e promozione nel settore del teatro per l'infanzia e la gioventu'; d) soggetti privati di produzione; e) teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventu'; f) organismi e imprese di distribuzione: 1) circuiti territoriali; 2) imprese private di esercizio; 3) teatri municipali; g) organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale; h) teatri universitari; i) enti promotori di rassegne e festival.