Art. 10. Enti stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblicoprivata 1. Gli enti stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblicoprivata, di seguito denominati "teatri stabili privati", sono promossi da organismi che abbiano un preciso riferimento socio culturale nel territorio dove essi operano e si caratterizzino per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, promozione, ospitalita' e gestione di esercizio, avente prioritario interesse pubblico. 2. Ai teatri stabili privati, sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti: a) esclusiva disponibilita' di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, ovvero in Sicilia e Sardegna, qualora non esista alcun teatro stabile pubblico o privato, la gestione per almeno 150 giornate di una sala teatrale della quale l'ente locale assicuri la disponibilita'; b) direzione artistica ed organizzativa di comprovata qualificazione professionale in esclusiva. Tale esclusivita' concerne le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale; c) autonoma amministrazione; d) stabilita' biennale del nucleo artistico, pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico e stabilita' del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico. 3. Ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari, i teatri stabili privati devono presentare un progetto biennale di produzione, promozione e ospitalita', con caratteristiche di attendibilita' finanziaria ed operativa. Il progetto, relativamente al secondo anno, puo' limitarsi ad indicazioni di massima, purche' rientranti in linee programmatiche biennali. Nell'ambito di tale progetto, gli enti devono raggiungere annualmente 4.000 giornate lavorative e 100 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede. 4. I teatri stabili privati possono programmare una qualificata ospitalita' in sede, che, comunque, non deve assumere carattere prevalente rispetto all'attivita' produttiva, complessivamente realizzata nella stagione teatrale. Essi devono dimostrare adeguate entrate finanziarie, comunque non inferiori al 40% del fabbisogno complessivo, ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento. 5. Per l'ammissione agli interventi finanziari, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione consultiva della prosa, approva con decreto biennale, un elenco dei teatri stabili privati, in presenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, con riguardo ad una attivita' svolta per almeno due anni secondo i criteri indicati nei commi precedenti, tenuto conto del programma realizzato e della funzione socioculturale svolta sul territorio. 6. Non puo' essere riconosciuto in ogni regione piu' di un teatro stabile privato; possono, comunque, essere, confermati quelli gia' riconosciuti anche se in numero superiore ad uno per regione.