Art. 15. Teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventu' 1. Fermo quanto previsto dall'art. 11, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, approva con proprio decreto, all'inizio di ciascuna stagione teatrale, sulla base del progetto artistico presentato e considerata l'attivita' svolta nell'ambito del settore, due elenchi di soggetti, non superiori a 25 ed a 20, che svolgono, ad alto e qualificato livello, attivita' di produzione rispettivamente nel campo della sperimentazione e nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventu'. 2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per la continuita' e l'identita' del nucleo artistico; l'autonomia creativa e organizzativa; la disponibilita', anche temporanea, di una sede idonea per la svolgimento di attivita' laboratoriale; programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali. 3. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di effettuare almeno 65 giornate recitative e 550 giornate lavorative, ivi incluse per non oltre 10 giornate recitative, le attivita' di laboratorio. Ai medesimi soggetti sono concessi gli stessi benefici finanziari previsti dall'art. 12, comma 2, lettere a) e b), nonche' all'art. 13. Ai medesimi soggetti e' inoltre riconosciuto un premio iniziale per la qualita' del progetto, sia in termini artistici che organizzativi, qualora effettuino almeno la meta' delle recite con contratti a percentuale e rappresentino un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo non caduta in pubblico dominio.