Art. 15.
      Teatro di sperimentazione e per l'infanzia e la gioventu'
  1.  Fermo  quanto previsto  dall'art.  11,  l'Autorita' di  Governo
competente  in materia  di spettacolo,  approva con  proprio decreto,
all'inizio  di ciascuna  stagione teatrale,  sulla base  del progetto
artistico presentato e considerata l'attivita' svolta nell'ambito del
settore, due  elenchi di soggetti,  non superiori a  25 ed a  20, che
svolgono,  ad alto  e  qualificato livello,  attivita' di  produzione
rispettivamente  nel  campo della  sperimentazione  e  nel campo  del
teatro per l'infanzia e la gioventu'.
  2.  Tali iniziative  devono  caratterizzarsi per  la continuita'  e
l'identita'   del   nucleo    artistico;   l'autonomia   creativa   e
organizzativa;  la  disponibilita',  anche temporanea,  di  una  sede
idonea per  la svolgimento di attivita'  laboratoriale; programmi che
realizzino un intervento creativo su testi teatrali.
  3. I  soggetti di  cui al  comma 1,  hanno l'obbligo  di effettuare
almeno 65 giornate recitative e  550 giornate lavorative, ivi incluse
per non oltre 10 giornate recitative, le attivita' di laboratorio. Ai
medesimi  soggetti  sono  concessi  gli  stessi  benefici  finanziari
previsti dall'art. 12, comma 2, lettere a) e b), nonche' all'art. 13.
Ai medesimi soggetti  e' inoltre riconosciuto un  premio iniziale per
la qualita' del progetto, sia in termini artistici che organizzativi,
qualora  effettuino almeno  la  meta' delle  recite  con contratti  a
percentuale  e rappresentino  un'opera teatrale  originale di  autore
italiano contemporaneo non caduta in pubblico dominio.