Art. 19. Circuiti territoriali 1. Possono essere concessi contributi ad enti pubblici o privati che svolgono attivita' di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito della propria regione ed anche in non piu' di una regione limitrofa nella quale non esistono circuiti riconosciuti. 2. Costituiscono presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni: a) progetto di attivita' che prevede la programmazione di almeno 130 giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, alle quali vengano corrisposti compensi a percentuale, ovvero compensi fissi con un massimale, pari alla somma di lire 13 milioni. Le giornate recitative devono essere articolare su almeno 10 piazze; distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia; effettuate in idonee sale teatrali, ovvero in ambiti diversi e muniti delle prescritte autorizzazioni. I circuiti sono, altresi', autorizzati, ai fini della quantificazione dei contributi, ad includere nel programma di attivita', fino ad un massimo del 25% del totale delle recite ospitate nonche' dei costi di ospitalita', anche compagnie teatrali non sovvenzionate, con riferimento prioritario a giovani formazioni, nonche' compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800; b) progetto di attivita' che assicuri un equilibrato rapporto di circuitazione fra le varie forme di produzione teatrale, sulla base di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo non caduto in pubblico dominio; c) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione. 3. Per la quantificazione dei contributi si tiene conto del costo delle compagnie ospitate direttamente sostenuto dal circuito, con le modalita' di cui all'art. 5, comma 3, delle spese di promozione e pubblicita', con esclusione del costo fisso del personale dipendente. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si tiene altresi' conto del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate. 4. L'amministrazione, tenuto conto dell'opportunita' che sia finanziato non piu' di un circuito per regione, favorira' l'accorpamento dei circuiti presenti nella medesima regione.