Art. 19.
                        Circuiti territoriali
  1. Possono  essere concessi contributi  ad enti pubblici  o privati
che  svolgono  attivita'  di   distribuzione  e  promozione  teatrale
nell'ambito della propria regione ed anche in non piu' di una regione
limitrofa nella quale non esistono circuiti riconosciuti.
  2. Costituiscono presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni:
  a) progetto  di attivita' che  prevede la programmazione  di almeno
130  giornate   recitative  riferite  a  compagnie   assegnatarie  di
intervento finanziario  dello Stato,  alle quali  vengano corrisposti
compensi a percentuale, ovvero compensi  fissi con un massimale, pari
alla somma di  lire 13 milioni. Le giornate  recitative devono essere
articolare su almeno  10 piazze; distribuite in modo  che il circuito
sia presente in  ogni provincia; effettuate in  idonee sale teatrali,
ovvero in ambiti diversi e muniti delle prescritte autorizzazioni.
  I   circuiti   sono,   altresi',   autorizzati,   ai   fini   della
quantificazione  dei  contributi,  ad   includere  nel  programma  di
attivita',  fino  ad un  massimo  del  25%  del totale  delle  recite
ospitate nonche'  dei costi di ospitalita',  anche compagnie teatrali
non sovvenzionate, con riferimento  prioritario a giovani formazioni,
nonche'  compagnie di  danza sovvenzionate  ai sensi  della legge  14
agosto 1967, n. 800;
  b) progetto  di attivita' che  assicuri un equilibrato  rapporto di
circuitazione fra le  varie forme di produzione  teatrale, sulla base
di  un  repertorio  particolarmente   qualificato  sotto  il  profilo
culturale, anche  con riferimento a quello  contemporaneo italiano ed
europeo non caduto in pubblico dominio;
  c) stabile  struttura organizzativa con autonoma  amministrazione e
gestione.
  3. Per la  quantificazione dei contributi si tiene  conto del costo
delle compagnie ospitate direttamente  sostenuto dal circuito, con le
modalita' di  cui all'art. 5,  comma 3,  delle spese di  promozione e
pubblicita', con esclusione del costo fisso del personale dipendente.
Per  i circuiti  che  operano  in Sicilia  ed  in  Sardegna si  tiene
altresi' conto del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.
  4.  L'amministrazione,  tenuto   conto  dell'opportunita'  che  sia
finanziato   non  piu'   di  un   circuito  per   regione,  favorira'
l'accorpamento dei circuiti presenti nella medesima regione.