Art. 25. Iniziative di collaborazione teatrale con Paesi esteri e partecipazione a programmi dell'Unione europea 1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero e' disciplinato dalla circolare 11 agosto 1989, n. 4 (promozione all'estero dello spettacolo italiano), e successive modificazioni, tenendo altresi' conto dei seguenti elementi: a) qualita' dell'organismo; b) qualita' del progetto; c) rapporto costibenefici del contributo in relazione al numero delle recite, ampiezza della tournee, bacino d'utenza, prestigio del soggetto ospitante; d) valenza di politica culturale internazionale. 2. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo, le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournee sovvenzionate ai sensi del presente articolo. Le giornate recitative realizzate in paesi dell'Unione europea, anche se non beneficiarie di contributi, possono essere computate fino al 30% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario per l'attivita' in Italia. 3. Al fine di favorire una sempre piu' ampia e qualificata collaborazione con il teatro internazionale ed in particolare con quello europeo, sono valutate con particolare riguardo le iniziative in coproduzione fra organismi teatrali italiani e stranieri, nonche' l'ospitalita' a qualificati progetti teatrali provenienti dall'estero, con le modalita' di intervento previste dalla presente circolare per le formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato. 4. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie, possono essere assegnati contributi speciali per la partecipazione a progetti comunitari. 5. Al fine di favorire l'informazione degli operatori del settore, e' istituito, nell'ambito dell'Osservatorio dello spettacolo, un servizio d'informazione sui programmi dell'Unione europea e sull'utilizzo dei fondi comunitari nel settore dello spettacolo.