Art. 27.
                         Disposizioni finali
  1.  L'Autorita'  di Governo  competente  in  materia di  spettacolo
determina  con  proprio  provvedimento,  sentito il  Comitato  per  i
problemi dello  spettacolo, le  percentuali di incidenza  dei singoli
costi presi a riferimento per  la quantificazione del contributo. Con
il medesimo  provvedimento, e'  definito un incentivo  finanziario da
assegnare  agli   organismi  teatrali   che  utilizzano,   insieme  a
professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nel
loro primo triennio di attivita' professionale.
  2. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al
personale artistico  e tecnico  complessivamente impiegato  nel corso
della stagione  e deve essere  comprovato a mezzo dei  modelli ENPALS
031.
  3. Le  distinte di incasso  da esibire, a titolo  di documentazione
dell'attivita'  recitativa,  oltre  che   essere  in  regola  con  il
pagamento delle  imposte dovute, devono risultare  timbrate e vistate
dai competenti organi della SIAE.
  4.  I  componenti dei  complessi  teatrali,  muniti della  speciale
tessera  rilasciata dalla  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  -
Dipartimento    dello   spettacolo,    possono   beneficiare    delle
facilitazioni   per   i   viaggi  per   effetto   della   convenzione
eventualmente stipulata con le Ferrovie dello Stato S.p.a.
  5.  Il  legale  rappresentante   del  soggetto  beneficiario  degli
interventi   finanziari,   deve   sottoscrivere,   assumendosene   la
responsabilita' civile  e penale,  tutta la  documentazione richiesta
dalla  presente circolare,  con  particolare  riferimento ai  bilanci
preventivi; ai bilanci consuntivi, ai programmi di attivita'. Ai fini
della presentazione della documentazione  richiesta, si applicano gli
articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  6. Gli  interventi finanziari per  attivita' che si svolgono  in un
intero anno teatrale e che  interessano la competenza di due esercizi
finanziari,  possono essere  imputate  per quote  ai  fondi di  detti
esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale e' stata effettuata
in prevalenza l'attivita' sovvenzionata.
  7.  L'assegnazione e  la liquidazione  degli interventi  finanziari
sono comunque  subordinate alle disponibilita' della  quota del Fondo
unico  per  lo  spettacolo,   annualmente  destinata  alle  attivita'
teatrali di prosa. Fermo quanto previsto dall'art. 7, la liquidazione
degli  interventi finanziari  e' disposta  al termine  dell'attivita'
sulla base della documentazione consuntiva.
  8. La presente  circolare ha validita' per la  stagione 1998/1999 e
resta  in   vigore  per  le  successive,   salvo  espressa  modifica,
abrogazione o sostituzione.
                                                Il Ministro: Veltroni
Registrata alla Corte dei conti il 29 maggio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 292