Art. 27. Disposizioni finali 1. L'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo determina con proprio provvedimento, sentito il Comitato per i problemi dello spettacolo, le percentuali di incidenza dei singoli costi presi a riferimento per la quantificazione del contributo. Con il medesimo provvedimento, e' definito un incentivo finanziario da assegnare agli organismi teatrali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani attori e tecnici nel loro primo triennio di attivita' professionale. 2. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031. 3. Le distinte di incasso da esibire, a titolo di documentazione dell'attivita' recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate dai competenti organi della SIAE. 4. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi per effetto della convenzione eventualmente stipulata con le Ferrovie dello Stato S.p.a. 5. Il legale rappresentante del soggetto beneficiario degli interventi finanziari, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilita' civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare, con particolare riferimento ai bilanci preventivi; ai bilanci consuntivi, ai programmi di attivita'. Ai fini della presentazione della documentazione richiesta, si applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 6. Gli interventi finanziari per attivita' che si svolgono in un intero anno teatrale e che interessano la competenza di due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale e' stata effettuata in prevalenza l'attivita' sovvenzionata. 7. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari sono comunque subordinate alle disponibilita' della quota del Fondo unico per lo spettacolo, annualmente destinata alle attivita' teatrali di prosa. Fermo quanto previsto dall'art. 7, la liquidazione degli interventi finanziari e' disposta al termine dell'attivita' sulla base della documentazione consuntiva. 8. La presente circolare ha validita' per la stagione 1998/1999 e resta in vigore per le successive, salvo espressa modifica, abrogazione o sostituzione. Il Ministro: Veltroni Registrata alla Corte dei conti il 29 maggio 1998 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 292