Art. 4. Modalita' per la presentazione delle domande e dei consuntivi 1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per la stagione 1998-1999 devono essere redatte in tre esemplari, dei quali uno in regola con l'imposta di bollo, e presentate, direttamente o a mezzo del servizio postale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo - Ufficio III attivita' di prosa - via della Ferratella in Laterano n. 51 - 00184 Roma. Esse devono essere corredate da: a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' elenco dei soci, qualora tali atti presentino variazioni rispetto a quelli allegati all'ultima domanda presentata; b) copia del bilancio consuntivo per l'anno 1997, approvato secondo le disposizioni del codice civile; c) programma di attivita' e preventivo finanziario, mediante appositi modelli predisposti dall'amministrazione. 2. I termini perentori per la presentazione delle domande sono: a) 31 ottobre 1998, per le iniziative la cui attivita' e' considerata ad anno solare; b) 30 giugno 1998, per le iniziative la cui attivita' e' considerata a stagione teatrale. 3. La documentazione relativa al programma di attivita' ed al preventivo finanziario deve essere improrogabilmente perfezionata, pena il rinvio dell'esame della domanda alla presentazione del consuntivo, prima dell'inizio dell'attivita' e comunque non oltre i seguenti termini: a) 31 luglio 1998, per i soggetti la cui attivita' e' considerata a stagione; b) 31 ottobre 1998, per i soggetti di cui all'articolo 8; c) 31 dicembre 1998, per i soggetti della promozione; d) 30 aprile 1999, per i soggetti organizzatori di festival e rassegne. 4. L'amministrazione decide sugli interventi finanziari, in linea di massima entro i seguenti termini: a) 31 ottobre 1998, per i soggetti di cui al comma 3, lettera a); b) 30 novembre 1998, per i soggetti di cui al comma 3, lettera b); c) 28 febbraio 1999, per i soggetti di cui al comma 3, lettera c); d) 30 giugno 1999, per i soggetti di cui al comma 3, lettera d). 5. Il consuntivo dell'attivita' svolta, redatto su modello predisposto dall'amministrazione, deve essere presentato entro trenta giorni dal termine dell'attivita', come indicato all'art. 2, ad eccezione dei soggetti di cui agli articoli 9 e 10, per i quali il termine e' di sessanta giorni. In difetto di tale presentazione, l'amministrazione non procede alla definitiva assegnazione dell'intervento finanziario ed all'esame della documentazione presentata per la stagione successiva. 6. In presenza di difformita' tra attivita' svolta e programma preventivato, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici, ovvero in presenza di documentazione inidonea a giustificare, in tutto o in parte, il consuntivo, l'amministrazione puo', rispettivamente, sentita la Commissione consultiva, procedere alla riduzione o alla revoca dell'intervento finanziario, ovvero, di ufficio, ad una riduzione corrispondente alle somme oggetto di documentazione inidonea.