Art. 4.
             Modalita' per la presentazione delle domande
                          e dei consuntivi
  1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti per
la stagione  1998-1999 devono  essere redatte  in tre  esemplari, dei
quali  uno   in  regola  con   l'imposta  di  bollo,   e  presentate,
direttamente  o a  mezzo del  servizio postale,  alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  dello spettacolo - Ufficio III
attivita' di prosa  - via della Ferratella in Laterano  n. 51 - 00184
Roma. Esse devono essere corredate da:
  a)  copia  conforme  all'originale dell'atto  costitutivo  e  dello
statuto,  nonche'  elenco  dei  soci, qualora  tali  atti  presentino
variazioni rispetto a quelli allegati all'ultima domanda presentata;
  b) copia del bilancio consuntivo per l'anno 1997, approvato secondo
le disposizioni del codice civile;
  c)  programma  di  attivita'  e  preventivo  finanziario,  mediante
appositi modelli predisposti dall'amministrazione.
  2. I termini perentori per la presentazione delle domande sono:
  a)  31  ottobre  1998,  per  le  iniziative  la  cui  attivita'  e'
considerata ad anno solare;
  b)  30  giugno  1998,  per   le  iniziative  la  cui  attivita'  e'
considerata a stagione teatrale.
  3.  La documentazione  relativa  al programma  di  attivita' ed  al
preventivo  finanziario deve  essere improrogabilmente  perfezionata,
pena  il  rinvio  dell'esame  della domanda  alla  presentazione  del
consuntivo, prima  dell'inizio dell'attivita' e comunque  non oltre i
seguenti termini:
  a) 31 luglio 1998, per i soggetti la cui attivita' e' considerata a
stagione;
  b) 31 ottobre 1998, per i soggetti di cui all'articolo 8;
  c) 31 dicembre 1998, per i soggetti della promozione;
  d)  30 aprile  1999, per  i  soggetti organizzatori  di festival  e
rassegne.
  4. L'amministrazione  decide sugli interventi finanziari,  in linea
di massima entro i seguenti termini:
  a) 31 ottobre 1998, per i soggetti di cui al comma 3, lettera a);
  b) 30 novembre 1998, per i soggetti di cui al comma 3, lettera b);
  c) 28 febbraio 1999, per i soggetti di cui al comma 3, lettera c);
  d) 30 giugno 1999, per i soggetti di cui al comma 3, lettera d).
  5.  Il   consuntivo  dell'attivita'  svolta,  redatto   su  modello
predisposto dall'amministrazione, deve essere presentato entro trenta
giorni  dal  termine dell'attivita',  come  indicato  all'art. 2,  ad
eccezione dei soggetti  di cui agli articoli  9 e 10, per  i quali il
termine  e' di  sessanta giorni.  In difetto  di tale  presentazione,
l'amministrazione   non   procede    alla   definitiva   assegnazione
dell'intervento   finanziario  ed   all'esame  della   documentazione
presentata per la stagione successiva.
  6.  In presenza  di difformita'  tra attivita'  svolta e  programma
preventivato, che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o
artistici,   ovvero  in   presenza  di   documentazione  inidonea   a
giustificare, in  tutto o in parte,  il consuntivo, l'amministrazione
puo', rispettivamente,  sentita la Commissione  consultiva, procedere
alla riduzione o alla  revoca dell'intervento finanziario, ovvero, di
ufficio,  ad  una  riduzione  corrispondente alle  somme  oggetto  di
documentazione inidonea.