Art. 6. Valutazione qualitativa 1. Ai fini della valutazione qualitativa delle iniziative, si tiene conto dei seguenti elementi: a) validita' culturale del progetto artistico; b) direzione artistica; c) validita' organizzativa e gestionale dei soggetti, valutata anche tenendo conto della esatta e tempestiva corresponsione dei compensi, pattuiti contrattualmente, agli scritturati e alle compagnie ospitate, nonche' dell'equilibrio finanziario della gestione; d) continuita' del nucleo artistico e della stabilita' pluriennale dell'impresa; e) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea; f) committenza di nuove opere; g) attenzione prestata alla drammaturgia contemporanea, rapportata alle problematiche della vita civile; h) qualita' e numero degli spettacoli ospitati; i) specifica e collaudata peculiarita' delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu'; j) innovazione del linguaggio, delle tecniche recitative e strutturali; k) coproduzione di progetti interdisciplinari realizzati anche con organismi operanti in altri settori dello spettacolo. 2. Una particolare valutazione qualitativa e' riservata a non piu' di dieci compagnie, in ragione della specificita' e dell'organicita' del progetto drammaturgico e culturale elaborato. Speciale attenzione e', altresi', riservata ai teatri e alle compagnie che presentano, nell'ambito del progetto globale, un programma organico di promozione del pubblico dei giovani, ai sensi dell'articolo 26. 3. In sede di valutazione del progetto si tiene inoltre conto dei seguenti elementi: a) interesse pubblico, con riferimento al territorio in cui operano i soggetti e in particolare, alle aree carenti di strutture e di offerta culturale; b) funzione di servizio sul territorio; c) vocazione sociale delle associazioni culturali e delle imprese cooperative autogestite. 4. In difetto del requisito di cui al comma 1, lettera a), per soggetti che hanno anteriormente ricevuto finanziamenti per cinque anni, l'intervento finanziario non puo' essere ridotto, per il solo anno di riferimento, di una percentuale superiore al 50 per cento dell'ultimo contributo erogato.