Art. 6.
                       Valutazione qualitativa
  1. Ai fini della valutazione qualitativa delle iniziative, si tiene
conto dei seguenti elementi:
  a) validita' culturale del progetto artistico;
  b) direzione artistica;
  c)  validita' organizzativa  e  gestionale  dei soggetti,  valutata
anche  tenendo conto  della  esatta e  tempestiva corresponsione  dei
compensi,   pattuiti  contrattualmente,   agli  scritturati   e  alle
compagnie   ospitate,  nonche'   dell'equilibrio  finanziario   della
gestione;
  d) continuita' del nucleo  artistico e della stabilita' pluriennale
dell'impresa;
  e) spazio  riservato al  repertorio contemporaneo,  con particolare
riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;
  f) committenza di nuove opere;
  g) attenzione prestata  alla drammaturgia contemporanea, rapportata
alle problematiche della vita civile;
  h) qualita' e numero degli spettacoli ospitati;
  i) specifica e collaudata  peculiarita' delle compagnie che operano
nel settore  della sperimentazione e  del teatro per l'infanzia  e la
gioventu';
  j)  innovazione   del  linguaggio,  delle  tecniche   recitative  e
strutturali;
  k) coproduzione di progetti  interdisciplinari realizzati anche con
organismi operanti in altri settori dello spettacolo.
  2. Una particolare valutazione qualitativa  e' riservata a non piu'
di dieci compagnie, in  ragione della specificita' e dell'organicita'
del progetto drammaturgico e culturale elaborato. Speciale attenzione
e', altresi',  riservata ai teatri  e alle compagnie  che presentano,
nell'ambito del progetto globale, un programma organico di promozione
del pubblico dei giovani, ai sensi dell'articolo 26.
  3. In sede  di valutazione del progetto si tiene  inoltre conto dei
seguenti elementi:
  a) interesse pubblico, con riferimento al territorio in cui operano
i soggetti  e in  particolare, alle  aree carenti  di strutture  e di
offerta culturale;
  b) funzione di servizio sul territorio;
  c) vocazione  sociale delle associazioni culturali  e delle imprese
cooperative autogestite.
  4. In  difetto del  requisito di  cui al comma  1, lettera  a), per
soggetti che  hanno anteriormente  ricevuto finanziamenti  per cinque
anni, l'intervento finanziario  non puo' essere ridotto,  per il solo
anno di  riferimento, di  una percentuale superiore  al 50  per cento
dell'ultimo contributo erogato.