Art. 7.
                            A c c o n t i
  1.  Puo'  essere  disposta  la   liquidazione  di  un  acconto  del
contributo  assegnato, fino  ad  un  massimo del  60%,  in favore  di
soggetti,  che  ne   abbiano  fatta  richiesta  e   che  siano  stati
destinatari dell'intervento  finanziario dello  Stato per  almeno tre
anni negli ultimi cinque,  ed abbiano regolarizzato la documentazione
relativa agli anni precedenti.
  2.  Puo'  essere  disposta  la   liquidazione  di  un  acconto  del
contributo, fino a un massimo dell'80%,  in favore di soggetti che ne
abbiano fatta richiesta e che siano stati destinatari dell'intervento
finanziario dello Stato da almeno sei anni e abbiano regolarizzato la
documentazione relativa agli anni precedenti.
  3.  Per  i  festival  e  le  rassegne  di  rilevanza  nazionale  ed
internazionale, di cui  all'art. 22, puo' essere  concesso un acconto
fino  al  40%  del  contributo   assegnato,  su  richiesta  e  previa
presentazione di  documentazione di pari importo  relativa alle spese
gia'  sostenute   per  la   preparazione  e   l'organizzazione  della
manifestazione.
  4.  In mancanza  o in  caso di  incompletezza della  documentazione
relativa al consuntivo, decorso un anno dalla chiusura della stagione
teatrale, e'  disposta la  decadenza dall'acconto  ed e'  disposto il
recupero. In tale  ipotesi il soggetto e' escluso  dai contributi per
un periodo  di tre anni  e comunque  fino a restituzione  delle somme
percepite.
  5. La documentazione prevista dal comma 3 puo' essere sostituita da
autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.