Art. 7. A c c o n t i 1. Puo' essere disposta la liquidazione di un acconto del contributo assegnato, fino ad un massimo del 60%, in favore di soggetti, che ne abbiano fatta richiesta e che siano stati destinatari dell'intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque, ed abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti. 2. Puo' essere disposta la liquidazione di un acconto del contributo, fino a un massimo dell'80%, in favore di soggetti che ne abbiano fatta richiesta e che siano stati destinatari dell'intervento finanziario dello Stato da almeno sei anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti. 3. Per i festival e le rassegne di rilevanza nazionale ed internazionale, di cui all'art. 22, puo' essere concesso un acconto fino al 40% del contributo assegnato, su richiesta e previa presentazione di documentazione di pari importo relativa alle spese gia' sostenute per la preparazione e l'organizzazione della manifestazione. 4. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione relativa al consuntivo, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, e' disposta la decadenza dall'acconto ed e' disposto il recupero. In tale ipotesi il soggetto e' escluso dai contributi per un periodo di tre anni e comunque fino a restituzione delle somme percepite. 5. La documentazione prevista dal comma 3 puo' essere sostituita da autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.