Art. 9.
          Enti stabili di produzione ad iniziativa pubblica
  1. Fermo quanto previsto dal  decreto ministeriale 29 novembre 1990
e  successive  modificazioni,  gli  enti  stabili  di  produzione  ad
iniziativa pubblica, di seguito denominati "teatri stabili pubblici",
sono promossi nei comprensori  di rispettiva competenza su iniziativa
delle regioni  e degli enti  locali, direttamente o  attraverso forme
associative o  consortili di loro emanazione.  Essi si caratterizzano
per le particolari finalita' artistiche,  culturali e sociali, per il
ruolo di  sostegno e di diffusione  del teatro nazionale d'arte  e di
tradizione,  con  particolare   riferimento  all'ambito  cittadino  o
regionale e si distinguono in:
  a)  teatri metropolitani,  istituiti in  citta' con  almeno 500.000
abitanti;
  b) teatri  regionali di  produzione e distribuzione  teatrale, che,
oltre l'attivita' di diretta  produzione, devono curare la diffusione
e  la  razionale distribuzione  sul  territorio  di competenza  degli
spettacoli  di  propria  produzione   o  ospitati,  considerati  come
spettacoli effettuati in  sede, sempre che tale  attivita' avvenga in
teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando
che la sala principale abbia almeno 500 posti;
  c) teatri  di minoranze linguistiche, che  possono essere istituiti
in  zone di  confine, in  comunita' plurilinguistiche  o a  tutela di
minoranze  etniche.   Tali  teatri,  ai  fini   dell'ammissione  agli
interventi  finanziari,  in deroga  al  comma  4, devono  raggiungere
annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti.
  2. I teatri stabili pubblici hanno i seguenti compiti:
  a) curare  la formazione, l'aggiornamento ed  il perfezionamento di
quadri   artistici  e   tecnici,   anche   tramite  convenzioni   con
l'universita' o con scuole di riconosciuta rilevanza nazionale;
  b) porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione
del repertorio italiano contemporaneo;
  c) sostenere le attivita' di ricerca e di sperimentazione, anche in
coordinamento con le universita';
  d)  favorire la  partecipazione  del pubblico  agli spettacoli  con
cicli  di   recite  a  prezzi   ridotti  o  speciali   condizioni  di
abbonamento.
  3. Ai teatri stabili pubblici sono assegnati contributi in presenza
dei seguenti requisiti:
  a) statuto  conforme alle disposizioni del  decreto ministeriale 29
novembre 1990;
  b)  esclusiva disponibilita'  di una  sala teatrale  di almeno  500
posti,  direttamente  gestita  e   idonea  alla  rappresentazione  in
pubblico di spettacoli;
  c)    esclusivita',   autonomia    e   comprovata    qualificazione
professionale della  direzione, con  esclusione dello  svolgimento di
altre   attivita'  manageriali,   organizzative,   di  consulenza   e
prestazione  artistica  presso  strutture produttive  o  distributive
sovvenzionate nel campo del teatro di prosa;
  d) autonoma amministrazione;
  e) stabilita'  biennale del nucleo artistico  assunto con contratto
stagionale  per  almeno il  50%  di  interpreti; stabilita'  biennale
dell'organico  amministrativo  e  tecnico   per  almeno  il  60%  del
personale;
  f)  qualita'  delle  attivita'  di  produzione  e  di  ospitalita',
quest'ultima  in misura  non  prevalente rispetto  alla attivita'  di
produzione.
  4. Per i fini  di cui al comma 3, i  teatri stabili pubblici devono
presentare  un   progetto  biennale   di  produzione,   promozione  e
ospitalita'  con  caratteristiche  di attendibilita'  finanziaria  ed
operativa. Il progetto, relativamente al secondo anno, puo' limitarsi
ad indicazioni di massima, purche' rientranti in linee programmatiche
biennali. Nell'ambito del progetto, i teatri stabili pubblici devono:
  a) raggiungere 8.000 giornate  lavorative e 240 giornate recitative
di spettacoli direttamente prodotti per  i teatri metropolitani e 220
per i teatri regionali;
  b) rappresentare in  sede almeno il 60% del minimo  delle recite di
spettacoli direttamente prodotti. Al  fine del raggiungimento di tale
limite, sono computate, comunque in misura non superiore ad un quarto
del  predetto  nimimo, anche  le  recite  rappresentate presso  altri
teatri stabili ad iniziativa pubblica;
  c) allestire almeno un'opera  teatrale originale di autore italiano
contemporaneo non caduta in pubblico dominio.
  5.  Ai fini  della determinazione  dell'intervento dello  Stato gli
oneri  sociali  sono  considerati  esclusivamente  per  il  personale
artistico e tecnico.
  6.  Per l'ammissione  agli  interventi  finanziari, l'Autorita'  di
Governo competente  in materia di spettacolo,  sentita la Commissione
consultiva della prosa, approva con decreto biennale, in presenza dei
requisiti  richiesti  dal decreto  ministeriale  29  novembre 1990  e
successive modificazioni  e dalla presente circolare,  nonche' previa
valutazione dei  risultati artistici  ed organizzativi  conseguiti, e
comunque  in presenza  di una  attivita' svolta  per almeno  due anni
secondo i criteri indicati nei  commi precedenti, l'elenco dei teatri
stabili pubblici. Per tale inclusione, i predetti teatri devono avere
disponibilita'  finanziaria propria,  derivante  dall'attivita' o  da
contributi  di altri  soggetti, non  inferiore ai  costi generali  di
gestione.