Art. 9. Enti stabili di produzione ad iniziativa pubblica 1. Fermo quanto previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni, gli enti stabili di produzione ad iniziativa pubblica, di seguito denominati "teatri stabili pubblici", sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione. Essi si caratterizzano per le particolari finalita' artistiche, culturali e sociali, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale e si distinguono in: a) teatri metropolitani, istituiti in citta' con almeno 500.000 abitanti; b) teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale, che, oltre l'attivita' di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati, considerati come spettacoli effettuati in sede, sempre che tale attivita' avvenga in teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando che la sala principale abbia almeno 500 posti; c) teatri di minoranze linguistiche, che possono essere istituiti in zone di confine, in comunita' plurilinguistiche o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri, ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari, in deroga al comma 4, devono raggiungere annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti. 2. I teatri stabili pubblici hanno i seguenti compiti: a) curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, anche tramite convenzioni con l'universita' o con scuole di riconosciuta rilevanza nazionale; b) porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo; c) sostenere le attivita' di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le universita'; d) favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli con cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento. 3. Ai teatri stabili pubblici sono assegnati contributi in presenza dei seguenti requisiti: a) statuto conforme alle disposizioni del decreto ministeriale 29 novembre 1990; b) esclusiva disponibilita' di una sala teatrale di almeno 500 posti, direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli; c) esclusivita', autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture produttive o distributive sovvenzionate nel campo del teatro di prosa; d) autonoma amministrazione; e) stabilita' biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti; stabilita' biennale dell'organico amministrativo e tecnico per almeno il 60% del personale; f) qualita' delle attivita' di produzione e di ospitalita', quest'ultima in misura non prevalente rispetto alla attivita' di produzione. 4. Per i fini di cui al comma 3, i teatri stabili pubblici devono presentare un progetto biennale di produzione, promozione e ospitalita' con caratteristiche di attendibilita' finanziaria ed operativa. Il progetto, relativamente al secondo anno, puo' limitarsi ad indicazioni di massima, purche' rientranti in linee programmatiche biennali. Nell'ambito del progetto, i teatri stabili pubblici devono: a) raggiungere 8.000 giornate lavorative e 240 giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e 220 per i teatri regionali; b) rappresentare in sede almeno il 60% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti. Al fine del raggiungimento di tale limite, sono computate, comunque in misura non superiore ad un quarto del predetto nimimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili ad iniziativa pubblica; c) allestire almeno un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo non caduta in pubblico dominio. 5. Ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato gli oneri sociali sono considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico. 6. Per l'ammissione agli interventi finanziari, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione consultiva della prosa, approva con decreto biennale, in presenza dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni e dalla presente circolare, nonche' previa valutazione dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, e comunque in presenza di una attivita' svolta per almeno due anni secondo i criteri indicati nei commi precedenti, l'elenco dei teatri stabili pubblici. Per tale inclusione, i predetti teatri devono avere disponibilita' finanziaria propria, derivante dall'attivita' o da contributi di altri soggetti, non inferiore ai costi generali di gestione.