IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto legislativo 21  novembre 1997, n. 461, riguardante
il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi  diversi, a  norma dell'art.  3,  comma 160,  della legge  23
dicembre 1996,  n. 662 e, in  particolare l'art. 7, il  quale prevede
che con uno o piu' decreti  del Ministro delle finanze sono stabilite
le  modalita' per  l'esercizio e  la  revoca dell'opzione  di cui  al
medesimo art. 7;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I contribuenti possono optare,  ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva di  cui all'art. 7  del medesimo decreto  legislativo sui
redditi di capitale  e sui redditi diversi di cui  agli articoli 41 e
81, com;ma 1,  lettere da cbis) a cquinquies), del  testo unico delle
imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 22  dicembre 1986,  n. 917, che  conseguono nel  corso del
periodo d'imposta.
  2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata mediante comunicazione
alle  banche  e  alle  societa' di  intermediazione  mobiliare,  alle
societa' fiduciarie, iscritte nell'albo di cui al decreto legislativo
23 luglio  1996, n.  415, residenti in  Italia, nonche'  alle stabili
organizzazioni in Italia  di banche o di imprese  di investimento non
residenti, iscritte nel predetto albo.