Art. 2.
  1.  L'esercizio e  la revoca  dell'opzione  di cui  all'art. 7  del
decreto legislativo  21 novembre  1997, n.  461, sono  effettuate dai
soggetti di cui all'art. 1,  comma 1, mediante apposita dichiarazione
sottoscritta,   in  relazione   a  ciascun   contratto  di   gestione
intrattenuto presso il medesimo  intermediario. Nel caso di contratti
cointestati, l'esercizio  e la  revoca dell'opzione hanno  effetto se
esercitate da tutti i cointestatari.
   Roma, 22 maggio 1998
                                                   Il Ministro: Visco