Art. 2. 1. L'esercizio e la revoca dell'opzione di cui all'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono effettuate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, mediante apposita dichiarazione sottoscritta, in relazione a ciascun contratto di gestione intrattenuto presso il medesimo intermediario. Nel caso di contratti cointestati, l'esercizio e la revoca dell'opzione hanno effetto se esercitate da tutti i cointestatari. Roma, 22 maggio 1998 Il Ministro: Visco