IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi   correnti  di  coltivazione  dei   terreni  nonche'  delle
consuetudini locali,  determina per  ciascuna provincia,  con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28  novembre 1996, n.  608, concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il decreto  ministeriale 30 settembre 1971 con  il quale sono
state approvate le  deliberazioni del 7 agosto 1970 e  15 maggio 1971
della Commissione provinciale per la manodopera agricola di Genova;
  Considerato che la locale Commissione provinciale per la manodopera
agricola di cui  all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio  1970, n. 7,
convertito, con modifiche,  nella legge 11 marzo 1970, n.  83, non ha
provveduto alla  revisione dei valori  medi per ettato coltura  e per
ciascun capo di  bestiame, di cui al comma  15 dell'art. 9-quinquies,
della legge  n. 608/1996,  precedentemente approvati con  il predetto
decreto ministeriale;
  Visto il  comma 17  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data
prevista  dal suddetto  articolo,  delle  proposte delle  Commissioni
provinciali  per la  manodopera  agricola, si  provveda  con il  solo
parere della Commissione centrale;
  Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
ciascun capo di bestiame nella  provincia di Genova, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata tabella  secondo  la  proposta
contenuta  nella   deliberazione  datata   25  novembre   1997  della
Commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 17, della
legge 28 novembre 1996, n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 maggio 1998
                                                    Il Ministro: Treu