(all. 1 - art. 1)
                  STATUTO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO
PER "INFORMATORI MEDICO-SCIENTIFICI"
                               Art. 1.
  Il  diploma universitario  per  "Informatori medicoscientifici"  ha
durata triennale.
  Il  corso  si propone  l'obiettivo  di  fornire agli  studenti  una
preparazione culturale  adeguata a svolgere l'attivita'  di operatori
sanitari per l'informazione medicascientifica  sui presidi di elevata
tecnologia e  notevole significato assistenziale, quali  pacemakers e
defibrillatori,  dispositivi   per  la   circolazione  extracorporea,
dialisi  ed  emofiltrazione,  protesi  valvolari  cardiache,  protesi
ortopediche, strumentazioni  complesse per anestesia  e rianimazione,
endoscopia, dispositivi  per angioplastica,  etc. Allo  stesso tempo,
gli studenti  riceveranno una preparazione adeguata  sui reattivi per
la  diagnostica medica,  sierologica e  radiologica, quali  antisieri
specifici   per  proteine   e  plasmoproteine   umane,  autoanticorpi
monoclonali   e  policlonali   marcatori  tumorali,   sieri  per   la
diagnostica    batteriologica    e     virologica,    reagenti    per
immunoistochimica, sonde per diagnosi  cliniche basate sulla biologia
molecolare,  etc.   Inoltre  gli  studenti  verranno   preparati  per
l'informazione  medica  sulle  terapie  piu'  avanzate,  comprese  le
terapie farmacologiche, quelle biotecnologiche  e le terapie geniche.
Infine, sara' impartita un'informazione approfondita sulla nutrizione
clinica  enterale e  parenterale e  una conoscenza  specifica per  la
partecipazione   alle   indagini   farmacologiche   e   cliniche   di
farmacoepidemiologia e di farmacovigilanza.
  Al  compimento del  ciclo di  studi, viene  conferito il  titolo di
diploma di "Informatore medicoscientifico".
                               Art. 2.
                          Accesso al diploma
  L'iscrizione al corso e' regolata dalle norme vigenti in materia di
accesso agli studi universitari.
  Il numero di iscritti al  corso e' stabilito annualmente dal senato
accademico,  su proposta  del  consiglio di  facolta',  in base  alle
strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo
i  criteri generali  fissati dal  Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica  e tecnologica,  ai sensi  dell'art. 9,  comma 4,
della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali  prove di ammissione vengono stabilite
dal consiglio di facolta'.
                               Art. 3.
         Corsi di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti
  Ai  fini del  proseguimento degli  studi,  il corso  di diploma  in
"Informatore  medicoscientifico" e'  dichiarato  affine  al corso  di
laurea in medicina e chirurgia.
  Nei trasferimenti tra corsi di diploma universitario e tra corsi di
laurea e  di diploma  universitario, come  anche nelle  iscrizioni ad
altro corso di coloro che hanno  gia' conseguito un titolo di diploma
universitario  o di  laurea, la  facolta' riconosce  gli insegnamenti
seguiti con esito  positivo nel corso di  provenienza considerando la
loro  validita'  culturale,  propedeutica   e  professionale  per  la
formazione prevista dal corso al  quale e' richiesto il trasferimento
o l'iscrizione. Inoltre, la facolta' indica l'anno di iscrizione che,
nel caso di diplomati che si  iscrivono ad un corso di laurea affine,
deve essere di norma il terzo.
  Tutti gli insegnamenti superati nel  corso di provenienza ed aventi
uguale  denominazione ed  annualita'  nel corso  affine  al quale  si
richiede l'iscrizione o il trasferimento sono riconosciuti validi per
il trasferimento o l'iscrizione. Nei passaggi tra corsi non affini si
tiene conto  degli insegnamenti  che nella sede  vengono riconosciuti
nei passaggi tra i corsi di laurea.
  Gli insegnamenti superati nel corso  di provenienza per i quali, in
assenza dei requisiti al precedente comma, sia possibile sostenere un
esame integrativo, secondo giudizio della facolta', sono riconosciuti
validi per il trasferimento o l'iscrizione.
  Nei trasferimenti dal corso di  diploma universitario a un corso di
laurea affine, il numero degli insegnamenti di cui ai commi 4 e 5 del
presente   articolo,   che    puo'   essere   riconosciuto   all'atto
dell'iscrizione, varia da  un minimo di cinque a un  massimo di sette
annualita' considerando due insegnamenti semestrali equivalenti ad un
insegnamento annuale.
                               Art. 4.
                   Articolazione del corso di studi
   Il corso ha la durata di tre anni.
  L'attivita'   didattica   comprende    lezioni   ed   esercitazioni
teoricopratiche.
  Il corso e' articolato in  15 insegnamenti annuali e 7 insegnamenti
semestrali.
  Gli  insegnamenti  annuali sono  scelti  in  modo da  fornire  agli
studenti i  principi scientificodisciplinari ed i  contenuti basilari
relativi al corso, e in  vista della propedeuticita' di tali principi
nell'apprendimento  e  nell'approfondimento  dei temi  relativi  agli
altri insegnamenti del corso.
  Gli insegnamenti semestrali vertono su discipline "caratterizzanti"
il corso di  diploma e sono ripartiti secondo  i rapporti specificati
nella tabella riportata nel successivo art. 5.
  Gli  insegnamenti   possono  essere  strutturati  sia   come  corsi
monodisciplinari,  sia  come   corsi  integrati.  L'accertamento  del
profitto degli  studenti viene effettuato  con un unico  esame, anche
relativamente agli insegnamenti svolti da piu' docenti.
  Durante il primo  biennio del corso, lo  studente dovra' dimostrare
di  avere acquisito  la  capacita' di  aggiornarsi nella  letteratura
scientifica  in lingua  inglese. Tale  capacita' sara'  accertata con
modalita' che saranno definite dal consiglio di facolta'.
  Il consiglio di facolta',  nell'attivare il corso, puo' discostarsi
alle indicazioni di cui alla tabella riportata nel successivo art. 5,
attivando  insegnamenti in  base a  particolari esigenze  culturali e
professionali, per un numero di annualita' non superiore a due.
                               Art. 5.
                        Ordinamento didattico
  La tabella che segue riporta il  curriculum del corso. In essa sono
indicati  gli   insegnamenti  utili  alla  formazione   della  figura
professionale, secondo gli  obiettivi didatticoscientifici del corso.
Le discipline riportate nella tabella hanno carattere esemplificativo
e  non sono  vincolanti  ai  fini delle  decisioni  del consiglio  di
facolta' sul corso di studi.
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Anno    | Disciplina (settore scientifico-disciplinare) | Annualita'
________|_______________________________________________|____________
Primo   | Anatomia umana (E09A)                         | Annuale
        | Chimica e propedeutica biochimica (E05A)      | Annuale
        | Statistica (F01X) e fisica medica (B01B)      | Annuale
        | Biologia e genetica (E13X)                    | Annuale
        | Fisiologia umana (E06A)                       | Annuale
        | Microbiologia (F05X)                          | Annuale
        | Farmacologia I (E07X)                         | Annuale
Secondo | Chimica biologica (E05A)                      | Annuale
        | Patologia generale e immunologia (F04A)       | Annuale
        | Metodologia epidemiologica e igiene (F22A)    | Annuale
        | Fisiopatologia medica (F07A)                  | Annuale
        | Fisiopatologia chirurgica e presidi           |
        |  chirurgici (F08A)                            | Semestrale
        | Farmacologia II (E07X)                        | Annuale
        | Biotecnologie (C07X, E07X, E13X)              | Semestrale
Terzo   | Medicina interna (F07A)                       | Annuale
        | Principi di dietetica (E06B) e nutrizione     |
        |  clinica (F07A)                               | Semestrale
        | Tossicologia e farmacovigilanza (E07X)        | Annuale
        | Farmacologia clinica e chemioterapia (E07X)   | Annuale
        | Pediatria (F19A)                              | Semestrale
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 Insegnamenti  specifici scelti  dal candidato  tra quelli  proposti
                    (tre semestralita' a scelta)
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          Medicina di laboratorio (F04B, F05X)          | Semestrale
          Psicologia della comunicazione (M10A)         | Semestrale
          Medicina legale (F22B)                        | Semestrale
          Metodologia di laboratorio (F04A)             | Semestrale
          Farmacoepidemiologia e farmacoeconomia        | Semestrale
          Farmacologia e tossicologia veterinaria (V33A)| Semestrale
          Farmacologia e tossicologia dermatologica     | Semestrale
          Programmazione e organizzazione dei servizi   |
           sanitari (F22A)                              | Semestrale
          Specialita' mediche (F07B-F07I)               | Semestrale
          Metodologia della scienza e bioetica (F02X)   | Semestrale
                               Art. 6.
                           Esame di diploma
  L'esame di  diploma consiste in  un colloquio teso ad  accertare la
preparazione di base e professionale del candidato.
  In  tale  colloquio e'  prevista  la  discussione di  un  elaborato
finale.
                               Art. 7.
                   Regolamento del corso di diploma
  Il consiglio di facolta' stabilisce, con apposito regolamento ed in
conformita' con  il regolamento didattico di  Ateneo, l'articolazione
del corso  di diploma, in  accordo con quanto previsto  dall'art. 11,
comma 2, della legge n. 341/1990.
  Nel regolamento e' indicato il  piano di studi articolato secondo i
vincoli di cui agli articoli 4 e 5.
  Nel  piano  di studio  sono  individuati  gli insegnamenti  annuali
(almeno  70 ore)  e  semestrali (almeno  35  ore), specificandone  il
carattere  di insegnamento  monodisciplinare  o  integrato, oltre  al
numero  delle eventuali  esercitazioni pratiche  destinato a  ciascun
insegnamento.
   Inoltre, il piano di studi individua:
  la collocazione  degli insegnamenti  nei periodi didattici  (anni o
semestri) e le relative propedeuticita';
  le  prove di  valutazione degli  studenti e  la composizione  delle
relative commissioni;
  i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.