STATUTO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO PER "INFORMATORI MEDICO-SCIENTIFICI" Art. 1. Il diploma universitario per "Informatori medicoscientifici" ha durata triennale. Il corso si propone l'obiettivo di fornire agli studenti una preparazione culturale adeguata a svolgere l'attivita' di operatori sanitari per l'informazione medicascientifica sui presidi di elevata tecnologia e notevole significato assistenziale, quali pacemakers e defibrillatori, dispositivi per la circolazione extracorporea, dialisi ed emofiltrazione, protesi valvolari cardiache, protesi ortopediche, strumentazioni complesse per anestesia e rianimazione, endoscopia, dispositivi per angioplastica, etc. Allo stesso tempo, gli studenti riceveranno una preparazione adeguata sui reattivi per la diagnostica medica, sierologica e radiologica, quali antisieri specifici per proteine e plasmoproteine umane, autoanticorpi monoclonali e policlonali marcatori tumorali, sieri per la diagnostica batteriologica e virologica, reagenti per immunoistochimica, sonde per diagnosi cliniche basate sulla biologia molecolare, etc. Inoltre gli studenti verranno preparati per l'informazione medica sulle terapie piu' avanzate, comprese le terapie farmacologiche, quelle biotecnologiche e le terapie geniche. Infine, sara' impartita un'informazione approfondita sulla nutrizione clinica enterale e parenterale e una conoscenza specifica per la partecipazione alle indagini farmacologiche e cliniche di farmacoepidemiologia e di farmacovigilanza. Al compimento del ciclo di studi, viene conferito il titolo di diploma di "Informatore medicoscientifico". Art. 2. Accesso al diploma L'iscrizione al corso e' regolata dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero di iscritti al corso e' stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 3. Corsi di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma in "Informatore medicoscientifico" e' dichiarato affine al corso di laurea in medicina e chirurgia. Nei trasferimenti tra corsi di diploma universitario e tra corsi di laurea e di diploma universitario, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno gia' conseguito un titolo di diploma universitario o di laurea, la facolta' riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validita' culturale, propedeutica e professionale per la formazione prevista dal corso al quale e' richiesto il trasferimento o l'iscrizione. Inoltre, la facolta' indica l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, deve essere di norma il terzo. Tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualita' nel corso affine al quale si richiede l'iscrizione o il trasferimento sono riconosciuti validi per il trasferimento o l'iscrizione. Nei passaggi tra corsi non affini si tiene conto degli insegnamenti che nella sede vengono riconosciuti nei passaggi tra i corsi di laurea. Gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti al precedente comma, sia possibile sostenere un esame integrativo, secondo giudizio della facolta', sono riconosciuti validi per il trasferimento o l'iscrizione. Nei trasferimenti dal corso di diploma universitario a un corso di laurea affine, il numero degli insegnamenti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, che puo' essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione, varia da un minimo di cinque a un massimo di sette annualita' considerando due insegnamenti semestrali equivalenti ad un insegnamento annuale. Art. 4. Articolazione del corso di studi Il corso ha la durata di tre anni. L'attivita' didattica comprende lezioni ed esercitazioni teoricopratiche. Il corso e' articolato in 15 insegnamenti annuali e 7 insegnamenti semestrali. Gli insegnamenti annuali sono scelti in modo da fornire agli studenti i principi scientificodisciplinari ed i contenuti basilari relativi al corso, e in vista della propedeuticita' di tali principi nell'apprendimento e nell'approfondimento dei temi relativi agli altri insegnamenti del corso. Gli insegnamenti semestrali vertono su discipline "caratterizzanti" il corso di diploma e sono ripartiti secondo i rapporti specificati nella tabella riportata nel successivo art. 5. Gli insegnamenti possono essere strutturati sia come corsi monodisciplinari, sia come corsi integrati. L'accertamento del profitto degli studenti viene effettuato con un unico esame, anche relativamente agli insegnamenti svolti da piu' docenti. Durante il primo biennio del corso, lo studente dovra' dimostrare di avere acquisito la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese. Tale capacita' sara' accertata con modalita' che saranno definite dal consiglio di facolta'. Il consiglio di facolta', nell'attivare il corso, puo' discostarsi alle indicazioni di cui alla tabella riportata nel successivo art. 5, attivando insegnamenti in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualita' non superiore a due. Art. 5. Ordinamento didattico La tabella che segue riporta il curriculum del corso. In essa sono indicati gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale, secondo gli obiettivi didatticoscientifici del corso. Le discipline riportate nella tabella hanno carattere esemplificativo e non sono vincolanti ai fini delle decisioni del consiglio di facolta' sul corso di studi. ===================================================================== Anno | Disciplina (settore scientifico-disciplinare) | Annualita' ________|_______________________________________________|____________ Primo | Anatomia umana (E09A) | Annuale | Chimica e propedeutica biochimica (E05A) | Annuale | Statistica (F01X) e fisica medica (B01B) | Annuale | Biologia e genetica (E13X) | Annuale | Fisiologia umana (E06A) | Annuale | Microbiologia (F05X) | Annuale | Farmacologia I (E07X) | Annuale Secondo | Chimica biologica (E05A) | Annuale | Patologia generale e immunologia (F04A) | Annuale | Metodologia epidemiologica e igiene (F22A) | Annuale | Fisiopatologia medica (F07A) | Annuale | Fisiopatologia chirurgica e presidi | | chirurgici (F08A) | Semestrale | Farmacologia II (E07X) | Annuale | Biotecnologie (C07X, E07X, E13X) | Semestrale Terzo | Medicina interna (F07A) | Annuale | Principi di dietetica (E06B) e nutrizione | | clinica (F07A) | Semestrale | Tossicologia e farmacovigilanza (E07X) | Annuale | Farmacologia clinica e chemioterapia (E07X) | Annuale | Pediatria (F19A) | Semestrale ===================================================================== Insegnamenti specifici scelti dal candidato tra quelli proposti (tre semestralita' a scelta) _____________________________________________________________________ Medicina di laboratorio (F04B, F05X) | Semestrale Psicologia della comunicazione (M10A) | Semestrale Medicina legale (F22B) | Semestrale Metodologia di laboratorio (F04A) | Semestrale Farmacoepidemiologia e farmacoeconomia | Semestrale Farmacologia e tossicologia veterinaria (V33A)| Semestrale Farmacologia e tossicologia dermatologica | Semestrale Programmazione e organizzazione dei servizi | sanitari (F22A) | Semestrale Specialita' mediche (F07B-F07I) | Semestrale Metodologia della scienza e bioetica (F02X) | Semestrale Art. 6. Esame di diploma L'esame di diploma consiste in un colloquio teso ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. In tale colloquio e' prevista la discussione di un elaborato finale. Art. 7. Regolamento del corso di diploma Il consiglio di facolta' stabilisce, con apposito regolamento ed in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Nel regolamento e' indicato il piano di studi articolato secondo i vincoli di cui agli articoli 4 e 5. Nel piano di studio sono individuati gli insegnamenti annuali (almeno 70 ore) e semestrali (almeno 35 ore), specificandone il carattere di insegnamento monodisciplinare o integrato, oltre al numero delle eventuali esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento. Inoltre, il piano di studi individua: la collocazione degli insegnamenti nei periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticita'; le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.