(parte 1)
                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi "G.  D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la legge  14  agosto  1982, n.  590  che  ha istituito,  tra
l'altro, questo Ateneo statale;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti i decreti ministeriali  11 maggio 1995 (supplemento ordinario
alla Gazzetta  Ufficiale n. 167  del 19  luglio 1995), 3  luglio 1996
(supplemento  ordinario  alla  Gazzetta   Ufficiale  n.  213  dell'11
settembre  1996), 31  luglio 1996  (Gazzetta Ufficiale  n. 209  del 6
settembre  1996), 5  maggio 1997  (Gazzetta Ufficiale  n. 139  del 17
giugno   1997)   recanti  modificazioni   all'ordinamento   didattico
universitario  relativamente  alle  scuole  di  specializzazione  del
settore medico;
  Visto  il decreto  ministeriale 14  febbraio 1996  di rettifica  al
decreto   ministeriale   11   maggio  1995,   recante   modificazioni
all'ordinamento didattico universitario  relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Viste   le  deliberazioni   degli  organi   accademici  di   questa
Universita'   relative  al   riordino   delle   seguenti  scuole   di
specializzazione del settore medico:
  anatomia   patologica,   cardiochirurgia,  cardiologia,   chirurgia
generale I  - indirizzo chirurgia  generale II -  indirizzo chirurgia
d'urgenza  e  di  pronto soccorso,  chirurgia  pediatrica,  chirurgia
toracica,  ematologia,  gastroenterologia  ed  endoscopia  digestiva,
ginecologia  ed ostetricia,  igiene e  medicina preventiva,  malattie
infettive, medicina dello sport, neurologia, oftalmologia, oncologia,
ortopedia e traumatologia, patologia clinica, pediatria, psichiatria,
urologia;
  Visti i pareri espressi, in ordine alle deliberazioni di cui sopra,
dal  Consiglio universitario  nazionale nelle  sedute del  10 ottobre
1996, 23 gennaio 1997, 23 ottobre 1997;
  Considerato che sono state prodotte al Ministero dell'universita' e
della ricerca  scientifica e tecnologica le  schederisorse relative a
tutte le scuole di specializzazione dell'area medica sottoscritte dai
dirigenti   generali   delle    aziende   unita'   sanitaria   locale
convenzionate  con l'Ateneo  la cui  assenza era  stata rilevata  dal
predetto Consiglio;
  Ritenuto di  adeguarsi agli  altri rilievi formulati  dal Consiglio
universitario nazionale medesimo;
  Ritenuto  altresi',  alla  luce  dei   rilievi  di  cui  sopra,  di
ripubblicare  gli ordinamenti  delle  scuole  di specializzazione  in
anatomia  patologica, chirurgia  generale  II  - indirizzo  chirurgia
d'urgenza  e di  pronto  soccorso, nerologia,  gia' pubblicate  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  250 del  24 ottobre  1996 in  esito a  parere
favorevole   rassegnato   dal   Consiglio   universitario   nazionale
nell'adunanza del 18 luglio 1996;
  Riconosciuta la  particolare necessita'  di approvare  le modifiche
proposte,  in deroga  al termine  triennale di  cui all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
  A)   Il   Titolo   XII,   nella  parte   recante   le   scuole   di
specializzazione, viene cosi' riformulato:
                             Titolo XII
              Scuole di specializzazione di area medica
                                CAPO I
            Norme comuni alla scuola di specializzazione
  Il  presente  ordinamento  generale   si  applica  alle  scuole  di
specializzazione  abilitate alla  formazione  di medici  specialisti.
L'elenco  di  dette specializzazioni  e'  formato  ed aggiornato  con
decreto del  Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e
tecnologica  di concerto  con  quello della  Sanita'  in accordo  con
l'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991.
  Art. 169. -  Nell'Universita' degli studi di  Chieti sono istituite
le seguenti scuole di specializzazione di area medica:
   1) anatomia patologica;
   2) anestesia e rianimazione;
   3) biochimica clinica;
   4) cardiochirurgia;
   5) cardiologia;
   6) chirurgia generale I - indirizzo chirurgia generale;
   7) chirurgia generale  II  - indirizzo  chirurgia  d'urgenza e  di
pronto soccorso;
   8) chirurgia pediatrica;
   9) chirurgia toracica;
   10) chirurgia vascolare;
   11) dermatologia e venereologia;
   12) ematologia;
   13) endocrinologia e malattie del ricambio;
   14) gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
   15) genetica medica;
   16) geriatria;
   17) ginecologia ed ostetricia;
   18) igiene e medicina preventiva;
   19) malattie infettive;
   20) medicina del nuoto e delle attivita' subacquee;
   21) medicina dello sport;
   22) medicina fisica e riabilitazione;
   23) medicina interna;
   24) medicina legale;
   25) nefrologia;
   26) neurologia;
   27) oftalmologia;
   28) oncologia;
   29) ortopedia e traumatologia;
   30) otorinolaringoiatria;
   31) patologia clinica;
   32) pediatria;
   33) psichiatria;
   34) radiologia;
   35) reumatologia;
   36) urologia.
 Art. 170 - Istituzione finalita' titolo conseguito.
  170.1.   Nelle   universita'   sono    istituite   le   scuole   di
specializzazione   dell'area  medica   eventualmente  articolate   in
indirizzi.
  170.2. Le scuole  hanno lo scopo di formare  medici specialisti nel
settore dell'area medica.
  170.3.  Le  scuole  rilasciano   il  titolo  di  specialista  nello
specifico settore.
  170.4.  Le   Universita'  possono   istituire  altresi'   corsi  di
aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della
legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della
Direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.
 Art. 171 - Organizzazione delle scuole.
  171.1.  La   durata  del  corso   degli  studi  per   ogni  singola
specializzazione  e'  definito nell'Ordinamento  didattico  specifico
della scuola.
  171.2. Ciascun anno di corso prevede  di norma 200 ore di didattica
formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare
frequentando le  strutture sanitarie  delle scuole  universitarie e/o
ospedaliere   convenzionate,  sino   a  raggiungere   l'orario  annuo
complessivo previsto per  il personale medico a  tempo pieno operante
nel  Servizio sanitario  nazionale. Tali  orientamenti delle  singole
scuole disciplinano gli specifici standards formativi.
  171.3.  Concorrono al  funzionamento  delle scuole  le facolta'  di
medicina  e  chirurgia, i  dipartimenti  e  gli istituti  nonche'  le
strutture ospedaliere eventualmente convenzionate.
  171.4. Le strutture  ospedaliere convenzionabili debbono rispondere
nel loro insieme  a tutti i requisiti di idoneita'  di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 257/1991.
  171.5. Rispondono automaticamente a  tali requisiti gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della scuola di specializzazione.
  Le  predette strutture  non  universitarie sono  individuate con  i
protocolli d'intesa  di cui  allo stesso art.  6, secondo  comma, del
decreto legislativo n. 502/1992.
  171.6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed
in   quelle   ospedaliere   convenzionate,  intese   come   strutture
assistenziali tali  da garantire, oltre ad  una adeguata preparazione
teorica, un congruo addestramento  professionale pratico, compreso il
tirocinio nella  misura stabilita dalla normativa  comunitaria (legge
n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).
  171.7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli
accessi, previsti dalle norme vigenti,  ed in base alle risorse umane
e  finanziarie ed  alle strutture  ed attrezzature  disponibili, ogni
scuola  e' in  grado  di  accettare un  numero  massimo di  iscritti,
determinato per ciascun anno di corso ed in totale.
  Il   numero  effettivo   degli   iscritti   e'  determinato   dalla
programmazione  nazionale, stabilita  di  concerto  tra il  Ministero
della  sanita'  ed  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, e  dalla successiva ripartizione dei posti
tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non
puo'  superare  quello totale  previsto  nello  statuto; in  caso  di
previsione statutaria  di indirizzi riservati a  laureati non medici,
lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili.
  171.8.  Sono  ammessi  al  concorso di  ammissione  alla  scuola  i
laureati del  corso di laurea  in medicina e chirurgia,  nonche', per
gli  specifici  indirizzi,  laureati   non  medici.  Le  lauree  sono
specificate nelle singole tipologie.
  Sono altresi' ammessi  al concorso coloro che siano  in possesso di
titolo di studio, conseguito  presso Universita' straniere e ritenuto
equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
  171.9. I  laureati in medicina  e chirurgia utilmente  collocati in
graduatoria di  merito per l'accesso alle  scuole di specializzazione
possono  essere iscritti  alle  scuole stesse  purche' conseguano  il
titolo  di abilitazione  all'esercizio professionale  entro la  prima
sessione  utile successiva  all'effettivo inizio  dei singoli  corsi.
Durante   tale  periodo   i   predetti  specializzandi   acquisiscono
conoscenze teoriche e  le prime nozioni pratiche nell'  ambito di una
progressiva assunzione di responsabilita' professionali.
 Art. 172 - Piano di studi di addestramento professionale.
  172.1.  Il   Consiglio  della   scuola  e'  tenuto   a  determinare
l'articolazione del  corso di  specializzazione ed il  relativo piano
degli studi nei  diversi anni e nelle strutture di  cui al precedente
articolo 171.3.
  Il Consiglio  della scuola, al fine  di conseguire lo scopo  di cui
all' art. 170.2 e gli obiettivi  previsti nel successivo art. 172.2 e
specificati nelle  tabelle A  e B  relative agli  standards formativi
specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto
dei diritti dei malati:
  a) la tipologia delle  opportune attivita' didattiche, ivi comprese
le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio;
  b) la suddivisione nei  periodi temporali delle attivita' didattica
teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.
  172.2.  Il Piano  di studi  e'  determinato dal  Consiglio di  ogni
scuola  nel  rispetto  degli  obiettivi   generali  e  di  quelli  da
raggiungere  nelle  diverse aree,  degli  obiettivi  specifici e  dei
relativi settori scientifico disciplinari  riportati per ogni singola
specializzazione nella specifica tabella A.
  L'organizzazione  del   processo  di  addestramento   ivi  compresa
l'attivita'  svolta in  prima persona,  minima indispensabile  per il
conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto
per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B.
  172.3. Il  piano dettagliato  delle attivita'  formative di  cui ai
precedenti  commi 172.1  e 172.2  e' deliberato  dal Consiglio  della
scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.
  Art. 173 -  Progranimazione annuale delle attivita'  e verifica del
tirocinio.
  173.1.  All'inizio di  ciascun  anno di  corso  il Consiglio  della
scuola programma le attivita' comuni  per gli specializzandi e quelle
specifiche relative al tirocinio.
  173.2. Per  tutta la  durata della  scuola gli  specializzandi sono
guidati nel  loro percorso formativo da  tutori designati annualmente
dal Consiglio della scuola.
  173.3. Il tirocinio  e' svolto nelle strutture  universitarie ed in
quelle ospedaliere  convenzionate. Lo svolgimento della  attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del  medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  173.4. Il  Consiglio della  scuola puo'  autorizzare un  periodo di
frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie
coerenti con  le finalita' della scuola  per periodi complessivamente
non  superiori ad  un anno.  A conclusione  del periodo  di frequenza
all'estero, il  Consiglio della scuola puo'  riconoscere utile, sulla
base  d'idonea  documentazione,  l'attivita'  svolta  nelle  suddette
strutture estere.
 Art. 174 - Esame di diploma.
  174.1. L'esame  finale consta  nella presentazione di  un elaborato
scritto su una tematica, coerente  con i fini della specializzazione,
assegnata allo specializzando almeno  un anno prima dell'esame stesso
e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.
  174.2. La commissione  d'esame per il conseguimento  del diploma di
specializzazione  e' nominata  dal  rettore  dell'Ateneo, secondo  la
vigente normativa.
  174.3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve
aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver
superato gli esami annuali ed il  tirocinio ed aver condotto in prima
persona, con progressiva assunzione  di autonomia professionale, atti
medici  specialistici  certificati  secondo  lo  standards  nazionale
specifico riportato nelle tabelle B.
 Art. 175 - Protocolli di intesa e convenzioni.
  175.1.  L'Universita',  su  proposta del  consiglio  della  singola
scuola e del consiglio della  facolta' di medicina e chirurgia quando
trattasi di  piu' scuole  per la  stessa convenzione,  puo' stabilire
protocolli  d'intesa  ai sensi  del  secondo  comma dell'art.  6  del
decreto legislativo  n. 502/1992, per i  fini di cui all'art.  16 del
medesimo decreto legislativo.
  175.2. L'Universita', su proposta  del consiglio della scuola, puo'
altresi'  stabilire  convenzioni  con  enti pubblici  o  privati  con
finalita'  di  sovvenzionamento  per   lo  svolgimento  di  attivita'
coerenti con gli scopi della scuola.
 Art. 176 - Norme finali.
  176.1. Le  tabelle A e  B, che definiscono gli  standards nazionali
per ogni  singola tipologia  di scuola  (sugli obiettivi  formativi e
relativi    settori   scientificodisciplinari    di   pertinenza    e
sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame
finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica  e tecnologica,  con le  procedure di  cui
all'art. 9  della legge n.  341/1990. Gli standards sono  applicati a
tutti gli indirizzi previsti.
  176.2. La  tabella relativa  ai requisiti  minimi necessari  per le
strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure
di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.
  B) Le  norme statutarie delle scuole  di specializzazione dell'area
medica   afferenti   alla   facolta'    di   medicina   e   chirurgia
dell'Universita' degli studi di Chieti in:
    anatomia patologica;
    cardiochirurgia;
    cardiologia;
    chirurgia generale I;
  chirurgia generale II  - indirizzo chirurgia d'urgenza  e di pronto
soccorso;
    chirurgia pediatrica;
    chirurgia toracica;
    ematologia;
    gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
    ginecologia ed ostetricia;
    igiene e medicina preventiva;
    malattie infettive;
    medicina dello sport;
    neurologia;
    oftalmologia;
    oncologia;
    ortopedia e traumatologia;
    patologia clinica;
    pediatria:
    psichiatria;
    urologia,
  sono soppresse e sostituite con i seguenti nuovi ordinamenti.
  La  scuola  di specializzazione  in  chirurgia  generale assume  la
denominazione di chirurgia generale I - indirizzo chirurgia generale.
  Gli  ordinamenti   stessi  saranno  successivamente   inseriti  nel
regolamento didattico di Ateneo, in fase di approvazione.
                               CAPO II
                 Norme relative alle singole scuole
                         di specializzazione
 1. Anatomia patologica.
  Art.  1 -  La  scuola di  specializzazione  in anatomia  patologica
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
  Art. 2  - La scuola ha  lo scopo di formare  medici specialisti nel
settore   professionale   della   diagnostica   anatomoistopatologica
(macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica.
  Art. 3  - La scuola rilascia  il titolo di specialista  in anatomia
patologica.
  Art. 4 - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art.  5 -  Concorrono al  funzionamento della  scuola le  strutture
della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e  quelle  del  Servizio
sanitario  nazionale  individuate  nei  protocolli  d'intesa  di  cui
all'art. 6, secondo comma, del  decreto legislativo n. 502/1992 ed il
relativo    personale   universitario    appartenente   ai    settori
scientificodisciplinari di cui alla tabella  A e quello dirigente del
Servizio sanitario  nazinale delle  corrispondenti aree  funzionali e
discipline.  La  sede  amministrativa   della  scuola  e'  presso  il
dipartimento di oncologia e neuroscienze.
  Art. 6  - Il  numero massimo di  specializzandi che  possono essere
ammessi e'  determinato in  n. 5  per ciascun anno  di corso,  per un
totale  di  n.  25   specializzandi,  tenuto  conto  delle  capacita'
formative delle strutture di cui al precedente art. 5.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientifico- disciplinari.
  A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali  di   genetica,  biologia   e  patologia   molecolare  e
statistica.  Inoltre,  lo  specializzando   deve  acquisire  le  basi
teoricopratiche  delle   tecniche  di  esecuzione  di   un  riscontro
diagnostico necroscopico, di allestimento  e colorazione di preparati
istologici e  citologici, di morfometria  e di quelle  necessarie per
l'impiego della microscopia ottica ed elettronica.
  Settori:  F03X  Genetica  medica; E04B  Biologia  molecolare;  F04A
Patologia generale;  F04B Patologia clinica; F01X  Statistica medica;
F06A Anatomia patologica.
  B - Area della sistematica e della diagnostica anatomopatologica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve conseguire  avanzate conoscenze
teoriche    di     sistematica    anatomopatologica    (macroscopica,
microscopica,   ultrastrutturale    e   molecolare)    e   competenze
teoricopratiche   di  diagnostica   anatomopatologica  (macroscopica,
istopatologica   su   preparati   definitivi  ed   in   estemporanea,
citopatologica  ed ultrastrutturale),  avvalendosi anche  di tecniche
immunoistochimiche e di biologia molecolare.
  Settori: F06A Anatomia patologica; F06B Neuropatologia.
  C - Area della sanita' pubblica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve conseguire  adeguate conoscenze
teoriche  di medicina  legale,  tossicologia, medicina  del lavoro  e
preventiva, deontologia.
  Settori:  F22B  Medicina legale;  F22C  Medicina  del lavoro;  F22A
Igiene generale ed applicata.
  D - Area di indirizzo subspecialistico anatomopatologico.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  completare  il suo  curriculum
formativo  apprendendo   gli  elementi  fondamentali   dei  correlati
anatomoclinici  e delle  competenze diagnostiche  che sono  alla base
delle   principali    patologie   subspecialistiche    (ad   esempio:
neuropatologia,  patologia   oncologica,  patologia  cardiovascolare,
dermopatologia,    emopatologia,    uropatologia,    ginecopatologia,
patologia  pediatrica,  patologia ossea,  ecc.)  anche  in base  alle
competenze specifiche esistenti nella scuola di specializzazione.
  Settori:  F04B Patologia  clinica; F06A  Anatomia patologica;  F06B
Neuropatologia.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve aver  eseguito personalmente degli atti  medici specialistici in
numero  non  inferiore a  quanto  di  seguito indicato,  refertandone
almeno il 20%:
   esami macroscopici di pezzi chirurgici, 3.000;
   diagnosi istopatologiche, 8.000;
   diagnosi citopatologiche (*), 8.000;
   diagnosi intraoperatorie, 200;
   riscontri diagnostici necroscopici, 300;
   (*) inclusa citologia cervicovaginale.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate  le  tipologie  dei  diversi  atti  specialistici  ed  il
relativo peso specifico.
 4. Cardiochirurgia.
  Art. 1 - La scuola  di specializzazione in cardiochirurgia risponde
alle  norme  generali  delle  scuole  di  specializzazione  dell'area
medica.
  Art. 2  - La scuola ha  lo scopo di formare  medici specialisti nel
settore professionale della diagnostica  clinica e terapia chirurgica
delle malattie cardiache e dei grossi vasi.
  Art.  3  -   La  scuola  rilascia  il  titolo   di  specialista  in
cardiochirurgia.
  Art. 4 - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art.  5 -  Concorrono al  funzionamento della  scuola le  strutture
della  facolta'   di  medicina   e  chirurgia   dell'Universita'  "G.
D'Annunzio"  di  Chieti e  quelle  del  Servizio sanitario  nazionale
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma,
del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle   corrispondenti  aree   funzionali  e   discipline.  La   sede
amministrativa  della scuola  e'  presso il  dipartimento di  scienze
cliniche e delle bioimmagini.
  Art. 6  - Il  numero massimo di  specializzandi che  possono essere
ammessi e'  determinato in  n. 3  per ciascun anno  di corso,  per un
totale  di  n.  15   specializzandi,  tenuto  conto  delle  capacita'
formative delle strutture di cui al precedente art. 5.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
  A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo    specializzando   deve    apprendere   conoscenze
approfondite  di  anatomofisiologia   ed  anatomia  chirurgica;  deve
apprendere le  conoscenze necessarie alla  valutazione epidemiologica
ed  alla  sistemazione  dei  dati  clinici,  anche  mediante  sistemi
informatici.
  Settori:  E06A   Fisiologia  umana,   E09A  Anatomia   umana,  E09B
Istologia,  E10X  Biofisica  medica,  F01X  Statistica  medica,  F06A
Anatomia patologica, K06X Bioingegneria.
  B  -  Area di  semeiotica  generale  e  strumentale e  di  metodica
clinica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
semeiologiche  e la  padronanza  delle metodologie  di laboratorio  e
strumentali per attuare i  procedimenti diagnostici delle malattie di
interesse chirurgico; lo specializzando  deve apprendere i fondamenti
dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  F08A
Chirurgia generale, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X
Diagnostica per  immagini e  radioterapia, F19A Pediatria  generale e
specialistica.
  C - Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
tecniche chirurgiche.
  Settori:  F06A  Anatomia  patologica,  F09X  Cardiochirurgia,  F08A
Chirurgia generale.
  D - Area di cardiochirurgia.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve saper  integrare le  conoscenze
semeiologiche nell'analisi  clinica dei  pazienti, saper  decidere la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente sotto  il profilo terapeutico, in  modo integrato con
altri  settori specialistici  chirurgici o  con supporti  terapeutici
medici e radiogeni.
  Settori:  F09X  Cardiochirurgia,   F08A  Chirurgia  generale,  F08D
Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare.
  E - Area di anestesiologia e valutazione critica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  apprendere  le metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti di  settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta  clinica; deve inoltre acquisire  gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori:  F19A Pediatria  generale e  specialistica, F07C  Malattie
dell'apparato   cardiovascolare,   F08A  Chirurgia   generale,   F09X
Cardiochirurgia, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve  aver frequentato  reparti di  chirurgia generale  e/o chirurgia
d'urgenza per almeno una  annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una
completa   preparazione   professionale   specifica,   basata   sulla
dimostrazione    d'aver    personalmente   eseguito    atti    medici
specialistici, come di seguito specificato:
  procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi;
  almeno 250 interventi  di cardiochirurgia, dei quali  almeno il 20%
condotti come primo operatore;
  almeno 250  interventi di  chirurgia generale e  specialistica, dei
quali almeno il 20% condotti come primo operatore.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
 5. Cardiologia.
  Art. 1 - La scuola di specializzazione in cardiologia risponde alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  La scuola e' articolata nei seguenti indirizzi:
    a) cardiologia;
    b) angiologia.
  Art. 2  - La scuola ha  lo scopo di formare  medici specialisti nel
settore professionale della cardiologia clinica.
  Art.  3  -   La  scuola  rilascia  il  titolo   di  specialista  in
cardiologia.
  Art. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art.  5 -  Concorrono al  funzionamento della  scuola le  strutture
della  facolta'   di  medicina   e  chirurgia   dell'Universita'  "G.
D'Annunzio"  di  Chieti e  quelle  del  Servizio sanitario  nazionale
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma,
del  decreto  legislativo  n.   502/1992  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle   corrispondenti  aree   funzionali  e   discipline.  La   sede
amministrativa  della scuola  e'  presso il  dipartimento di  scienze
cliniche e delle bioimmagini.
  Art. 6  - Il  numero massimo di  specializzandi che  possono essere
ammessi e'  determinato in  n. 5  per ciascun anno  di corso,  per un
totale  di  n.  20   specializzandi,  tenuto  conto  delle  capacita'
formative delle strutture di cui al precedente art. 5.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
  A - Area delle scienze di base.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali    di   anatomofisiologia,    biochimica   e    genetica
dell'apparato  cardiaco   allo  scopo   di  stabilire  le   basi  per
l'apprendimento  del  laboratorio,  della  clinica  e  della  terapia
cardiologica. Lo specializzando, inoltre,  deve apprendere le nozioni
fondamentali di matematica, fisica,  statistica ed informatica, utili
per  la  comprensione  della  fisiologia  della  circolazione  e  per
l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico.
  Settori:  B01B Fisica,  E09A Anatomia  umana, E09B  Istologia, E05A
Biochimica,  E10X  Biofisica  medica,  E06A  Fisiologia  umana,  F03X
Genetica medica, F01X Statistica medica.
  B  -  Area  di  biologia  molecolare,  fisiopatologia  e  patologia
cardiovascolare.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  etiopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  delle
malattie cardiache congenite ed  acquisite nonche' dei meccanismi che
alterano la normale struttura e funzione.
  Settori:  E04B  Biologia  molecolare, F03X  Genetica  medica,  F04A
Patologia generale, F05X Microbiologia  e microbiologia clinica, F06A
Anatomia patologica.
  C - Area di laboratorio e strumentazione.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche e tecniche  sulla struttura e funzionamento degli
apparecchi di diagnostica cardiovascolare.
  Settori:  B01B  Fisica,  E10X   Biofisica  medica,  F04B  Patologia
clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
  D - Area di diagnostica cardiologica non invasiva.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche e  tecniche in tutti i  settori della diagnostica
cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e
dinamica), l'elettrofisiologia,  l'ecocardiografia (monodimensionale,
bidimensionale,    Doppler   e    color    Doppler)   le    metodiche
radioisotopiche, la TAC, la RMN.
  Settori:   F07C   Malattie  dell'apparato   cardiovascolare,   F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
  E - Area di diagnostica cardiologica invasiva.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche e  tecniche in tutti i  settori della diagnostica
cardiologica invasiva.
  Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F06A Anatomia
patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
  F - Area di cardiologia clinica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche  e  pratiche   necessarie  per  la  prevenzione,
diagnosi  e   terapia  farmacologica  delle   malattie  dell'apparato
cardiovascolare,  nonche'   acquisire  le  necessarie   conoscenze  e
metodologie comportamentali  nelle sindromi acute e  in situazioni di
emergenza.
  Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07A Medicina
interna, E07X Farmacologia.
  G - Area di cardiologia interventistica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve conseguire  le conoscenze  e la
pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse.
  Settori:   F07C   Malattie  dell'apparato   cardiovascolare,   F09X
Cardiochirurgia.
  H - Area delle malattie vascolari.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoricopratiche necessarie per  la prevenzione, diagnosi e
terapia delle malattie vascolari periferiche.
  Settore: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.
  I - Area della cardiologia pediatrica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
teoricopratiche  necessarie per  la prevenzione,  diagnosi e  terapia
delle malattie cardiovascolari nell'eta' pediatrica.
  Settori:   F07C   Malattie  dell'apparato   cardiovascolare,   F19A
Pediatria generale specialistica.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve:
  1)  aver eseguito  e  comunque refertato  personalmente almeno  300
elettrocardiogrammi standard e 100 ecg Holter;
  2) aver  eseguito personalmente almeno 100  test provocativi fisici
e/o farmacologici;
  3)   aver  eseguito   personalmente   almeno  100   ecocardiogrammi
monodimensionali,    bidimensionali   e    Doppler,   con    relativa
refertazione;
  4) aver partecipato alla fase  di definizione diagnostica di almeno
30 esami radioisotopici cardiaci;
  5) aver  eseguito personalmente 30 cateterismi  destri, con calcolo
dei relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie;
  6) aver formulato  correttamente la diagnosi in  pazienti con varia
patologia  cardiovascolare, impostandone  la terapia  medica, nonche'
fornendo eventuali  indicazioni ad intervento  di rivascolarizzazione
(angioplastica e bypass);
  7) aver  acquisito conoscenze teoriche ed  esperienza clinica nella
gestione del paziente acuto  e nella rianimazione cardiorespiratoria,
con periodo  di servizio complessivo  in unita' di  terapia intensiva
coronarica di almeno una annualita' e mezzo.
  Costituiscono attivita' proprie di indirizzo:
  I. Cardiologia (almeno 1 settore su 3):
  a) emodinamica e  cardiologia interventistica: esecuzione personale
di  almeno 100  coronaroventricolografie di  cui almeno  il 50%  come
primo operatore e partecipazione  diretta ad almeno 50 angioplastiche
coronariche, di cui il 50%  come primo operatore, interpretazione dei
quadri angiografici, etc;
  b)   applicazioni   ultraspecialistiche   della   diagnostica   con
ultrasuoni:  esecuzione   personale  di  almeno   40  ecocardiogrammi
transesofagei,  di 70  esami eco  stress, acquisizione  di conoscenze
teoricopratiche   in  tema   di  ecocontrastografia,   esperienza  di
ecografia intraoperatoria, etc;
  c)   elettrofisiologia  clinica   avanzata:  esecuzione   di  esami
elettrofisiologici  per  via  cruenta o  transesofagea,  impianto  di
almeno  30  pacemaker  definitivi,  di   cui  almeno  10  come  primo
operatore;  partecipazione   a  tecniche  ablative  e   di  mappaggio
endocavitario, etc.
  II. Angiologia:
  aver acquisito  conoscenze teoricopratiche  in tema  di diagnostica
invasiva  e non  invasiva (eco  color Doppler,  pletismografia, laser
Doppler,  etc),  terapia  e prevenzione  angiologica,  con  eventuale
indicazione al trattamento chirurgico delle malattie vascolari.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso
specifico.
 6. Chirurgia generale I ad indirizzo chirurgia generale.
  Art. 1  - La scuola di  specializzazione in chirurgia generale  I -
indirizzo in  chirurgia generale  risponde alle norme  generali delle
scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 2 -  La scuola ha lo scopo di  formare specialisti nel settore
professionale della  chirurgia. Tali specialisti sono  addestrati per
rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale.
  Art. 3 -  La scuola rilascia il titolo di  specialista in chirurgia
generale - indirizzo in chirurgia generale.
  Art. 4 - Il corso ha la durata di 6 anni.
  Art.  5 -  Concorrono al  funzionamento della  scuola le  strutture
della  facolta'   di  medicina   e  chirurgia   dell'Universita'  "G.
D'Annunzio"  di  Chieti e  quelle  del  Servizio sanitario  nazionale
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma,
del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle   corrispondenti  aree   funzionali  e   discipline.  La   sede
amministrativa  della  scuola  e'   presso  l'istituto  di  patologia
speciale  chirurgica e  propedeutica clinica,  cattedra di  chirurgia
generale della facolta' di medicina e chirurgia.
  Art. 6  - Il  numero massimo di  specializzandi che  possono essere
ammessi e'  determinato in  n. 5  per ciascun anno  di corso,  per un
totale  di  n.  30   specializzandi,  tenuto  conto  delle  capacita'
formative delle strutture di cui al precedente art. 5.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
 Area A - Propedeutica.
  Obiettivi: lo specializzando  inizia l'apprendimento della anatomia
chirurgica e  della medicina operatoria  e deve acquisire la  base di
conoscenza per  la valutazione  epidemiologica e  l'inquadramento dei
casi  clinici  anche  mediante sistemi  informatici.  Deve  acquisire
l'esperienza pratica  necessaria a valutare clinicamente  un paziente
definendone  la tipologia  sulla base  della conoscenza  di patologia
clinica, anatomia patologica,  fisiopatologia chirurgica, metodologia
clinica.
  Settori  scientificodisciplinari:  F06A Anatomia  patologica,  F08A
Chirurgia generale, F04B Patologia clinica.
 Area B - Semeiotica clinica e strumentale.
  Obiettivi:  lo  specializzando   procede  nell'apprendimento  della
medicina  operatoria e  deve acquisire  la  base di  conoscenza e  la
relativa  esperienza  pratica  necessarie  ad  impostare,  seguire  e
verificare personalmente l'iter diagnostico  piu' adatto per giungere
ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.
  Settori  scientificodisciplinari: F18X  Diagnostica per  immagini e
radioterapia, F08A Chirurgia generale.
 Area C - Chirurgia generale.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
la relativa esperienza  pratica necessarie a definire,  sulla base di
una   valutazione  complessiva   della  malattia   e  del   paziente,
l'indicazione  al tipo  di trattamento  -  chirurgico o  meno -  piu'
corretto  in  funzione  dei  rischi, dei  benefici  e  dei  risultati
prevedibili per ogni singolo malato;  deve essere inoltre in grado di
affrontare e risolvere le  problematiche relative alla impostazione e
gestione  del  decorso postoperatorio  immediato  e  dei controlli  a
distanza.
  Settori   scientificodisciplinari:    F21X   Anestesiologia,   F08A
Chirurgia generale.
 Area D - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.
  Obiettivi: lo specializzando  deve essere in grado  di acquisire la
base  di  conoscenza  anatomochirurgica   e  di  medicina  operatoria
necessaria  per  affrontare,  anche  in  prima  persona,  la  pratica
esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
  Settore scientificodisciplinare: F08A Chirurgia generale.
 Area E - Chirurgia interdisciplinare.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:
  a)  la  base di  conoscenza  e  l'esperienza pratica  necessarie  a
diagnosticare  e  trattare  anche chirurgicamente,  le  patologie  di
competenza  specialistica  di  piu'  comune  riscontro  in  chirurgia
generale o  caratterizzate dalla indifferibilita' del  trattamento in
caso di  chirurgia di urgenza.  Tali attivita' debbono  essere svolte
limitatamente  alla  chirurgia  plastica e  ricostruttiva,  toracica,
vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;
  b)  riconoscere, diagnosticare  ed impostare  clinicamente pazienti
affetti   da  patologie   che  prevedono   l'impiego  necessario   di
specialisti, nel  campo della cardiochirurgia,  della neurochirurgia,
della chirurgia maxillofacciale e della ortopedia; tutto cio' curando
la  visione  complessiva  delle  priorita'  nel  caso  di  lesioni  o
patologie multiple.
  Settori  scientificodisciplinari:  F08A  Chirurgia  generale,  F08D
Chirurgia   toracica,  F08E   Chirurgia  vascolare,   F09X  Chirurgia
cardiaca, F12B  Neurochirurgia, F13C Chirurgia  maxillofacciale, F16A
Malattie apparato locomotore, F08B Chirurgia plastica.
 Area F - Organizzativa e gestionale.
  Obiettivi: lo  specializzando deve acquisire la  base di conoscenza
necessaria ad organizzare e gestire  la propria attivita' di chirurgo
in  rapporto  alle caratteristiche  delle  strutture  nelle quali  e'
chiamato ad operare.
  Lo   specializzando   deve   saper  utilizzare   le   potenzialita'
dell'informatica  nella organizzazione  del lavoro  e nella  gestione
della struttura. Oltre  ad una buona conoscenza  della lingua inglese
deve  acquisire  l'esperienza  necessaria   al  proprio  impiego  nel
territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria
condizione professionale  e le leggi  ed i regolamenti  che governano
l'assistenza sanitaria.
  Settori  scientificodisciplinari:  F08A  Chirurgia  generale,  F22A
Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del
lavoro.
  Tabella     B:     standard    complessivo     di     addestramento
professionalizzante.
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto  una   completa   preparazione
professionale   specifica,   basata    sulla   dimostrazione   d'aver
personalmente  eseguito atti  medici specialistici,  come di  seguito
specificato:
  a) almeno 50 interventi di alta  chirurgia, dei quali almeno il 15%
condotti come primo operatore;
  b) almeno  120 interventi di  media chirurgia, dei quali  almeno il
20% condotti come primo operatore;
  c) almeno 250 interventi di  piccola chirurgia, dei quali almeno il
40% condotti come primo operatore;
  (degli  interventi  indicati sub  abc  almeno  il 10%  deve  essere
eseguito in situazioni di emergenza/urgenza);
  d) aver effettuato  almeno 200 ore di attivita'  di pronto soccorso
nosocomiale;
  e) aver  prestato assistenza  diretta e responsabile,  con relativi
atti diagnostici  e terapeutici,  a pazienti  critici (minimo  50), a
pazienti  in  situazioni di  emergenza/  urgenza  (minimo 150)  e  di
elezione (minimo 600).
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
  7.  Chirurgia generale  II ad  indirizzo chirurgia  d'urgenza e  di
pronto soccorso.
  Art. 1 -  La scuola di specializzazione in chirurgia  generale II -
indirizzo  in chirurgia  d'urgenza  e pronto  soccorso risponde  alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 2 -  La scuola ha lo scopo di  formare specialisti nel settore
professionale della  chirurgia. Tali specialisti sono  addestrati per
affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze
chirurgiche.
  Art. 3 -  La scuola rilascia il titolo di  specialista in chirurgia
generale - indirizzo in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.
  Art. 4 - Il corso ha la durata di 6 anni.
  Art.  5 -  Concorrono al  funzionamento della  scuola le  strutture
della  facolta'   di  medicina   e  chirurgia   dell'Universita'  "G.
D'Annunzio"  di  Chieti e  quelle  del  Servizio sanitario  nazionale
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma,
del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle   corrispondenti  aree   funzionali  e   discipline.  La   sede
amministrativa  della   scuola  e'   presso  l'istituto   di  clinica
chirurgica  generale  e  tecniche specialistiche  della  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Art. 6  - Il  numero massimo di  specializzandi che  possono essere
ammessi e'  determinato in  n. 3  per ciascun anno  di corso,  per un
totale  di  n.  18   specializzandi,  tenuto  conto  delle  capacita'
formative delle strutture di cui al precedente art. 5.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
 Area A - Propedeutica.
  Obiettivi: lo specializzando  inizia l'apprendimento della anatomia
chirurgica  e della  medicina  operatoria ed  acquisisce  la base  di
conoscenza per  la valutazione  epidemiologica e  l'inquadramento dei
casi  clinici  anche  mediante sistemi  informatici.  Deve  acquisire
l'esperienza pratica  necessaria a valutare clinicamente  un paziente
definendone   la  tipologia   sulla  base   della  conoscenza   della
fisiopatologia chirurgica,  della metodologia  clinica, dell'anatomia
patologica e della patologia clinica.
  Settori  scientificodisciplinari:  F04B   Patologia  clinica,  F06A
Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale.
 Area B - Semeiotica clinica e strumentale.
  Obiettivi:  Lo specializzando  deve acquisire  esperienza ulteriore
nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la
relativa  esperienza  pratica  necessarie  ad  impostare,  seguire  e
verificare personalmente l'iter diagnostico  piu' adatto per giungere
ad  una corretta  definizione della  patologia nei  singoli pazienti;
affrontare,  anche   in  prima   persona,  l'esecuzione   degli  atti
diagnostici  (endoscopici,  ecografici, laparoscopici)  e  chirurgici
necessari,   adottando  tattiche   e   strategie  chirurgiche   anche
differenti  dagli standards  e  tipiche della  chiurgia d'urgenza  ed
emergenza.
  Settori  scientificodisciplinari: F18X  Diagnostica per  immagini e
radioterapia, F08A Chirurgia generale.
 Area C - Clinica chirurgica generale.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
la relativa esperienza  pratica necessarie a definire,  sulla base di
una   valutazione  complessiva   della  malattia   e  del   paziente,
l'indicazione  al tipo  di trattamento  -  chirurgico o  meno -  piu'
corretto  in  funzione  dei  rischi, dei  benefici  e  dei  risultati
prevedibili per ogni singolo malato.
  Deve  essere  inoltre  in  grado   di  affrontare  e  risolvere  le
problematiche  relative  alla  impostazione e  gestione  del  decorso
postoperatorio immediato e dei controlli a distanza.
  Settori   scientificodisciplinari:    F2lX   Anestesiologia,   F08A
Chirurgia generale.
 Area D - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.
  Obiettivi: lo specializzando  deve essere in grado  di acquisire la
base  di  conoscenza  anatomochirurgica   e  di  medicina  operatoria
necessaria  per  affrontare,  anche  in  prima  persona,  la  pratica
esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.
  Settore scientificodisciplinare: F08A Chirurgia generale.
 Area E - Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
la relativa esperienza pratica necessarie a:
  1) definire il grado d'urgenza di un paziente chirurgico ed a saper
variare le  procedure necessarie  per giungere alla  formazione della
diagnosi e della  indicazione al trattamento in  funzione dei vincoli
di tempo e di struttura imposti dalla situazione di emergenza;
  2) gestire,  anche in  prima persona,  il trattamento  intensivo di
primo soccorso, la rianimazione  preoperatoria e la terapia intensiva
postchirurgica   sapendo   utilizzare  criticamente   le   competenze
multidisciplinari disponibili nella struttura.
  Settori  scientificodisciplinari:  F08A  Chirurgia  generale,  F21X
Anestesiologia.
 Area F - Chirurgia interdisciplinare.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e
l'esperienza pratica necessarie a:
  diagnosticare  e  trattare  anche chirurgicamente,  in  particolare
nelle situazioni d'urgenza, le  patologie di competenza specialistica
di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla
indifferibilita'  del trattamento  in caso  di chirurgia  di urgenza.
Cio' limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica,
vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;
  riconoscere,  diagnosticare  ed   impostare  clinicamente  pazienti
affetti   da  patologie   che  prevedono   l'impiego  necessario   di
specialisti.   Cio'   nel    campo   della   cardiochirurgia,   della
neurochirurgia,  della chirurgia  maxillofacciale e  della ortopedia;
tutto cio' curando la visione complessiva delle priorita' nel caso di
lesioni o patologie multiple.
  Settori  scientificodisciplinari:  F08A  Chirurgia  generale,  F09X
Chirurgia    cardiaca,    F12B   Neurochirurgia,    F13C    Chirurgia
maxillofacciale,  F16A Malattie  apparato locomotore,  F08B Chirurgia
plastica.
 Area G - Organizzativa e gestionale.
  Obiettivi: lo  specializzando deve acquisire la  base di conoscenza
necessaria ad organizzare e gestire  la propria attivita' di chirurgo
in  rapporto  alle caratteristiche  delle  strutture  nelle quali  e'
chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza.
  Lo   specializzando   deve   saper  utilizzare   le   potenzialita'
dell'informatica  nella organizzazione  del lavoro  e nella  gestione
della  struttura; deve  anche acquisire  le capacita'  necessarie per
orientarsi nelle  problematiche delle urgenze chirurgiche  in caso di
conflitti militari e nella eventualita'  di grandi calamita' civili e
naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad
un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli
aspetti medicolegali relativi alla propria condizione professionale e
le leggi  ed i  regolamenti che  governano l'assistenza  sanitaria in
regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari.
  Settori  scientificodisciplinari:  F08A  Chirurgia  generale,  F22A
Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del
lavoro.
  Tabella     B:     standard    complessivo     di     addestramento
professionalizzante.
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto  una   completa   preparazione
professionale   specifica,   basata    sulla   dimostrazione   d'aver
personalmente  eseguito atti  medici specialistici,  come di  seguito
specificato:
  a) almeno 50 interventi di alta  chirurgia, dei quali almeno il 15%
condotti come primo operatore;
  b) almeno  120 interventi di  media chirurgia, dei quali  almeno il
20% condotti come primo operatore;
  c) almeno 250 interventi di  piccola chirurgia, dei quali almeno il
40% condotti come primo operatore;
  (degli interventi  indicati sub  abcd;" almeno  il 30%  deve essere
eseguito in situazioni di emergenza/ urgenza);
  d) aver effettuato  almeno 600 ore di attivita'  di pronto soccorso
nosocomiale e territoriale;
  e) aver  prestato assistenza  diretta e responsabile,  con relativi
atti diagnostici  e terapeutici, a  pazienti critici (minimo  100), a
pazienti  in  situazioni di  emergenza/  urgenza  (minimo 400)  o  in
elezione (minimo 400).
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
 8. Chirurgia pediatrica.
  Art.  1 -  La scuola  di specializzazione  in chirurgia  pediatrica
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
  Art. 2  - La scuola ha  lo scopo di formare  medici specialisti nel
settore professionale della chirurgia pediatrica.
  Art. 3 -  La scuola rilascia il titolo di  specialista in chirurgia
pediatrica.
  Art. 4 - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art.  5 -  Concorrono al  funzionamento della  scuola le  strutture
della  facolta'   di  medicina   e  chirurgia   dell'Universita'  "G.
D'Annunzio"  di  Chieti e  quelle  del  Servizio sanitario  nazionale
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma,
del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle   corrispondenti  aree   funzionali  e   discipline.  La   sede
amministrativa della scuola  e' presso il dipartimento  di medicina e
scienza dell'invecchiamento.
  Art. 6  - Il  numero massimo di  specializzandi che  possono essere
ammessi e'  determinato in  n. 2  per ciascun anno  di corso,  per un
totale  di  n.  10   specializzandi,  tenuto  conto  delle  capacita'
formative delle strutture di cui al precedente art. 5.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
  A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di  anatomia topografica  rilevanti per  l'esame clinico
obiettivo  e la  medicina  operatoria. Deve  acquisire le  conoscenze
fondamentali  di  fisiologia  e  biochimica per  capire  la  risposta
fisiologica al  trauma ed  alle piu' frequenti  malattie chirurgiche.
Deve apprendere le azioni,  interazioni, complicazioni, indicazioni e
controindicazioni dei  farmaci piu' comunemente usati  nelle malattie
chirurgiche   ed  in   anestesia.   Deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali  di  immunologia,  genetica,  ematologia,  oncogenesi  e
microbiologia utili nel contesto delle malattie chirurgiche.
  Settori:  E05A Biochimica,  E06A  Fisiologia  umana, E09A  Anatomia
umana, E09B Istologia, E07X Farmacologia, F04A Patologia generale.
  B - Area della chirurgia generale.
  Obiettivo:  lo  specializzando   procede  nell'apprendimento  delle
conoscenze teoriche e  consegue la pratica clinica per  la diagnosi e
il  trattamento   preoperatorio  (incluse   la  traumatologia   e  la
rianimazione), i  principi della medicina operatoria,  il trattamento
post- operatorio (inclusa la  terapia intensiva) delle piu' frequenti
malattie chirurgiche dell'adulto.
  Settori: F06A  Anatomia patologica,  F08A Chirurgia  generale, F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia.
  C - Area delle specialita' correlate.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali   metodologiche   e   cliniche   relative   ai   settori
specialistici correlati.
  Settori:  F01X Statistica  medica,  F08A  Chirurgia generale,  F08C
Chirurgia  pediatrica   e  infantile,   F19A  Pediatria   generale  e
specialistica.
  D - Area della chirurgia pediatrica.
  Obiettivo:  lo  specializzando   procede  nell'apprendimento  delle
conoscenze teoriche e  consegue la pratica clinica per  la diagnosi e
terapia  preoperatoria,  il  trattamento   chirurgico  e  la  terapia
postoperatoria   (inclusa  la   terapia  intensiva)   delle  malattie
chirurgiche del feto, del neonato e del bambino.
  Settori:  F08B Chirurgia  plastica,  F08C  Chirurgia pediatrica  ed
infantile,  F08D Chirurgia  toracica, F10X  Urologia, F19A  Pediatria
generale  e  specialistica,  F20X  Ginecologia  ed  ostetricia,  F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve:
  aver prestato attivita' di assistenza diretta per una annualita' in
chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, e mezza
annualita'   in    chirurgie   specialistiche    (esclusa   chirurgia
pediatrica);
  dimostrare   di   aver    acquisito   una   completa   preparazione
professionale   specifica    basata   sulla    dimostrazione   d'aver
personalmente  eseguito atti  medici specialistici,  come di  seguito
specificato:
  almeno 50  interventi di  alta chirurgia, dei  quali almeno  il 10%
condotti come primo operatore;
  almeno 120 interventi  di media chirurgia, dei quali  almeno il 20%
condotti come primo operatore;
  almeno   250   interventi   di   piccola   chirurgia   generale   e
specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
 9. Chirurgia toracica.
  Art.  1  - La  scuola  di  specializzazione in  chirurgia  toracica
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
  Art. 2  - La scuola ha  lo scopo di formare  medici specialisti nel
settore professionale della chirurgia toracica.
  Art. 3 -  La scuola rilascia il titolo di  specialista in chirurgia
toracica.
  Art. 4 - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art.  5 -  Concorrono al  funzionamento della  scuola le  strutture
della  facolta'   di  medicina   e  chirurgia   dell'Universita'  "G.
D'Annunzio"  di  Chieti e  quelle  del  Servizio sanitario  nazionale
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma,
del  decreto  legislativo n.  502  /1992,  ed il  relativo  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle   corrispondenti  aree   funzionali  e   discipline.  La   sede
amministrativa  della   scuola  e'   presso  l'istituto   di  clinica
chirurgica  generale  e  tecniche specialistiche  della  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Art. 6  - Il  numero massimo di  specializzandi che  possono essere
ammessi e'  determinato in  n. 2  per ciascun anno  di corso,  per un
totale  di  n.  10   specializzandi,  tenuto  conto  delle  capacita'
formative delle strutture di cui al precedente art. 5.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
  A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo    specializzando   deve    apprendere   conoscenze
approfondite  di anatomofisiopatologia  ed anatomia  chirurgica; deve
apprendere le  conoscenze necessarie alla  valutazione epidemiologica
ed  alla  sistemazione  dei  dati  clinici,  anche  mediante  sistemi
informatici.
  Settori:  E06A   Fisiologia  umana,   E09A  Anatomia   umana,  F01X
Statistica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica,
F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica.
  B  -  Area di  semeiotica  generale  e  strumentale e  di  metodica
clinica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
semeiologiche  e la  padronanza  delle metodologie  di laboratorio  e
strumentali  per attuare  i procedimenti  diagnostici delle  malattie
d'interesse   chirurgico;  lo   specializzando   deve  apprendere   i
fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  F08A
Chirurgia  generale, F07B  Malattie dell'apparato  respiratorio, F07C
Malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F08D
Chirurgia toracica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
  C - Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
tecniche chirurgiche.
  Settori: F06A  Anatomia patologica,  F08D Chirurgia  toracica, F08A
Chirurgia generale.
  D - Area di chirurgia toracica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve saper  integrare le  conoscenze
semeiologiche nell'analisi  clinica dei  pazienti, saper  decidere la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente sotto  il profilo terapeutico, in  modo integrato con
altri  settori specialistici  chirurgici o  con supporti  terapeutici
medici e radiogeni.
  Settori: F08D Chirurgia toracica, F08A Chirurgia generale.
  E - Area di anestesiologia e valutazione critica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  apprendere  le metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti di  settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta  clinica; deve inoltre acquisire  gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori:  F08C  Cardiochirurgia,   F08D  Chirurgia  toracica,  F08A
Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve  aver frequentato  reparti di  chirurgia generale  e/o chirurgia
d'urgenza  e chirurgia  cardiovascolare  per  almeno una  annualita';
dimostrare d'aver  raggiunto una completa  preparazione professionale
specifica, basata  sulla dimostrazione d'aver  personalmente eseguito
atti medici specialistici, come di seguito specificato:
   procedure diagnostiche endoscopiche in almeno 100 casi;
  almeno 150 interventi di alta e media chirurgia toracica, dei quali
almeno il 15% condotti come primo operatore;
  almeno   200   interventi   di   piccola   chirurgia   generale   e
specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
 12. Ematologia.
  Art. 1 - La scuola  di specializzazione in ematologia risponde alle
norme generali delle scuole di specializzazione dell' area medica.
  Art. 2 -  La scuola ha lo scopo di  formare specialisti nel settore
professionale della ematologia.
  Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.
  Art. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art.  5 -  Concorrono al  funzionamento della  scuola le  strutture
della  facolta'   di  medicina   e  chirurgia   dell'Universita'  "G.
D'Annunzio"  di  Chieti e  quelle  del  Servizio sanitario  nazionale
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma,
del  decreto  legislativo  n.   502/1992  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle   corrispondenti  aree   funzionali  e   discipline.  La   sede
amministrativa della scuola  e' presso il dipartimento  di medicina e
scienze dell'invecchiamento.
  Art. 6  - Il  numero massimo di  specializzandi che  possono essere
ammessi e'  determinato in  n. 5  per ciascun anno  di corso,  per un
totale  di  n.  20   specializzandi,  tenuto  conto  delle  capacita'
formative delle strutture di cui al precedente art. 5.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scintificodisciplinari.
  A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di anatomofisiologia, biochimica e genetica del sangue e
del  sistema  emolinfopoietico,  allo  scopo  di  stabilire  le  basi
biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della
terapia ematologica.
  Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A
Fisiologia umana, F03X Genetica medica.
  B - Area fisiopatologia ematologica generale e molecolare.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  delle
malattie ematologiche.
  Settori:  E04B  Biologia  molecolare, F03X  Genetica  medica,  F04A
Patologia generale.
  C - Area laboratorio e diagnostica ematologica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche e  tecniche in  tutti i  settori di  laboratorio
applicati  all'ematologia comprese  citomorfologia ed  istopatologia,
emostasi e trombosi, immunoematologia e diagnostica per immagini.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  F07G
Malattie del  sangue, F18X  Diagnostica per immagini  e radioterapia,
E10X Biofisica medica.
  D - Area ematologia clinica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche   e  tecniche  necessarie  per   la  valutazione
epidemiologica  e  per  la  prevenzione,  diagnosi  e  terapia  delle
malattie del sangue e del sistema emolinfopoietico; deve infine saper
partecipare a  studi clinici  controllati secondo  le norme  di buona
pratica clinica.
  Settori:  F07G Malattie  del  sangue, F07A  Medicina interna,  E07X
Farmacologia,  F05X  Microbiologia   e  microbiologia  clinica,  F18X
Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica.
  E - Area immunoematologia e terapia trasfusionale.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve conseguire  le conoscenze  e la
pratica clinica correlate  con la raccolta e l'utilizzo  del sangue e
degli emoderivati.
  Settori:  F04A Patologia  generale,  F04B  Patologia clinica,  F07G
Malattie del sangue.
  F - Area trapianto di cellule staminali emolinfopoietiche.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze tecniche
e la  pratica clinica relative  all'impiego del trapianto  di midollo
osseo   (allogenico    ed   autologo)   e   di    cellule   staminali
emolinfopoietiche.
  Settore: F07G Malattie del sangue.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve:
  1)  aver eseguito  personalmente almeno  100 aspirati  midollari ed
avere  partecipato  alla fase  di  definizione  diagnostica nei  casi
suddetti;
  2) aver eseguito personalmente  almeno 50 biopsie osteomidollari ed
aver  partecipato  alla  fase  di definizione  diagnostica  nei  casi
suddetti;
  3) aver eseguito personalmente  almeno 20 rachicentesi diagnostiche
e/o terapeutiche in pazienti affetti da emolinfopatie;
  4) aver  seguito almeno 100 casi  di emopatie, di cui  almeno 30 di
oncoematologia,   partecipando   attivamente   alla   programmazione,
esecuzione  e controllo  dei protocolli  terapeutici e  della terapia
trasfusionale;
  5) aver eseguito personalmente  almeno 100 determinazioni di gruppi
ematici e prove di convertibilita';
  6)  aver  eseguito personalmente  almeno  50  screening relativi  a
patologia dell'emostasi e 50 tests  per il monitoraggio della terapia
anticoagulante.
  Costituiscono attivita' di  perfezionamento opzionali (obbligatorie
almeno due sulle tre previste):
  a)  immunoematologia   e  terapia  trasfusionale:   aver  acquisito
conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla esecuzione di
fenotipi eritrocitari completi, fenotipi Rh, test di Coombs diretto e
indiretto, eluati, ricerca  di anticorpi antieritrocitari irregolari,
identificazioni  anticorpali;   aver  acquisito   esperienza  pratica
nell'uso dei separatori cellulari;
  b) emostasi  e trombosi: aver acquisito  esperienza sulle procedure
diagnostiche  e  sui  presidi   terapeutici  inerenti  le  principali
malattie emorragiche e trombotiche;
  c) ematologia  trapiantologica: aver frequentato per  un periodo di
almeno  due anni  una unita'  di trapianto,  partecipando attivamente
alla gestione  clinica di almeno  20 pazienti sottoposti  a trapianto
allogenico  o  autologo;  aver  acquisito le  conoscenze  teoriche  e
tecniche  relative   alle  procedure   di  raccolta,   separazione  e
criopreservazione delle cellule staminali emolinfopoietiche da sangue
periferico  e midollare;  aver approfondito  gli aspetti  biologici e
clinici della Graft versus- Host-Disease.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso
specifico.
 14. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
  Art.  1 -  La scuola  di specializzazione  in gastroenterologia  ed
endoscopia  digestiva risponde  alle norme  generali delle  scuole di
specializzazione dell'area medica.
  Art. 2  - La scuola ha  lo scopo di formare  medici specialisti nel
settore  professionale  della  gastroenterologia e  della  endoscopia
digestiva.
  Art.  3  -   La  scuola  rilascia  il  titolo   di  specialista  in
gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
  Art. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art.  5 -  Concorrono al  funzionamento della  scuola le  strutture
della  facolta'   di  medicina   e  chirurgia   dell'Universita'  "G.
D'Annunzio"  di  Chieti e  quelle  del  Servizio sanitario  nazionale
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma,
del  decreto  legislativo  n.   502/1992  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai  settori scientificodisciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle   corrispondenti  aree   funzionali  e   discipline.  La   sede
amministrativa della scuola  e' presso il dipartimento  di medicina e
scienze dell'invecchiamento.
  Art. 6  - Il  numero massimo di  specializzandi che  possono essere
ammessi e'  determinato in  n. 4  per ciascun anno  di corso,  per un
totale  di  n.  16   specializzandi,  tenuto  conto  delle  capacita'
formative delle strutture di cui al precedente articolo 5.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scintificodisciplinari.
  A - Area propedeutica.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire conoscenze avanzate di
morfologia e funzionalita'  dell'apparato digerente, padroneggiare le
basi  biologiche delle  malattie digestive,  apprendere ed  applicare
tecniche   di  fisiologia   e  fisiopatologia   gastroenterologica  e
nutrizionale;   inoltre   migliorare   le   capacita'   di   continuo
rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.
  Settori:  E06B  Alimentazione  e nutrizione  umana;  E09A  Anatomia
umana;  F07D  Gastroenterologia;  F23E  Scienze  tecniche  dietetiche
applicate; F01X Statistica medica.
  B   -  Area   di  fisiopatologia   gastroenterologica  generale   e
molecolare.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  delle
malattie digestive;  deve partecipare  attivamente alle  attivita' di
studio fisiopatologico.
  Settori: E04B Biologia molecolare;  E06B Alimentazione e nutrizione
umana;  F03X  Genetica  medica; F05X  Microbiologia  e  microbiologia
clinica;  F07D Gastroenterologia;  F23E  Scienze tecniche  dietetiche
applicate; F04A Patologia generale; F04C Oncologia clinica.
  C    -   Area    di   laboratorio    e   diagnostica    strumentale
gastroenterologica.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e tecniche  nelle tecnologie  di laboratorio e  strumentali applicate
alla  fisiopatologia  e  clinica gastroenterologica  con  particolare
riguardo  alla citoistopatologia,  alle tecniche  immunologiche, alle
tecniche  di valutazione  funzionale  dei  vari tratti  dell'apparato
digestivo  e   della  circolazione  distrettuale,   alla  diagnostica
gastroenterologica per immagini.
  Settori:  F04B Patologia  clinica, F06A  Anatomia patologica,  F07D
Gastreneterologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, E10X
Biofisica medica.
 D - Area della endoscopia digestiva.
  Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze tecniche
e  la  pratica  clinica  relative alla  diagnostica  e  alla  terapia
endoscopica  gastroenterologica;  deve  saper  eseguire  le  tecniche
endoscopiche fondamentali  secondo le norme di  buona pratica clinica
ed applicare tali norme in studi clinici.
  Settori:  F07D Gastroenterologia;  F06A  Anatomia patologica;  F23A
Scienze infermieristiche generali e cliniche.
 E - Area della gastroenterologia clinica.
  Obiettivi:  lo specializzando  deve  acquisire  le conoscenze  piu'
aggiornate  per la  valutazione  epidemiologica,  la prevenzione,  la
diagnosi,  la terapia  e la  riabilitazione per  malattie e  problemi
dell'apparato  digerente; deve  conoscere le  norme di  buona pratica
clinica  e  applicarle  in  studi  clinici  controllati;  deve  saper
valutare  le connessioni  fisiopatologiche  e  cliniche tra  problemi
digestivi e problemi di altri organi ed apparati.
  Settori:  F07D  Gastroenterologia;  F23A  Scienze  infermieristiche
generali   e  cliniche;   F07A   Medicina   interna;  F07B   Malattie
dell'apparato  respiratorio;  F07C Malattie  dell'apparato  cardiaco;
F07E Endocrinologia; F07F Nefrologia;  F07G Malattie del sangue; F071
Malattie infettive; F11B Neurologia; F17X Malattie cutanee e veneree.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando e' ammesso all'esame finale di diploma se:
  a)  ha seguito  attivamente almeno  200 casi  clinici di  patologia
gastroenterologica, dei  quali almeno  il 20% di  natura neoplastica,
partecipando alla  raccolta dei  dati anamnestici ed  obiettivi, alla
programmazione degli interventi  diagnostici e terapeutici razionali,
alla valutazione  critica dei dati  clinici; ha presentato  almeno 10
casi clinici negli incontri formali della scuola;
  b)  ha   partecipato  attivamente  all'esecuzione  di   almeno  300
esofagogastroduodenoscopie, con almeno 30 scleroterapie esofagee;
  c)  ha   partecipato  attivamente  all'esecuzione  di   almeno  100
colonscopie, di cui almeno 50 con polipectomia;
  d)  ha   partecipato  attivamente  all'esecuzione  di   almeno  300
ecografie   di  interesse   gastroenterologico  e   ne  ha   eseguite
personalmente 50;
  e) ha  partecipato all'esecuzione  di almeno 50  punture addominali
e/o biopsie senza/con controllo ecografico e/o laparoscopie.
  Opzionalmente debbono essere state eseguite almeno 2 delle seguenti
procedure, nella misura indicata:
    a) 100 endoscopie terapeutiche;
    b) 150  colangiopancreatografia endoscopiche retrograde,  a  fini
diagnostici o terapeutici;
    c) 50 procedure manometriche;
    d) 150 indagini ecografiche endoscopiche;
    e) 50 laparoscopie diagnostiche;
    f) 80 interventi proctologici;
  g)  esperienza  nel  trapianto  di  fegato  (gestione  clinica  del
paziente).
  Almeno   il  25%   delle  procedure   deve  essere   eseguita  come
responsabile diretto.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificatee le tipologie dei diversi  interventi ed il relativo peso
specifico.
 17. Ginecologia ed ostetricia.
  Art. 1 - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia
articolata in due indirizzi:
  a) ginecologia e ostetricia;
  b)  fisiopatologia della  riproduzione umana,  risponde alle  norme
generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
  Art. 2  - La scuola ha  lo scopo di formare  medici specialisti nel
settore  professionale  delle  scienze  ostetriche  e  ginecologiche,
compresa la fisiopatologia della riproduzione.
  Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia
ed ostetricia.
  Art. 4 - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art.  5 -  Concorrono al  funzionamento della  scuola le  strutture
della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universa' "G. D'Annunzio"
di Chieti e  quelle del Servizio sanitario  nazionale individuate nei
protocolli d'intesa  di cui  all'art. 6,  secondo comma,  del decreto
legislativo  n.  502/1992  ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A
e   quello  dirigente   del   Servizio   sanitario  nazionale   delle
corrispondenti aree  funzionali e discipline. La  sede amministrativa
della  scuola  e'  presso  il  dipartimento  di  medicina  e  scienze
dell'invecchiamento.
  Art. 6  - Il  numero massimo di  specializzandi che  possono essere
ammessi e'  determinato in  n. 3  per ciascun anno  di corso,  per un
totale  di  n.  15   specializzandi,  tenuto  conto  delle  capacita'
formative delle strutture di cui al precedente articolo 5.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
  A - Area propedeutica.
  Obiettivi:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di biologia cellulare  e molecolare del differenziamento
e della proliferazione cellulare.
  Settori: E04B  Biologia molecolare;  E09B Istologia;  E11B Biologia
applicata; F03X Genetica medica.
  B - Area di oncologia.
  Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi  eziopatogenetici   che  determinano  lo   sviluppo  della
malattia neoplastica.
  Settori: F04A Patologia generale; F04C Oncologia medica.
  C - Area di laboratorio e diagnostica oncologica.
  Obiettivi:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze teoriche  e tecniche nei settori  di laboratorio applicati
alla patologia  ostetrica e  ginecologica, comprese  citopatologia ed
istopatologia, e diagnostica per immagini.
  Settori:  F04B Patologia  clinica; F06A  Anatomia patologica;  F18X
Diagnostica per immagini.
  D - Area di oncologia medica.
  Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e  tecniche  e  la  pratica clinica  necessarie  per  la  valutazione
epidemiologica  e per  la  prevenzione, diagnosi  e  cura dei  tumori
solidi.
  Settori: F04B Patologia clinica; F04C Oncologia medica.
  E - Area di epidemiologia e prevenzione.
  Obiettivo:  conoscere i  principi  di epidemiologia  e di  medicina
preventiva applicati all'oncologia.
  Settori: F01X Statistica medica; F22A Igiene generale ed applicata.
  F - Area della ginecologia.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche  e  tecniche  necessarie per  la  diagnostica  e
terapia,  in particolare  chirurgica, delle  patologie ginecologiche;
deve infine saper partecipare a  studi clinici controllati secondo le
norme di buona pratica clinica.
  Settori:  F08A Chirurgia  generale;  F08B  Chirugia plastica;  F10X
Urologia; F20X Ginecologia ed ostetricia; F21X Anestesiologia.
  G - Area dell'ostetricia.
  Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche
e pratiche applicabili alla fisiologia  della gravidanza e del parto,
alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle
attivita' terapeutiche,  in particolare di tipo  chirurgico, indicate
per tali patologie.
  Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia; F21X Anestesiologia.
    a) Indirizzo di ginecologia ed ostetricia
  H - Area della ginecologia oncologica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve conseguire  conoscenze avanzate
teoriche  e di  pratica clinica  necessarie per  la diagnosi,  cura e
trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.
  Settori:  F04C Oncologia  medica, F18X  Diagnostica per  immagini e
radioterapia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia.
    b) Indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana
  I - Area della fisiopatologia della riproduzione umana.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  saper mettere  in  essere  le
tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge
e della deontologia.
  Settori: E09B  Istologia; F07E Endocrinologia; F20X  Ginecologia ed
ostetricia; F22B Medicina legale.
  Tabella    B    -    Standard    complessivo    di    addestramento
professionalizzante.
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve   dimostrare   d'aver   raggiunto  una   completa   preparazione
professionale   specifica,   basata    sulla   dimostrazione   d'aver
personalmente  eseguito atti  medici specialistici,  come di  seguito
specificato:
   6 mesi chirurgia generale;
  attivita' di  diagnostica e  prevenzione in  oncologia ginecologica
per almeno 250 casi;
  attivita' di  diagnostica e prevenzione in  patologie gravidiche in
almeno 250 casi;
  almeno 50  interventi di  alta chirurgia, dei  quali almeno  il 15%
condotti come primo operatore;
  almeno 120 interventi  di media chirurgia, dei quali  almeno il 20%
condotti come primo operatore;
  almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40%
condotti come primo operatore.
  Per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana la parte
chirurgica e' ridotta del 20%  e lo specializzando deve aver eseguito
procedure di fecondazione assistita in  almeno 150 casi, dei quali il
25% condotte come responsabile delle procedure.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  pratica   clinica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
 18. Igiene e medicina preventiva.
  Art.  1  - La  scuola  di  specializzazione  in igiene  e  medicina
preventiva   risponde   alle   norme   generali   delle   scuole   di
specializzazione dell'area medica.
  Art. 2  - La scuola  ha lo scopo  di formare medici  specialisti in
igiene e medicina preventiva.
  Art. 3  - La scuola rilascia  il titolo di specialista  in igiene e
medicina preventiva.
  Art. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art.  5 -  Concorrono al  funzionamento della  scuola le  strutture
della  facolta'   di  medicina   e  chirurgia   dell'Universita'  "G.
D'Annunzio"  di  Chieti e  quelle  del  Servizio sanitario  nazionale
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma,
del  decreto  legislativo  n.   502/1992  ed  il  relativo  personale
universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui
alla tabella  A e quello  dirigente del Servizio  sanitario nazionale
delle   corrispondenti  Aree   funzionali  e   discipline.  La   sede
amministrativa  della scuola  e'  presso il  dipartimento di  scienze
biomediche.
  Art. 6  - Il  numero massimo di  specializzandi che  possono essere
ammessi e'  determinato in n.  10 per ciascun  anno di corso,  per un
totale  di  n.  40   specializzandi,  tenuto  conto  delle  capacita'
formative delle strutture di cui al precedente articolo 5.
  Tabella A  - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
  Area  A -  Bisogni  di salute  e  aspettative sociosanitarie  della
popolazione.
  Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di:
  descrivere  la  storia  naturale,  la  frequenza,  l'impatto  sulla
qualita' della  vita, l'impatto sociale e  sanitario delle principali
voci nosologiche per apparato e per funzione;
  descrivere  ed  interpretare  la  frazione  prevenibile,  per  ogni