IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 che ha istituito, tra l'altro, questo Ateneo statale; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995), 3 luglio 1996 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996), 31 luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996), 5 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997) recanti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1996 di rettifica al decreto ministeriale 11 maggio 1995, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Viste le deliberazioni degli organi accademici di questa Universita' relative al riordino delle seguenti scuole di specializzazione del settore medico: anatomia patologica, cardiochirurgia, cardiologia, chirurgia generale I - indirizzo chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, chirurgia pediatrica, chirurgia toracica, ematologia, gastroenterologia ed endoscopia digestiva, ginecologia ed ostetricia, igiene e medicina preventiva, malattie infettive, medicina dello sport, neurologia, oftalmologia, oncologia, ortopedia e traumatologia, patologia clinica, pediatria, psichiatria, urologia; Visti i pareri espressi, in ordine alle deliberazioni di cui sopra, dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 10 ottobre 1996, 23 gennaio 1997, 23 ottobre 1997; Considerato che sono state prodotte al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le schederisorse relative a tutte le scuole di specializzazione dell'area medica sottoscritte dai dirigenti generali delle aziende unita' sanitaria locale convenzionate con l'Ateneo la cui assenza era stata rilevata dal predetto Consiglio; Ritenuto di adeguarsi agli altri rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale medesimo; Ritenuto altresi', alla luce dei rilievi di cui sopra, di ripubblicare gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in anatomia patologica, chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, nerologia, gia' pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1996 in esito a parere favorevole rassegnato dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: A) Il Titolo XII, nella parte recante le scuole di specializzazione, viene cosi' riformulato: Titolo XII Scuole di specializzazione di area medica CAPO I Norme comuni alla scuola di specializzazione Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti. L'elenco di dette specializzazioni e' formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello della Sanita' in accordo con l'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991. Art. 169. - Nell'Universita' degli studi di Chieti sono istituite le seguenti scuole di specializzazione di area medica: 1) anatomia patologica; 2) anestesia e rianimazione; 3) biochimica clinica; 4) cardiochirurgia; 5) cardiologia; 6) chirurgia generale I - indirizzo chirurgia generale; 7) chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso; 8) chirurgia pediatrica; 9) chirurgia toracica; 10) chirurgia vascolare; 11) dermatologia e venereologia; 12) ematologia; 13) endocrinologia e malattie del ricambio; 14) gastroenterologia ed endoscopia digestiva; 15) genetica medica; 16) geriatria; 17) ginecologia ed ostetricia; 18) igiene e medicina preventiva; 19) malattie infettive; 20) medicina del nuoto e delle attivita' subacquee; 21) medicina dello sport; 22) medicina fisica e riabilitazione; 23) medicina interna; 24) medicina legale; 25) nefrologia; 26) neurologia; 27) oftalmologia; 28) oncologia; 29) ortopedia e traumatologia; 30) otorinolaringoiatria; 31) patologia clinica; 32) pediatria; 33) psichiatria; 34) radiologia; 35) reumatologia; 36) urologia. Art. 170 - Istituzione finalita' titolo conseguito. 170.1. Nelle universita' sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi. 170.2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica. 170.3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. 170.4. Le Universita' possono istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva CEE 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992. Art. 171 - Organizzazione delle scuole. 171.1. La durata del corso degli studi per ogni singola specializzazione e' definito nell'Ordinamento didattico specifico della scuola. 171.2. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attivita' di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale. Tali orientamenti delle singole scuole disciplinano gli specifici standards formativi. 171.3. Concorrono al funzionamento delle scuole le facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti nonche' le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate. 171.4. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. 171.5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992. 171.6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991). 171.7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' ed il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti a ciascuna scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto; in caso di previsione statutaria di indirizzi riservati a laureati non medici, lo statuto della scuola indica il numero massimo degli iscrivibili. 171.8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia, nonche', per gli specifici indirizzi, laureati non medici. Le lauree sono specificate nelle singole tipologie. Sono altresi' ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane. 171.9. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell' ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionali. Art. 172 - Piano di studi di addestramento professionale. 172.1. Il Consiglio della scuola e' tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al precedente articolo 171.3. Il Consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui all' art. 170.2 e gli obiettivi previsti nel successivo art. 172.2 e specificati nelle tabelle A e B relative agli standards formativi specifici per ogni specializzazione, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati: a) la tipologia delle opportune attivita' didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali delle attivita' didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato. 172.2. Il Piano di studi e' determinato dal Consiglio di ogni scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati per ogni singola specializzazione nella specifica tabella A. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attivita' svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, e' attuata nel rispetto di quanto previsto per ogni singola specializzazione nella specifica tabella B. 172.3. Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui ai precedenti commi 172.1 e 172.2 e' deliberato dal Consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi. Art. 173 - Progranimazione annuale delle attivita' e verifica del tirocinio. 173.1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. 173.2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal Consiglio della scuola. 173.3. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento della attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. 173.4. Il Consiglio della scuola puo' autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalita' della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il Consiglio della scuola puo' riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attivita' svolta nelle suddette strutture estere. Art. 174 - Esame di diploma. 174.1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola. 174.2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione e' nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa. 174.3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standards nazionale specifico riportato nelle tabelle B. Art. 175 - Protocolli di intesa e convenzioni. 175.1. L'Universita', su proposta del consiglio della singola scuola e del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia quando trattasi di piu' scuole per la stessa convenzione, puo' stabilire protocolli d'intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo. 175.2. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' altresi' stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento per lo svolgimento di attivita' coerenti con gli scopi della scuola. Art. 176 - Norme finali. 176.1. Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di scuola (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientificodisciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti. 176.2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. B) Le norme statutarie delle scuole di specializzazione dell'area medica afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Chieti in: anatomia patologica; cardiochirurgia; cardiologia; chirurgia generale I; chirurgia generale II - indirizzo chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso; chirurgia pediatrica; chirurgia toracica; ematologia; gastroenterologia ed endoscopia digestiva; ginecologia ed ostetricia; igiene e medicina preventiva; malattie infettive; medicina dello sport; neurologia; oftalmologia; oncologia; ortopedia e traumatologia; patologia clinica; pediatria: psichiatria; urologia, sono soppresse e sostituite con i seguenti nuovi ordinamenti. La scuola di specializzazione in chirurgia generale assume la denominazione di chirurgia generale I - indirizzo chirurgia generale. Gli ordinamenti stessi saranno successivamente inseriti nel regolamento didattico di Ateneo, in fase di approvazione. CAPO II Norme relative alle singole scuole di specializzazione 1. Anatomia patologica. Art. 1 - La scuola di specializzazione in anatomia patologica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica anatomoistopatologica (macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica. Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica. Art. 4 - Il corso ha la durata di 5 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazinale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso il dipartimento di oncologia e neuroscienze. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in n. 5 per ciascun anno di corso, per un totale di n. 25 specializzandi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente art. 5. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico- disciplinari. A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, biologia e patologia molecolare e statistica. Inoltre, lo specializzando deve acquisire le basi teoricopratiche delle tecniche di esecuzione di un riscontro diagnostico necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della microscopia ottica ed elettronica. Settori: F03X Genetica medica; E04B Biologia molecolare; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F01X Statistica medica; F06A Anatomia patologica. B - Area della sistematica e della diagnostica anatomopatologica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche di sistematica anatomopatologica (macroscopica, microscopica, ultrastrutturale e molecolare) e competenze teoricopratiche di diagnostica anatomopatologica (macroscopica, istopatologica su preparati definitivi ed in estemporanea, citopatologica ed ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare. Settori: F06A Anatomia patologica; F06B Neuropatologia. C - Area della sanita' pubblica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire adeguate conoscenze teoriche di medicina legale, tossicologia, medicina del lavoro e preventiva, deontologia. Settori: F22B Medicina legale; F22C Medicina del lavoro; F22A Igiene generale ed applicata. D - Area di indirizzo subspecialistico anatomopatologico. Obiettivo: lo specializzando deve completare il suo curriculum formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomoclinici e delle competenze diagnostiche che sono alla base delle principali patologie subspecialistiche (ad esempio: neuropatologia, patologia oncologica, patologia cardiovascolare, dermopatologia, emopatologia, uropatologia, ginecopatologia, patologia pediatrica, patologia ossea, ecc.) anche in base alle competenze specifiche esistenti nella scuola di specializzazione. Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F06B Neuropatologia. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver eseguito personalmente degli atti medici specialistici in numero non inferiore a quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%: esami macroscopici di pezzi chirurgici, 3.000; diagnosi istopatologiche, 8.000; diagnosi citopatologiche (*), 8.000; diagnosi intraoperatorie, 200; riscontri diagnostici necroscopici, 300; (*) inclusa citologia cervicovaginale. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico. 4. Cardiochirurgia. Art. 1 - La scuola di specializzazione in cardiochirurgia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica clinica e terapia chirurgica delle malattie cardiache e dei grossi vasi. Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia. Art. 4 - Il corso ha la durata di 5 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso il dipartimento di scienze cliniche e delle bioimmagini. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in n. 3 per ciascun anno di corso, per un totale di n. 15 specializzandi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente art. 5. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomofisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica, K06X Bioingegneria. B - Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F19A Pediatria generale e specialistica. C - Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche. Settori: F06A Anatomia patologica, F09X Cardiochirurgia, F08A Chirurgia generale. D - Area di cardiochirurgia. Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni. Settori: F09X Cardiochirurgia, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare. E - Area di anestesiologia e valutazione critica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F08A Chirurgia generale, F09X Cardiochirurgia, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi; almeno 250 interventi di cardiochirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; almeno 250 interventi di chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. 5. Cardiologia. Art. 1 - La scuola di specializzazione in cardiologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. La scuola e' articolata nei seguenti indirizzi: a) cardiologia; b) angiologia. Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della cardiologia clinica. Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia. Art. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso il dipartimento di scienze cliniche e delle bioimmagini. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in n. 5 per ciascun anno di corso, per un totale di n. 20 specializzandi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente art. 5. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A - Area delle scienze di base. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia, biochimica e genetica dell'apparato cardiaco allo scopo di stabilire le basi per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia cardiologica. Lo specializzando, inoltre, deve apprendere le nozioni fondamentali di matematica, fisica, statistica ed informatica, utili per la comprensione della fisiologia della circolazione e per l'elaborazione di dati ed immagini di interesse clinico. Settori: B01B Fisica, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E10X Biofisica medica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F01X Statistica medica. B - Area di biologia molecolare, fisiopatologia e patologia cardiovascolare. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etiopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie cardiache congenite ed acquisite nonche' dei meccanismi che alterano la normale struttura e funzione. Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica. C - Area di laboratorio e strumentazione. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche sulla struttura e funzionamento degli apparecchi di diagnostica cardiovascolare. Settori: B01B Fisica, E10X Biofisica medica, F04B Patologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. D - Area di diagnostica cardiologica non invasiva. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica non invasiva, compresa l'elettrocardiografia (standard e dinamica), l'elettrofisiologia, l'ecocardiografia (monodimensionale, bidimensionale, Doppler e color Doppler) le metodiche radioisotopiche, la TAC, la RMN. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. E - Area di diagnostica cardiologica invasiva. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori della diagnostica cardiologica invasiva. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. F - Area di cardiologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia farmacologica delle malattie dell'apparato cardiovascolare, nonche' acquisire le necessarie conoscenze e metodologie comportamentali nelle sindromi acute e in situazioni di emergenza. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia. G - Area di cardiologia interventistica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica per eseguire manovre diagnostiche invasive complesse. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X Cardiochirurgia. H - Area delle malattie vascolari. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoricopratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie vascolari periferiche. Settore: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare. I - Area della cardiologia pediatrica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoricopratiche necessarie per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie cardiovascolari nell'eta' pediatrica. Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F19A Pediatria generale specialistica. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: 1) aver eseguito e comunque refertato personalmente almeno 300 elettrocardiogrammi standard e 100 ecg Holter; 2) aver eseguito personalmente almeno 100 test provocativi fisici e/o farmacologici; 3) aver eseguito personalmente almeno 100 ecocardiogrammi monodimensionali, bidimensionali e Doppler, con relativa refertazione; 4) aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 30 esami radioisotopici cardiaci; 5) aver eseguito personalmente 30 cateterismi destri, con calcolo dei relativi parametri emodinamici e 30 coronarografie; 6) aver formulato correttamente la diagnosi in pazienti con varia patologia cardiovascolare, impostandone la terapia medica, nonche' fornendo eventuali indicazioni ad intervento di rivascolarizzazione (angioplastica e bypass); 7) aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza clinica nella gestione del paziente acuto e nella rianimazione cardiorespiratoria, con periodo di servizio complessivo in unita' di terapia intensiva coronarica di almeno una annualita' e mezzo. Costituiscono attivita' proprie di indirizzo: I. Cardiologia (almeno 1 settore su 3): a) emodinamica e cardiologia interventistica: esecuzione personale di almeno 100 coronaroventricolografie di cui almeno il 50% come primo operatore e partecipazione diretta ad almeno 50 angioplastiche coronariche, di cui il 50% come primo operatore, interpretazione dei quadri angiografici, etc; b) applicazioni ultraspecialistiche della diagnostica con ultrasuoni: esecuzione personale di almeno 40 ecocardiogrammi transesofagei, di 70 esami eco stress, acquisizione di conoscenze teoricopratiche in tema di ecocontrastografia, esperienza di ecografia intraoperatoria, etc; c) elettrofisiologia clinica avanzata: esecuzione di esami elettrofisiologici per via cruenta o transesofagea, impianto di almeno 30 pacemaker definitivi, di cui almeno 10 come primo operatore; partecipazione a tecniche ablative e di mappaggio endocavitario, etc. II. Angiologia: aver acquisito conoscenze teoricopratiche in tema di diagnostica invasiva e non invasiva (eco color Doppler, pletismografia, laser Doppler, etc), terapia e prevenzione angiologica, con eventuale indicazione al trattamento chirurgico delle malattie vascolari. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico. 6. Chirurgia generale I ad indirizzo chirurgia generale. Art. 1 - La scuola di specializzazione in chirurgia generale I - indirizzo in chirurgia generale risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale. Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale - indirizzo in chirurgia generale. Art. 4 - Il corso ha la durata di 6 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, cattedra di chirurgia generale della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in n. 5 per ciascun anno di corso, per un totale di n. 30 specializzandi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente art. 5. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. Area A - Propedeutica. Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica. Settori scientificodisciplinari: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F04B Patologia clinica. Area B - Semeiotica clinica e strumentale. Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti. Settori scientificodisciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale. Area C - Chirurgia generale. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - piu' corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso postoperatorio immediato e dei controlli a distanza. Settori scientificodisciplinari: F21X Anestesiologia, F08A Chirurgia generale. Area D - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria. Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomochirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza. Settore scientificodisciplinare: F08A Chirurgia generale. Area E - Chirurgia interdisciplinare. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire: a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilita' del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attivita' debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica; b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillofacciale e della ortopedia; tutto cio' curando la visione complessiva delle priorita' nel caso di lesioni o patologie multiple. Settori scientificodisciplinari: F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillofacciale, F16A Malattie apparato locomotore, F08B Chirurgia plastica. Area F - Organizzativa e gestionale. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali e' chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialita' dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria. Settori scientificodisciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro. Tabella B: standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore; (degli interventi indicati sub abc almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza); d) aver effettuato almeno 200 ore di attivita' di pronto soccorso nosocomiale; e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/ urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600). Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. 7. Chirurgia generale II ad indirizzo chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. Art. 1 - La scuola di specializzazione in chirurgia generale II - indirizzo in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per affrontare specificamente i problemi legati alle urgenze ed emergenze chirurgiche. Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale - indirizzo in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso. Art. 4 - Il corso ha la durata di 6 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso l'istituto di clinica chirurgica generale e tecniche specialistiche della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in n. 3 per ciascun anno di corso, per un totale di n. 18 specializzandi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente art. 5. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. Area A - Propedeutica. Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria ed acquisisce la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire l'esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza della fisiopatologia chirurgica, della metodologia clinica, dell'anatomia patologica e della patologia clinica. Settori scientificodisciplinari: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale. Area B - Semeiotica clinica e strumentale. Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire esperienza ulteriore nella medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico piu' adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti; affrontare, anche in prima persona, l'esecuzione degli atti diagnostici (endoscopici, ecografici, laparoscopici) e chirurgici necessari, adottando tattiche e strategie chirurgiche anche differenti dagli standards e tipiche della chiurgia d'urgenza ed emergenza. Settori scientificodisciplinari: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F08A Chirurgia generale. Area C - Clinica chirurgica generale. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento - chirurgico o meno - piu' corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato. Deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso postoperatorio immediato e dei controlli a distanza. Settori scientificodisciplinari: F2lX Anestesiologia, F08A Chirurgia generale. Area D - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria. Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomochirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza. Settore scientificodisciplinare: F08A Chirurgia generale. Area E - Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a: 1) definire il grado d'urgenza di un paziente chirurgico ed a saper variare le procedure necessarie per giungere alla formazione della diagnosi e della indicazione al trattamento in funzione dei vincoli di tempo e di struttura imposti dalla situazione di emergenza; 2) gestire, anche in prima persona, il trattamento intensivo di primo soccorso, la rianimazione preoperatoria e la terapia intensiva postchirurgica sapendo utilizzare criticamente le competenze multidisciplinari disponibili nella struttura. Settori scientificodisciplinari: F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia. Area F - Chirurgia interdisciplinare. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a: diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, in particolare nelle situazioni d'urgenza, le patologie di competenza specialistica di piu' comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilita' del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Cio' limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica; riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti. Cio' nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillofacciale e della ortopedia; tutto cio' curando la visione complessiva delle priorita' nel caso di lesioni o patologie multiple. Settori scientificodisciplinari: F08A Chirurgia generale, F09X Chirurgia cardiaca, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillofacciale, F16A Malattie apparato locomotore, F08B Chirurgia plastica. Area G - Organizzativa e gestionale. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attivita' di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali e' chiamato ad operare in chirurgia d'urgenza ed emergenza. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialita' dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura; deve anche acquisire le capacita' necessarie per orientarsi nelle problematiche delle urgenze chirurgiche in caso di conflitti militari e nella eventualita' di grandi calamita' civili e naturali. Lo specializzando deve acquisire l'esperienza necessaria ad un suo efficace utilizzo nel territorio, e deve conoscere a fondo gli aspetti medicolegali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria in regime ordinario e nelle grandi emergenze civili e militari. Settori scientificodisciplinari: F08A Chirurgia generale, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro. Tabella B: standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore; (degli interventi indicati sub abcd;" almeno il 30% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/ urgenza); d) aver effettuato almeno 600 ore di attivita' di pronto soccorso nosocomiale e territoriale; e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 100), a pazienti in situazioni di emergenza/ urgenza (minimo 400) o in elezione (minimo 400). Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. 8. Chirurgia pediatrica. Art. 1 - La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia pediatrica. Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia pediatrica. Art. 4 - Il corso ha la durata di 5 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso il dipartimento di medicina e scienza dell'invecchiamento. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in n. 2 per ciascun anno di corso, per un totale di n. 10 specializzandi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente art. 5. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia topografica rilevanti per l'esame clinico obiettivo e la medicina operatoria. Deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiologia e biochimica per capire la risposta fisiologica al trauma ed alle piu' frequenti malattie chirurgiche. Deve apprendere le azioni, interazioni, complicazioni, indicazioni e controindicazioni dei farmaci piu' comunemente usati nelle malattie chirurgiche ed in anestesia. Deve acquisire le conoscenze fondamentali di immunologia, genetica, ematologia, oncogenesi e microbiologia utili nel contesto delle malattie chirurgiche. Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E07X Farmacologia, F04A Patologia generale. B - Area della chirurgia generale. Obiettivo: lo specializzando procede nell'apprendimento delle conoscenze teoriche e consegue la pratica clinica per la diagnosi e il trattamento preoperatorio (incluse la traumatologia e la rianimazione), i principi della medicina operatoria, il trattamento post- operatorio (inclusa la terapia intensiva) delle piu' frequenti malattie chirurgiche dell'adulto. Settori: F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia. C - Area delle specialita' correlate. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati. Settori: F01X Statistica medica, F08A Chirurgia generale, F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica. D - Area della chirurgia pediatrica. Obiettivo: lo specializzando procede nell'apprendimento delle conoscenze teoriche e consegue la pratica clinica per la diagnosi e terapia preoperatoria, il trattamento chirurgico e la terapia postoperatoria (inclusa la terapia intensiva) delle malattie chirurgiche del feto, del neonato e del bambino. Settori: F08B Chirurgia plastica, F08C Chirurgia pediatrica ed infantile, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: aver prestato attivita' di assistenza diretta per una annualita' in chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, e mezza annualita' in chirurgie specialistiche (esclusa chirurgia pediatrica); dimostrare di aver acquisito una completa preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore; almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. 9. Chirurgia toracica. Art. 1 - La scuola di specializzazione in chirurgia toracica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della chirurgia toracica. Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica. Art. 4 - Il corso ha la durata di 5 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 502 /1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso l'istituto di clinica chirurgica generale e tecniche specialistiche della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in n. 2 per ciascun anno di corso, per un totale di n. 10 specializzandi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente art. 5. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomofisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica. B - Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie d'interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F08A Chirurgia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F08D Chirurgia toracica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. C - Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche. Settori: F06A Anatomia patologica, F08D Chirurgia toracica, F08A Chirurgia generale. D - Area di chirurgia toracica. Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la piu' opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente sotto il profilo terapeutico, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici e radiogeni. Settori: F08D Chirurgia toracica, F08A Chirurgia generale. E - Area di anestesiologia e valutazione critica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F08C Cardiochirurgia, F08D Chirurgia toracica, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia, F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve aver frequentato reparti di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e chirurgia cardiovascolare per almeno una annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: procedure diagnostiche endoscopiche in almeno 100 casi; almeno 150 interventi di alta e media chirurgia toracica, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. 12. Ematologia. Art. 1 - La scuola di specializzazione in ematologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell' area medica. Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della ematologia. Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia. Art. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso il dipartimento di medicina e scienze dell'invecchiamento. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in n. 5 per ciascun anno di corso, per un totale di n. 20 specializzandi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente art. 5. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scintificodisciplinari. A - Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomofisiologia, biochimica e genetica del sangue e del sistema emolinfopoietico, allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento del laboratorio, della clinica e della terapia ematologica. Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica. B - Area fisiopatologia ematologica generale e molecolare. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie ematologiche. Settori: E04B Biologia molecolare, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale. C - Area laboratorio e diagnostica ematologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati all'ematologia comprese citomorfologia ed istopatologia, emostasi e trombosi, immunoematologia e diagnostica per immagini. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, E10X Biofisica medica. D - Area ematologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sangue e del sistema emolinfopoietico; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica. Settori: F07G Malattie del sangue, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F01X Statistica medica. E - Area immunoematologia e terapia trasfusionale. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze e la pratica clinica correlate con la raccolta e l'utilizzo del sangue e degli emoderivati. Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F07G Malattie del sangue. F - Area trapianto di cellule staminali emolinfopoietiche. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relative all'impiego del trapianto di midollo osseo (allogenico ed autologo) e di cellule staminali emolinfopoietiche. Settore: F07G Malattie del sangue. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve: 1) aver eseguito personalmente almeno 100 aspirati midollari ed avere partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti; 2) aver eseguito personalmente almeno 50 biopsie osteomidollari ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica nei casi suddetti; 3) aver eseguito personalmente almeno 20 rachicentesi diagnostiche e/o terapeutiche in pazienti affetti da emolinfopatie; 4) aver seguito almeno 100 casi di emopatie, di cui almeno 30 di oncoematologia, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici e della terapia trasfusionale; 5) aver eseguito personalmente almeno 100 determinazioni di gruppi ematici e prove di convertibilita'; 6) aver eseguito personalmente almeno 50 screening relativi a patologia dell'emostasi e 50 tests per il monitoraggio della terapia anticoagulante. Costituiscono attivita' di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste): a) immunoematologia e terapia trasfusionale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla esecuzione di fenotipi eritrocitari completi, fenotipi Rh, test di Coombs diretto e indiretto, eluati, ricerca di anticorpi antieritrocitari irregolari, identificazioni anticorpali; aver acquisito esperienza pratica nell'uso dei separatori cellulari; b) emostasi e trombosi: aver acquisito esperienza sulle procedure diagnostiche e sui presidi terapeutici inerenti le principali malattie emorragiche e trombotiche; c) ematologia trapiantologica: aver frequentato per un periodo di almeno due anni una unita' di trapianto, partecipando attivamente alla gestione clinica di almeno 20 pazienti sottoposti a trapianto allogenico o autologo; aver acquisito le conoscenze teoriche e tecniche relative alle procedure di raccolta, separazione e criopreservazione delle cellule staminali emolinfopoietiche da sangue periferico e midollare; aver approfondito gli aspetti biologici e clinici della Graft versus- Host-Disease. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico. 14. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Art. 1 - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della gastroenterologia e della endoscopia digestiva. Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Art. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso il dipartimento di medicina e scienze dell'invecchiamento. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in n. 4 per ciascun anno di corso, per un totale di n. 16 specializzandi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente articolo 5. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scintificodisciplinari. A - Area propedeutica. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate di morfologia e funzionalita' dell'apparato digerente, padroneggiare le basi biologiche delle malattie digestive, apprendere ed applicare tecniche di fisiologia e fisiopatologia gastroenterologica e nutrizionale; inoltre migliorare le capacita' di continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali. Settori: E06B Alimentazione e nutrizione umana; E09A Anatomia umana; F07D Gastroenterologia; F23E Scienze tecniche dietetiche applicate; F01X Statistica medica. B - Area di fisiopatologia gastroenterologica generale e molecolare. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie digestive; deve partecipare attivamente alle attivita' di studio fisiopatologico. Settori: E04B Biologia molecolare; E06B Alimentazione e nutrizione umana; F03X Genetica medica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F07D Gastroenterologia; F23E Scienze tecniche dietetiche applicate; F04A Patologia generale; F04C Oncologia clinica. C - Area di laboratorio e diagnostica strumentale gastroenterologica. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e tecniche nelle tecnologie di laboratorio e strumentali applicate alla fisiopatologia e clinica gastroenterologica con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunologiche, alle tecniche di valutazione funzionale dei vari tratti dell'apparato digestivo e della circolazione distrettuale, alla diagnostica gastroenterologica per immagini. Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07D Gastreneterologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, E10X Biofisica medica. D - Area della endoscopia digestiva. Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relative alla diagnostica e alla terapia endoscopica gastroenterologica; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche fondamentali secondo le norme di buona pratica clinica ed applicare tali norme in studi clinici. Settori: F07D Gastroenterologia; F06A Anatomia patologica; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche. E - Area della gastroenterologia clinica. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze piu' aggiornate per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione per malattie e problemi dell'apparato digerente; deve conoscere le norme di buona pratica clinica e applicarle in studi clinici controllati; deve saper valutare le connessioni fisiopatologiche e cliniche tra problemi digestivi e problemi di altri organi ed apparati. Settori: F07D Gastroenterologia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; F07A Medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato cardiaco; F07E Endocrinologia; F07F Nefrologia; F07G Malattie del sangue; F071 Malattie infettive; F11B Neurologia; F17X Malattie cutanee e veneree. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Lo specializzando e' ammesso all'esame finale di diploma se: a) ha seguito attivamente almeno 200 casi clinici di patologia gastroenterologica, dei quali almeno il 20% di natura neoplastica, partecipando alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, alla valutazione critica dei dati clinici; ha presentato almeno 10 casi clinici negli incontri formali della scuola; b) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300 esofagogastroduodenoscopie, con almeno 30 scleroterapie esofagee; c) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 100 colonscopie, di cui almeno 50 con polipectomia; d) ha partecipato attivamente all'esecuzione di almeno 300 ecografie di interesse gastroenterologico e ne ha eseguite personalmente 50; e) ha partecipato all'esecuzione di almeno 50 punture addominali e/o biopsie senza/con controllo ecografico e/o laparoscopie. Opzionalmente debbono essere state eseguite almeno 2 delle seguenti procedure, nella misura indicata: a) 100 endoscopie terapeutiche; b) 150 colangiopancreatografia endoscopiche retrograde, a fini diagnostici o terapeutici; c) 50 procedure manometriche; d) 150 indagini ecografiche endoscopiche; e) 50 laparoscopie diagnostiche; f) 80 interventi proctologici; g) esperienza nel trapianto di fegato (gestione clinica del paziente). Almeno il 25% delle procedure deve essere eseguita come responsabile diretto. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificatee le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. 17. Ginecologia ed ostetricia. Art. 1 - La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia articolata in due indirizzi: a) ginecologia e ostetricia; b) fisiopatologia della riproduzione umana, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle scienze ostetriche e ginecologiche, compresa la fisiopatologia della riproduzione. Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia. Art. 4 - Il corso ha la durata di 5 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universa' "G. D'Annunzio" di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso il dipartimento di medicina e scienze dell'invecchiamento. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in n. 3 per ciascun anno di corso, per un totale di n. 15 specializzandi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente articolo 5. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A - Area propedeutica. Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare. Settori: E04B Biologia molecolare; E09B Istologia; E11B Biologia applicata; F03X Genetica medica. B - Area di oncologia. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica. Settori: F04A Patologia generale; F04C Oncologia medica. C - Area di laboratorio e diagnostica oncologica. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati alla patologia ostetrica e ginecologica, comprese citopatologia ed istopatologia, e diagnostica per immagini. Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F18X Diagnostica per immagini. D - Area di oncologia medica. Obiettivi: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi. Settori: F04B Patologia clinica; F04C Oncologia medica. E - Area di epidemiologia e prevenzione. Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia. Settori: F01X Statistica medica; F22A Igiene generale ed applicata. F - Area della ginecologia. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la diagnostica e terapia, in particolare chirurgica, delle patologie ginecologiche; deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica. Settori: F08A Chirurgia generale; F08B Chirugia plastica; F10X Urologia; F20X Ginecologia ed ostetricia; F21X Anestesiologia. G - Area dell'ostetricia. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche applicabili alla fisiologia della gravidanza e del parto, alle attivita' diagnostiche inerenti patologie materne e fetali, alle attivita' terapeutiche, in particolare di tipo chirurgico, indicate per tali patologie. Settori: F20X Ginecologia ed ostetricia; F21X Anestesiologia. a) Indirizzo di ginecologia ed ostetricia H - Area della ginecologia oncologica. Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica. Settori: F04C Oncologia medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia ed ostetricia, F21X Anestesiologia. b) Indirizzo di fisiopatologia della riproduzione umana I - Area della fisiopatologia della riproduzione umana. Obiettivo: lo specializzando deve saper mettere in essere le tecniche di fecondazione assistita, nel rispetto delle norme di legge e della deontologia. Settori: E09B Istologia; F07E Endocrinologia; F20X Ginecologia ed ostetricia; F22B Medicina legale. Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante. Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: 6 mesi chirurgia generale; attivita' di diagnostica e prevenzione in oncologia ginecologica per almeno 250 casi; attivita' di diagnostica e prevenzione in patologie gravidiche in almeno 250 casi; almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore; almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore. Per l'indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana la parte chirurgica e' ridotta del 20% e lo specializzando deve aver eseguito procedure di fecondazione assistita in almeno 150 casi, dei quali il 25% condotte come responsabile delle procedure. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. 18. Igiene e medicina preventiva. Art. 1 - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 2 - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in igiene e medicina preventiva. Art. 3 - La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva. Art. 4 - Il corso ha la durata di 4 anni. Art. 5 - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti Aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola e' presso il dipartimento di scienze biomediche. Art. 6 - Il numero massimo di specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in n. 10 per ciascun anno di corso, per un totale di n. 40 specializzandi, tenuto conto delle capacita' formative delle strutture di cui al precedente articolo 5. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. Area A - Bisogni di salute e aspettative sociosanitarie della popolazione. Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di: descrivere la storia naturale, la frequenza, l'impatto sulla qualita' della vita, l'impatto sociale e sanitario delle principali voci nosologiche per apparato e per funzione; descrivere ed interpretare la frazione prevenibile, per ogni