Art. 6.
  Il  rinnovo dei  buoni del  Tesoro poliennali  l2%, di  scadenza 20
giugno 1998, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con
decorrenza,  ad ogni  effetto,  dal 1  maggio  1998; dovranno  essere
corrisposti dietimi d'interesse per quarantasei giorni.
  All'atto del rinnovo, sara'  corrisposto all'esibitore dei buoni da
rinnovare l'eventuale  importo pari  alla differenza fra  il capitale
nominale  stesso ed  il  prezzo di  aggiudicazione  dei nuovi  buoni;
qualora il prezzo di  aggiudicazione dovesse risultare superiore alla
pari, l'esibitore stesso e' tenuto  ad effettuare il versamento della
somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale
dei  titoli rinnovati.  In  ogni  caso sui  buoni  in scadenza  sara'
operata la  ritenuta di cui  al decretolegislativo 1 aprile  1996, n.
239.
  Sono  trasferiti ai  nuovi  buoni, senza  che  occorra al  riguardo
alcuna autorizzazione  o formalita', l'intestazione ed  i vincoli dei
buoni del Tesoro  poliennali 12% di scadenza 20  giugno 1998, versati
per il rinnovo.