Art. 2. L'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano e della Repubblica di San Marino non si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione temporanea (targa doganale) rilasciata dalla Slovenia e scaduta da oltre dodici mesi.