Art. 2.
  L'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile per i danni
causati dalla circolazione nel  territorio della Repubblica italiana,
della Citta'  del Vaticano e  della Repubblica  di San Marino  non si
considera assolto per  i veicoli muniti di  targa di immatricolazione
temporanea (targa  doganale) rilasciata  dalla Slovenia e  scaduta da
oltre dodici mesi.