Art. 3.
  L'Ufficio centrale italiano (UCI) e' responsabile del pagamento dei
danni  causati  dai  veicoli  muniti  di  targa  di  immatricolazione
temporanea  (targa doganale)  rilasciata  dalla  Slovenia e  avvenuti
entro i dodici  mesi successivi alla data di  scadenza indicata sulla
targa temporanea.